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b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali – Contrasto con la previsione di un onere di anticipazione, a carico delle regioni, per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute – Contrasto con il principio di corrispondenza delle risorse assegnate alle funzioni attribuite – Contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali – Potenziale lesione delle funzioni fondamentali delle amministrazioni locali – Denunciato taglio lineare delle risorse delle regioni conseguente alle omesse restituzioni delle anticipazioni eseguite.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 114 e 119, commi primo e quarto; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, in particolare [comma 2,] lettera b); legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 821.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992\u0026nbsp;- Ricorso della Regione Puglia – Ritenuta introduzione di un ulteriore contributo alla finanza pubblica, senza termine finale, a carico delle regioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Incidenza sulle competenze regionali in materia di tutela della salute – Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 5 e 120, in relazione all’art. 119.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio del buon andamento – Ridondanza sull’autonomia finanziaria regionale – Disparità di trattamento rispetto agli indennizzi riconosciuti a soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie, ai sensi della legge n. 229 del 2005, o dal farmaco talidomide, ai sensi della legge n. 244 del 2007, corrisposti dal Ministero della salute.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 2, 3, 97, e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Lesione del diritto alla salute – Ridondanza sulla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute – Incidenza sull’equilibrio finanziario regionale - Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 32, 117, terzo comma, e 119; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative della regione – Lesione del principio di leale collaborazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 81, sesto comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, e 119; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 144.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eBilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuate o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 - Ricorso della Regione Puglia – Nell’ipotesi di riconduzione della spesa per gli indennizzi di cui alla legge n.210 del 1992 all’ambito previdenziale: Lesione della tutela previdenziale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Nell’ipotesi, in alternativa, di riconduzione della spesa all’ambito assistenziale: Contrasto con il diritto all’assistenza sociale – Violazione della competenza residuale regionale – Incidenza e compromissione dell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative della regione – Contrasto con la legislazione statale con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di restituzione alle regioni delle anticipazioni eseguite e dell’obbligo di alimentare il fondo istituito dalla legge n. 178 del 2020.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 38, commi primo, secondo e quarto, 97, 117, commi secondo, lettera o), terzo e quarto, 118 e 119; legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 7; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 586; legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 821.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Regione Puglia","testo_atto":"N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 26 febbraio 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 26 febbraio 2025 (della Regione Puglia). \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 -\n Denunciata omessa previsione, nell\u0027intero testo della legge di\n bilancio per l\u0027anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027,\n dell\u0027assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto\n anticipato dalle regioni. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 -\n Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard -\n Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti\n dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli gia\u0027\n corrisposti, sia con riguardo all\u0027assegnazione di risorse in\n previsione della spesa per il periodo 2025-2027. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 -\n Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa\n considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o\n anticipazioni di risorse, gia\u0027 effettuati o da effettuare, a carico\n del comparto regionale a titolo di anticipazioni degli indennizzi\n previsti dalla legge n. 210 del 1992. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Stato\n di previsione del Ministero dell\u0027economia e delle finanze -\n Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di\n assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi\n previsti dalla legge n. 210 del 1992. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Stato\n di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa\n previsione, nell\u0027ambito degli stanziamenti di competenza, della\n restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l\u0027assegnazione\n delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo\n all\u0027erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992\n per il periodo 2025-2027. \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Legge di bilancio 2025 -\n Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\n irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\n somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del\n 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi,\n riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai\n sensi dell\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 - Totale\n generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi\n indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi\n dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle\n somme, rispettivamente, gia\u0027 erogate o da erogare a titolo di\n pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992. \n- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2025-2027), intero testo, nonche\u0027 art. 1, commi da 273 a 384, e\n commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare\n riferimento alla Missione 2 \"Relazioni finanziarie con le autonomie\n territoriali (3)\", alla Missione 14 \"Diritti sociali, politiche\n sociali e famiglia (24)\" e alla Missione 15 \"Politiche\n previdenziali (25)\"; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con\n particolare riferimento alla Missione 1 \"Tutela della salute (20)\",\n Programma 1.1 \"Prevenzione e promozione della salute umana e\n assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e\n sicurezza delle cure (20.1)\", Azione «Indennizzi e risarcimenti a\n soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni\n obbligatorie. Accertamenti medico legali»; art. 18. \n\n\r\n(GU n. 12 del 19-03-2025)\n\r\n \n RICORSO \n \n per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del\npresidente della giunta regionale e legale rappresentante pro tempore\ndott. Michele Emiliano, con sede in Bari al lungomare Nazario Sauro\nn. 31, rappresentata e difesa dall\u0027Avv. Isabella Fornelli\n(FRNSLL70D64E047S) ed elettivamente domiciliata con il suddetto\ndifensore in Roma alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della\ndelegazione romana della Regione Puglia nonche\u0027, ai fini della\ncomunicazione di atti e provvedimenti, al seguente indirizzo di PEC:\nisabella.fornelli@pec.giuffre.it in virtu\u0027 di procura speciale in\ncalce al presente atto e in forza della delibera di giunta regionale\nn. 161 del 20 febbraio 2025 (doc. A), \n contro: \n il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del\nPresidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in\nRoma alla via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027 domiciliato ex lege, \n \n Per la dichiarazione dell\u0027illegittimita\u0027 costituzionale \n \n nelle parti in cui non sono stati ivi previsti, in favore delle\nregioni e, quindi, in favore della Regione Puglia, ne\u0027 la\nrestituzione delle risorse dalle stesse anticipate ai sensi di quanto\ndisposto dall\u0027art. 1, comma 586, della legge n. 208/2015, ne\u0027 i\ntrasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l\u0027erogazione degli\nindennizzi di cui alla legge n. 210/1992, della intera legge 30\ndicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello stato per\nl\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio\n2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nitaliana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento\nordinario n. 43, nonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi da 273 a\n384, disciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario\nnazionale standard cui concorre lo Stato, nella parte in cui nulla\nviene disposto, nei termini suindicati, per il pagamento degli\nindennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; \n art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - commi da 784 a\n794, nella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le Regioni a\nstatuto ordinario assicurano, secondo le modalita\u0027 previste dai commi\nda 785 a 794, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo\nrispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni\ndi euro per l\u0027anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli\nanni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0027anno 2029\n(comma 786), non si tiene conto, anche ai fini della valutazione\ndella sostenibilita\u0027 dei relativi costi, degli ulteriori contributi\ne/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia\u0027 effettuate ed effettuande\na carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per\nl\u0027erogazione degli indennizzi ex legge 210/1992; \n art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione\n«15 - Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e\ndisposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma\n«1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle\ncure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per\nl\u0027esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l\u0027esercizio finanziario\n2027, non e\u0027 prevista la restituzione alle regioni delle somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse delle risorse necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale relativo all\u0027erogazione degli\nindennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo\n2025-2026-2027; \n art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle Regioni a\ntitolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge\nn. 210/1992. \n \n Fatto \n \nLa legge n. 210 del 25 febbraio 1992. \n L\u0027art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come\ninteresse della collettivita\u0027, ma anche e soprattutto come diritto\nprimario ed assoluto del singolo (Corte Cost. n. 88/1979): trattasi\ndi inscindibile legame che trova il proprio fondamento anche nei\ndoveri inderogabili di solidarieta\u0027 che, originando dall\u0027art. 2\nCost., permeano il testo costituzionale, rappresentando «la base\ndella convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»\n(C. Cost., sentenza n. n. 15/2023 che richiama la sentenza n.\n75/2012). E\u0027 costante nella giurisprudenza costituzionale\nl\u0027affermazione della centralita\u0027 di tale principio, soprattutto in\nambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della\nsalute come interesse della collettivita\u0027» (sentenza n. 307 del\n1990): «in nome di esso, e quindi della solidarieta\u0027 verso gli altri,\nciascuno p[uo\u0027] essere obbligato, restando cosi\u0027 legittimamente\nlimitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario,\nanche se questo importi un rischio specifico\" (sentenza n. 307 del\n1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012). Codesta On.\nle Corte ha affermato con chiarezza che l\u0027art. 32 Cost. postula il\nnecessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche\nnel suo contenuto negativo di non assoggettabilita\u0027 a trattamenti\nsanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto\ndegli altri e quindi con l\u0027interesse della collettivita\u0027 (sentenze n.\n5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990): «Come efficacemente\nespresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute\nimplica anche il «dovere dell\u0027individuo di non ledere ne\u0027 porre a\nrischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza\ndel principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un\nlimite nel reciproco riconoscimento e nell\u0027eguale protezione del\ncoesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli\nsi contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della\ncomunita\u0027, che possono richiedere la sottoposizione della persona a\ntrattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche\nnell\u0027interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di\nessa ad oneri particolari» (sent. 14/2023). \n Nella storica sentenza n. 307/1990, Codesta Ecc.ma Corte ha\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027, alla luce degli articoli 2 e 32 della\nnostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte\nin cui non aveva previsto l\u0027obbligo a carico dello Stato di\ncorrispondere un\u0027indennita\u0027 per il danno, derivante da contagio o da\naltra apprezzabile malattia, causalmente riconducibile alla\nvaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, riportato dal bambino\nvaccinato o da altro soggetto a causa dell\u0027assistenza personale\ndiretta prestata al primo: e\u0027 stato cosi\u0027 enunciato il principio il\nprincipio che non e\u0027 lecito richiedere che il singolo cittadino\nesponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza\nche la collettivita\u0027 stessa sia disposta a condividere il peso delle\neventuali conseguenze negative, cosi\u0027 riconoscendo l\u0027esistenza di un\ndiritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno\nalla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione\nobbligatoria. Tale sentenza ha avuto come risposta normativa la legge\nn. 210/1992, successivamente oggetto di ulteriori modifiche, che ha\nprevisto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in modo\npermanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\nsomministrazione di emoderivati (cfr. art. 1).L\u0027indennizzo previsto e\nregolato dalla legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni\ne\u0027 riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per\nmotivi di solidarieta\u0027 sociale e per testimoniare l\u0027interesse della\ncomunita\u0027 alla tutela della salute: il fondamento dell\u0027indennizzo ex\nlegge n. 210/92 viene generalmente individuato negli articoli 2 e 32\ndella Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali previste\ndall\u0027art. 38 della Carta costituzionale, anche perche\u0027 erogato a\nprescindere dalle condizioni economiche dell\u0027avente diritto e\ncumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a\nqualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in\nconseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, legge n.\n210/92). \n Giova soggiungere che, come limpidamente ricostruito nella\nsentenza n. 35/2023, codesta on. le Corte ha di volta in volta\nrimodulato la legge 2010/1992, rendendo cosi\u0027 accessibile\nl\u0027indennizzo anche a tutti i soggetti che erano stati sottoposti a\nvaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate o facoltative, in\nparticolare, con le sentenze n. 27 del 1998 (quanto alla\nvaccinazione, allora solo raccomandata, contro la poliomielite), n.\n423 del 2000 (con riferimento alla vaccinazione, anch\u0027essa allora\nsolo raccomandata, contro l\u0027epatite B), n. 107 del 2012 (in relazione\nalla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia), n. 268 del\n2017 (con riguardo alla vaccinazione antinfluenzale) e n. 118 del\n2020 (per la vaccinazione contro l\u0027epatite A): «Alla base delle\nrichiamate pronunce additive, vi e\u0027 la considerazione che la mancata\nprevisione del diritto all\u0027indennizzo in caso di patologie\nirreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si\nrisolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le\nesigenze di solidarieta\u0027 sociale e di tutela della salute del singolo\nrichiedono che sia la collettivita\u0027 ad accollarsi l\u0027onere del\npregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano\ni singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche\ncollettivo (sentenza n. 107 del 2012)». \n La sentenza ribadisce come il diritto all\u0027indennizzo fa parte di\nquel patto di solidarieta\u0027 tra l\u0027individuo e la collettivita\u0027 in tema\ndi tutela della salute, cosi\u0027 da rendere piu\u0027 serio ed affidabile\nogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti\nvaccinali, al fine della piu\u0027 ampia copertura della popolazione. \n In altre parole, l\u0027indennizzo si colloca nell\u0027ambito della\nsolidarieta\u0027 sociale e della tutela della salute del singolo, che, se\nviolato, farebbe ricadere su quest\u0027ultimo i costi di quegli effetti\nmenomativi dell\u0027integrita\u0027 psicofisica derivanti da un piano\nvaccinale obbligatorio oppure raccomandato dallo Stato, comunque\nattuato nell\u0027interesse anche della collettivita\u0027, che pertanto deve\nfarsi carico di tali danni. \n Da ultimo, con la pronuncia n. 181 del 26 settembre 2023, e\u0027\nstata riconosciuta l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della medesima\nnorma «nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo,\nalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore\ndi chiunque abbia riportato lesioni o infermita\u0027, da cui sia derivata\nuna menomazione permanente della integrita\u0027 psico-fisica, a causa\ndella vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)». \nIl quadro normativo \n Giova, a questo punto, sintetizzare la disciplina normativa\nvigente in materia qua: \n la legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto\n«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo\nirreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e\nsomministrazione di emoderivati», come successivamente modificata dal\ndecreto-legge 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 e\ndalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, prevede all\u0027art. 1 che:\n«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per\nlegge o per ordinanza di una autorita\u0027 sanitaria italiana, lesioni o\ninfermita\u0027, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della\nintegrita\u0027 psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello\nStato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»\n(enfasi aggiunta). Il medesimo indennizzo spetta altresi\u0027 ai soggetti\nche siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di\nsomministrazione di sangue e suoi derivati, nonche\u0027 agli operatori\nsanitari che abbiano riportato i medesimi danni in occasione e\ndurante il servizio (comma 2) e a coloro che presentino danni\nirreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma 3). La medesima\nlegge, negli articoli successivi, delinea il procedimento per\nl\u0027ottenimento dell\u0027indennizzo precisando, nell\u0027art. 8, che «Gli\nindennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal\nMinistero della Sanita\u0027» (enfasi aggiunta). L\u0027elenco delle\nfattispecie che danno diritto a un indennizzo da parte dello Stato,\ncome riferito, e\u0027 stato varie volte ampliato dal Legislatore statale\ne dalla giurisprudenza di Codesta On. le Corte costituzionale, con\nparticolare riferimento alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle\n«raccomandate» dallo Stato. \n Sin d\u0027ora si evidenzia che i suddetti indennizzi afferiscono ad\nuna materia disciplinata dallo Stato, in relazione alla quale spetta\nalle Regioni la sola erogazione delle prestazioni sulla base delle\nrisorse da assegnarsi da parte dello Stato, come meglio si\nspecifichera\u0027 in seguito. \n Di recente, per quel che qui rileva, l\u0027art. 20 del decreto-legge\n27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle\nimprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi\nterritoriali, connesse all\u0027emergenza da COVID-19, nonche\u0027 per il\ncontenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore\nelettrico, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.\n25) ha previsto l\u0027introduzione di un nuovo comma 1-bis all\u0027art. 1\ndella legge n. 210/1992, che estende il suddetto indennizzo anche a\ncoloro che abbiano riportato lesioni o infermita\u0027, dalle quali sia\nderivata una menomazione permanente della integrita\u0027 psico-fisica, a\ncausa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall\u0027autorita\u0027\nsanitaria italiana. \n Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all\u0027art. 114 e\u0027\nstato disposto il conferimento alle regioni di tutte le funzioni e i\ncompiti amministrativi in tema di salute umana e sanita\u0027 veterinaria\ncon eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato,\nprevedendo contestualmente l\u0027attribuzione delle risorse necessarie a\ngarantire la congrua copertura degli oneri (art. 7) e mantenendo in\ncapo allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la\ncorresponsione dei predetti indennizzi (art. 123). Tra le funzioni\ntrasferite dal Ministero della salute alle regioni con decorrenza dal\n1° gennaio 2001, rientrano anche quelle in materia di indennizzi a\nfavore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a\ncausa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di\nemoderivati di cui alla legge n. 210/1992, ampliati, come visto,\nanche per le vaccinazioni raccomandate. \n Con successivi decreti attuativi si e\u0027 pertanto provveduto al\ntrasferimento delle predette funzioni e delle correlate risorse: in\nparticolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\n26 maggio 2000 sono state individuate le funzioni da trasferire alle\nregioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, in tema di salute umana e\nveterinaria, tra cui per l\u0027appunto la funzione in materia di\nindennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo\nirreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e\nsomministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992\n(tabella A, lettera a, decreto del Presidente del Consiglio dei\nministri 26 maggio 2000). \n Con riferimento alle correlate risorse finanziarie, l\u0027art. 6 del\nsuddetto decreto ha previsto che tali risorse fossero iscritte in\napposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero\ndel tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere\nsuccessivamente ripartite tra le regioni. La stessa norma prevedeva\naltresi\u0027, nel successivo comma 3, che «Il Ministero del tesoro, del\nbilancio e della programmazione economica provvede annualmente al\nriparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di\ncui al comma 1, fino all\u0027entrata in vigore delle disposizioni in\nmateria di federalismo fiscale di cui all\u0027art. 10 della legge 13\nmaggio 1999, n. 133» (1) \n Stante la mancata attuazione della previsione contenuta nella\nrichiamata legge n. 133/1999 (Disposizioni in materia di\nperequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il Consiglio\ndei ministri ha aggiornato annualmente le risorse finanziarie da\ncorrispondere alle regioni: con i successivi decreto del Presidente\ndel Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, 22 dicembre 2000, 8\ngennaio 2002 e 24 luglio 2003 si e\u0027 proceduto alla rideterminazione\ndelle risorse finanziarie, disponendo anche in merito alle modalita\u0027\ndi rendicontazione degli enti (art. 5 decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 24 luglio 2003). \n Con l\u0027accordo 8 agosto 2001 Stato e regioni avevano assunto in\nparticolare i seguenti impegni: \n il Ministro della salute si impegnava a: mantenere nella\npropria competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio, n.\n210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad\nesclusione di quanto previsto dall\u0027art. 2, comma 3, della legge 25\nfebbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso; \n le regioni si impegnavano a: definire tutte le istanze, gia\u0027\ntrasmesse dal Ministero della salute nel primo invio di pratiche\neffettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30\nmaggio 2002, inoltre si impegnavano alla definizione di linee guida,\nda adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il\nnecessario coordinamento tra tutte le regioni per la gestione\nuniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210. \n Alla seduta del 1° agosto 2002, in sede di Conferenza Stato\nregioni e\u0027 stato adottato l\u0027accordo tra il Governo, le regioni e le\nProvince autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:\n«Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative\ndella legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per\ndanni da trasfusioni e vaccinazioni\", di cui al punto 3 dell\u0027accordo\ndell\u00278 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)» (doc. 1). Le linee\nguida hanno disciplinato il procedimento da seguirsi per l\u0027erogazione\ndell\u0027indennizzo, in coerenza con quanto previsto dalla legge\n210/1992: esso ha origine con l\u0027istanza da presentare presso l\u0027ASL di\nriferimento, che istruisce la pratica su cui interveniva la\nCommissione medico ospedaliera che, a sua volta, accerta la\nsussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del\nbeneficio. In caso di mancato accoglimento e\u0027 previsto il ricorso\namministrativo presso il Ministero della salute e, di poi,\npersistendo il rigetto, dinanzi all\u0027autorita\u0027 giudiziaria, nei\ntermini previsti. L\u0027accoglimento dell\u0027istanza comporta l\u0027erogazione\ndell\u0027indennizzo nella misura ivi indicata. \n In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative, si\nprecisa altresi\u0027 che, sulla base di quanto previsto dall\u0027art. 14,\ncomma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con\nmodificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere\ndall\u0027anno 2011 le risorse statali spettanti alle regioni a statuto\nordinario sono state ridotte dell\u0027importo di euro 4 miliardi (4\nmiliardi 500 milioni a decorrere dall\u0027anno 2012). (2) Tale\ndisposizione, ai sensi di quanto previsto nel quinto periodo del\nmedesimo comma 2 (3) , avrebbe dovuto avere carattere transitorio\novvero sino all\u0027attuazione dell\u0027art. 8 della legge n. 42/2009 (Delega\nal Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0027art.\n119 della Costituzione), in materia di principi e criteri direttivi\nsulle modalita\u0027 di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi\ndi finanziamento, per l\u0027autonomo reperimenti dei fondi da parte delle\nregioni. \n Al riguardo si precisa altresi\u0027 che l\u0027art. 39 del decreto\nlegislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di\nautonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle\nprovince, nonche\u0027 di determinazione dei costi e dei fabbisogni\nstandard nel settore sanitario), prevede che in sede di attuazione\ndell\u0027art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - fiscalizzazione\ntrasferimenti - non si tiene conto dei tagli secondo quanto previsto\ndall\u0027art. 14 comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010,\n«compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in\nsede europea, nonche\u0027, in applicazione del codice di condotta per\nl\u0027aggiornamento del Patto di stabilita\u0027 e crescita, con il leale e\nresponsabile concorso dei diversi livelli di Governo per il loro\nconseguimento anno per anno, ...». (4) Tuttavia i suddetti tagli non\nsono mai stati azzerati. \n Successivamente, l\u0027art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre\n2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e\npluriennale dello Stato (legge di stabilita\u0027 2015)), ha previsto un\ncontributo pari a 100 milioni di euro per l\u0027anno 2015, 200 milioni di\neuro per l\u0027anno 2016, 289 milioni di euro per l\u0027anno 2017 e 146\nmilioni di euro per l\u0027anno 2018, da ripartirsi tra le regioni in\nproporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi\ncorrisposti dalle regioni e dalle province autonome a decorrere dal\n1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti\ndal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell\u0027indennita\u0027\nintegrativa di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con\nsuccessivo decreto del Ministero dell\u0027economia e delle finanze 27\nmaggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della salute,\nveniva approvato il riparto del precitato contributo. Anche con tale\ndecreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 e\u0027\nrimasto in capo al Ministero dell\u0027economia e delle finanze mentre\nalle regioni venivano assegnati finanziamenti vincolati. \n Ad oggi, l\u0027art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n.\n208 prevede testualmente che «Gli indennizzi dovuti alle persone\ndanneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o\nvaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,\nriconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in\nattesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono\nanticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta). Al\nriguardo nel relativo dossier di documentazione presso la Camera dei\ndeputati (AC n. 3444-A/XVII) si legge espressamente che «Si ricorda\nche la legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di\nsoggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di\nvaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni\ndi emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero\ndella salute, come sancito dall\u0027art. 8 della stessa legge.\nSuccessivamente, nell\u0027ambito della riforma della pubblica\namministrazione e della semplificazione amministrativa - legge n.\n59/1997 e decreto legislativo 112/1998 -, lo Stato ha delegato talune\nfunzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche la\ngestione amministrativa degli indennizzi previsti dalla legge n.\n210/1992. Pertanto, il Ministero della salute corrisponde alle\nregioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento\nsulle contabilita\u0027 speciali intestate alle regioni presso le\nTesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, gli\nimporti necessari da corrispondere agli indennizzati, ricorrendo,\nprima, ad un sistema di rendicontazione annuale delle posizioni e,\npoi, dall\u0027anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua. Tuttavia, a\npartire dal 2012, non si e\u0027 piu\u0027 provveduto regolarmente allo\nstanziamento dell\u0027apposito finanziamento statale con la conseguenza\nche da un lato le regioni non hanno ricevuto le necessarie risorse\nper il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, e\ndall\u0027altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni, in\nalcuni casi, hanno continuato a erogare il versamento degli\nindennizzi alle persone interessate (sul punto note formali da parte\ndella conferenza permanente delle regioni e delle province autonome\nprot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26\nluglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n.\n2646/C7SAN del 5 giugno 2014)» (doc. 3 - enfasi aggiunta). \n Il richiamato comma 586 dell\u0027art. 1 della legge n. 208/2015,\npertanto, nel prevedere il dovere delle regioni di «anticipare» le\npredette risorse, esplicita altresi\u0027 il contestuale obbligo da parte\ndello Stato di restituzione alle regioni degli importi erogati, come\nperaltro riconosciuto con decreto del Ministero della salute del 26\nsettembre 2022 (doc. 4), ma in relazione ai soli indennizzi\nconseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2. \n Con riferimento a tale ultima fattispecie (indennizzi conseguenti\na menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2), si precisa che il\ncitato decreto ministeriale prevede che il Ministero della salute\nprovveda, sulla base della legge n. 210/1992, al monitoraggio annuale\ndelle richieste di accesso agli indennizzi e al trasferimento del\nfinanziamento spettante alle regioni prevedendo che al relativo\nonere, valutato in 100 milioni a decorrere dall\u0027anno 2023, si\nprovveda tramite apposito fondo istituito nello stato di previsione\ndelle spese del Ministero della salute. \n Il procedimento applicato dallo Stato per gli indennizzi\nconseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2 di cui al\ncomma 1-bis dell\u0027art. 1, legge 210 cit. - che prevede, occorre\nribadirlo, l\u0027anticipazione da parte delle regioni e la restituzione\nannuale da parte dello Stato, previo monitoraggio periodico - e\u0027 il\nmedesimo procedimento previsto dalla legge n. 210/1992 per tutte le\nfattispecie indennizzabili ivi previste: ove cosi\u0027 non fosse, non si\ncomprenderebbe peraltro quale sia l\u0027elemento che giustifichi un\ndifferente riparto tra gli oneri relativi a danni da vaccinazioni\nobbligatorie e raccomandate e oneri relativi ai soli indennizzi\nconseguenti a vaccinazioni anti Sars-Co-V2. \n Con legge n. 178/2020, all\u0027art. 1, comma 821, e\u0027 stato istituito\nun fondo di 50 mln per l\u0027anno 2021 «al fine di concorrere agli oneri\nsostenuti dalle regioni per l\u0027esercizio della funzione di concessione\ndegli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di\ntipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni\ne somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,\nn. 210». \n Tale fondo, che prevedeva come detto una dotazione finanziaria\nsolo per l\u0027anno 2021, e\u0027 stato ripartito tra le regioni con decreto\ndel Ministero della salute 11 agosto 2021 (doc. 5), pubblicato nella\nGazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021 (con attribuzione alla\nRegione Puglia di euro 6.433.828,15). \n Successivamente, nell\u0027anno 2023, l\u0027art. 9, comma 11, del\ndecreto-legge n. 145/2023, convertito in legge 191/2023, ha\nincrementato il fondo istituito dall\u0027art. 1, comma 821, della legge\nn. 178/2020 di 50 milioni per l\u0027anno 2023. Il riparto per l\u0027anno 2023\ne\u0027 avvenuto con decreto MEF, di concerto con il Ministero della\nsalute, 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29\ndel 5 febbraio 2024, con attribuzione alla Regione Puglia di euro\n6.433.828,15 (doc. 6). \nNessun riparto e\u0027 stato disposto in favore delle regioni per gli anni\n2022 e 2024. \n Ai sensi di quanto disposto dall\u0027art. 20, comma 1-bis, del\ndecreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sulla base dei dati\ncomunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,\nentro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero della salute procede,\ndi concerto con il Ministero dell\u0027economia e delle finanze, a\npredisporre il decreto di riparto dei fondi per la quota da\ntrasferire alle regioni e alle province autonome. La ripartizione\navviene sulla base della spesa effettiva sostenuta dalle regioni e\nprovince autonome nell\u0027anno di riferimento. Si precisa che la norma\nriguarda solo indennizzi da danni da vaccini COVID. \nL\u0027anticipazione delle risorse da parte delle regioni. \n Sulla base del suddetto quadro normativo, le risorse necessarie\nper il pagamento degli indennizzi sono state negli anni «anticipate»\ndalle regioni, per il tramite delle ASL, al fine di garantire ai\nsoggetti danneggiati il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992. \n Orbene, va da subito rimarcato che, a decorrere dal 2015 le\nregioni non hanno ottenuto il pur previsto rimborso, come evidenziato\nin prima battuta anche dalla conferenza delle regioni e delle\nprovince autonome nel documento repertorio n. 18/144/CR05/C2 del 18\nottobre 2018 (doc. 7), concernente le prime valutazioni del disegno\ndi legge recante bilancio di previsione dello stato per l\u0027anno\nfinanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:\n«le regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione\ndell\u0027indennizzo, ai sensi dell\u0027art. 1 comma 586 della legge 208/2015,\nper circa 170 milioni annui. Si rende necessario il trasferimento\ndelle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016,\n2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende\nnecessario altresi\u0027 ripristinare il finanziamento a regime per\nl\u0027esercizio di tale funzione a decorrere dall\u0027anno 2019» (enfasi\naggiunta). In tale ambito, la Regione Puglia, benche\u0027 in programma\noperativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si\ne\u0027 fatta carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti\ndello Stato. \n A titolo esemplificativo, in sede di riparto fondi per gli\nindennizzi di che trattasi, la conferenza delle regioni nel marzo\n2021 trasmetteva al Ministero uno schema di riparto in cui\nsintetizzava tutti i costi sino ad allora sostenuti (doc. 8), da cui\nsi evince che la Regione Puglia aveva maturato un credito per oltre\n108 milioni di euro per gli indennizzi corrisposti dal 2015 al 2019\n(oltre ai 22 milioni di euro stimati per il 2020). \n Tanto, nonostante che l\u0027art. 123 del decreto legislativo n.\n112/1998 preveda espressamente che «sono conservate allo Stato le\nfunzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi\na favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile\na causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione\ndi emoderivati» con la conseguenza, riconosciuta da pacifica\ngiurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SS. UU., sentenza n.\n12538/2011), che la titolarita\u0027 del lato passivo del rapporto\ncontroverso spetta in ogni caso al Ministero della salute. \n Cio\u0027 comporta, come nel caso di specie, che, a seguito di\nprovvedimenti giudiziari che lo condannano al pagamento degli\narretrati, il Ministero si limita a comunicare alla regione di\nassumere l\u0027onere relativo, senza alcuna verifica in ordine\nall\u0027effettivo trasferimento all\u0027ente locale delle risorse finanziarie\nvincolate all\u0027esercizio delle funzioni e dei compiti derivanti dai\nprocedimenti di cui alla legge n. 210/92. \n Non v\u0027e\u0027 dubbio che cio\u0027 rappresenti una grave nocumento, specie\nper le regioni, come la Puglia, che si trovano in programma\noperativo. Quanto alle anticipazioni da effettuarsi da parte della\nregione, si evidenzia che il comitato permanente per la verifica\ndell\u0027erogazione dei LEA ha, in piu\u0027 occasioni, censurato alcune\nregioni sostenendo che gli oneri relativi alla legge n. 210/1992 non\ndevono gravare sul Sistema sanitario regionale, in quanto prestazione\n«assistenziale». Inoltre, e\u0027 opportuno evidenziare che la Regione\nPuglia ai fini del perseguimento dell\u0027equilibrio economico e\u0027\nsoggetta ai vincoli imposti dallo Stato nell\u0027ambito delle azioni\nconcordate nel programma operativo, sicche\u0027, come statuito da codesta\non. le Corte in numerose sentenze (cfr. sentenza n. 104/2013),\nsussiste il divieto di erogare prestazioni aggiuntive rispetto ai\nLEA. Tale orientamento e\u0027 stato confermato, inter alia, con la\nsentenza n. 247/2018 in base alla quale, ai fini di garantire il\n«coordinamento della finanza pubblica», e\u0027 vietato alle regioni\nsottoposte al piano di rientro di effettuare spese non obbligatorie,\ntra le quali rientra il finanziamento di prestazioni di natura\nsociale, che non corrispondono ai LEA. \n Tuttavia, lo Stato negli anni dal 2015 in poi ha provveduto alla\nsola erogazione di esigui importi parziali, rimanendo le regioni in\nattesa della restituzione delle risorse anticipate, nonche\u0027 del\nripristino a regime dei finanziamenti soppressi, come meglio si\nillustrera\u0027 infra. \n La grave problematica e\u0027 stata piu\u0027 volte sollevata in sede di\nconferenza delle regioni e delle province autonome, in particolare\nnell\u0027ambito della competente commissione salute e nell\u0027ambito della\ncommissione affari finanziari, sollecitando ripetutamente lo Stato al\npagamento degli arretrati e al ripristino del finanziamento a regime\nper l\u0027esercizio di tale funzione. \n A fronte delle pressioni esercitate in tale sede, e\u0027 stato\nottenuto solo un finanziamento parziale della medesima funzione: in\nparticolare, l\u0027art. 1, comma 821 della legge 178/2020 ha previsto che\n«Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per\nl\u0027esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore\ndei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa\ndi vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di\nemoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita\nalle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo\n1998, n. 112, e\u0027 istituito, nello stato di previsione del Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50\nmilioni di euro per l\u0027anno 2021», da ripartirsi tra le regioni in\nproporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. \n Tale fondo e\u0027 stato incrementato di 50 milioni anche per l\u0027anno\n2023 (art. 9, comma 11, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,\nconvertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191):\nil riparto tra le regioni del medesimo Fondo ha comportato per la\nRegione Puglia il riconoscimento di un «contributo» statale pari a\npoco piu\u0027 di 6,4 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2023,\ncome dianzi riferito. \n Nessun trasferimento e\u0027 stato invece previsto ne\u0027 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2022 ne\u0027 per il 2024, essendo stati da ultimo dichiarati\nimproponibili gli emendamenti sul punto discussi in sede di\ncommissione affari finanziari e presentati in sede di conversione del\ndecreto 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia economica\ne fiscale e in favore degli enti territoriali). (5) \n Tali risorse sono assolutamente insufficienti posto che la\nnecessita\u0027 di copertura finanziaria quantificata dai competenti\nuffici del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia\nper il pagamento dei suddetti indennizzi e\u0027 pari a circa 22 milioni\ndi euro annui, come evincibile pure dalla dianzi esaminata proposta\ndi ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e province\nautonome nel 2021 (doc. 8). \n E\u0027 evidente che, anche in relazione all\u0027entita\u0027 degli importi e\nalla natura della spesa, tali oneri non possono essere posti a carico\ndel bilancio regionale autonomo, trattandosi di spesa obbligatoria,\ndi natura corrente e a carattere continuativo in relazione alla quale\nspetta allo Stato, in base al vigente quadro normativo, prevedere,\nnell\u0027ambito delle spese del proprio bilancio, l\u0027istituzione dei\nnecessari e congrui stanziamenti da ripartire alle regioni, alle\nquali spetta esclusivamente provvedere, per il tramite delle\nAA.SS.LL, al pagamento in via di anticipazione in favore degli\nassistiti aventi diritto. \n Va da se\u0027 che, ove si ritenesse che le regioni debbano continuare\na far fronte solo con proprie risorse al mancato trasferimento da\nparte dello Stato delle risorse dovute, cio\u0027 comporterebbe\ninevitabilmente la sottrazione delle medesime risorse rispetto\nall\u0027esercizio di altre funzioni, propriamente regionali, alle quali\ngli stanziamenti del bilancio autonomo regionale sono destinati, con\nconseguente rischio di violazione di diritti di pari dignita\u0027. \n Del pari, anche da ultimo con la legge 207/2024, alcuna\nassegnazione a tale titolo e\u0027 stata prevista in favore delle regioni,\ntanto consumando la violazione di numerose norme costituzionali, come\nsara\u0027 meglio precisato infra. In totale, fino al 2024 lo Stato deve\nrimborsare la Regione Puglia per oltre 200 milioni di euro, come\nappresso specificato e attestato dai competenti uffici regionali\n(cfr. nota prot. n. 0096297/2025 - doc. 9). Anche per l\u0027anno 2025\n(nonche\u0027 per i successivi), lo Stato nella legge di previsione di\nbilancio non ha stanziato alcuna risorsa - se non con le precisazioni\nche seguono - e la Regione Puglia non ha potuto stanziare nella\npropria legge di bilancio lo stanziamento previsto di circa euro 22\nmilioni, in linea a quello assegnato per gli anni precedenti. Si\nriassume nella seguente tabella la situazione attualmente in essere: \n \n \n \u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\n | Â\u{A0}Anno | Â\u{A0}Euro |\n +\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d\u003d+\n |Â\u{A0}2015 |21.556.000,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}2016 |21.000.000,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}2017 |21.000.000,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}2018 |21.370.000,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}2019 |23.284.633,61 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}2020 |22.026.294,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}*2021 |15.143.891,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0} 2022 |21.800 .317,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}*2023 |15.717.114,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0} 2024 |21.514.064,00 |\n +---------------+-----------------------------+\n |Â\u{A0}TOTALE |204.412.313,61 |\n +---------------+-----------------------------+\n \n* al netto del contributo statale previsto per il 2021 e per il 2023,\nper un importo annuo di euro 6.433.828,14. \n Al riguardo, va pure fatto un cenno alla deliberazione della\nCorte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n.\n123/2024/PARI, con cui e\u0027 stato parificato il rendiconto generale\ndella regione per l\u0027esercizio finanziario 2023 ed e\u0027 stata altresi\u0027\napprovata la relazione contenente osservazioni sulla legittimita\u0027 e\nregolarita\u0027 della gestione ai sensi dell\u0027art. 1, comma 5, del\ndecreto-legge n. 174/2012. \n Nell\u0027ambito dell\u0027istruttoria finalizzata al giudizio di\nparificazione del rendiconto generale per l\u0027esercizio finanziario\n2023, e\u0027 stata esaminata dalla Sezione regionale di controllo della\nCorte dei conti, tra le altre, anche l\u0027annosa questione afferente il\npagamento degli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210/1992 in\nfavore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile\na causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione\ndi emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi). \n In particolare, la Corte ha indagato, alla luce dei rilievi\nformalizzati dal Tavolo MEF - Ministero della salute (tavolo tecnico\nper la verifica degli adempimenti regionali con il comitato\npermanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza), il\nmancato stanziamento nel bilancio regionale di risorse autonome volte\nal pagamento dei suddetti indennizzi. L\u0027esame e la posizione assunta\nal riguardo dalla Sezione regionale della Corte dei conti sono\nriassunte nella relazione, annessa alla decisione di parifica (in\nparticolare, le risultanze dell\u0027istruttoria sono rappresentate a\npagina 224 e seguenti - doc. 10, estratto), in cui si legge: «Quanto\nall\u0027inclusione nel perimetro sanitario degli indennizzi ex legge n.\n210/1992, la regione - nel sottolineare che gli indennizzi in\nquestione afferiscono a una materia di competenza esclusiva statale\nin relazione alla quale spetta alle regioni (tramite le ASL)\nl\u0027erogazione delle prestazioni sulla base delle risorse riconosciute\ndallo Stato - ha evidenziato che «Tali risorse non vengono pero\u0027 da\ntempo riconosciute alle regioni da parte dello Stato, quantomeno nel\nlivello sufficiente ad assicurare i diritti previsti [...] gli\nimporti coinvolti e necessari per il pieno soddisfacimento dei\ndiritti riconosciuti dalla legge n. 210/1992 sono ingenti e\ndifficilmente rinvenibili nel bilancio autonomo regionale»; l\u0027ente ha\ninoltre precisato che «al momento la spesa risulta perimetrata, ma\npotrebbe essere stralciata in futuro»... Ulteriormente sollecitata\nsul punto nel corso delle interlocuzioni istruttorie, la regione ha\nargomentato la scelta allocativa della spesa in esame all\u0027interno del\nperimetro sanitario, rappresentando che: - la legge n. 210/1992, dopo\naver previsto il «diritto ad un indennizzo da parte dello Stato» a\nfavore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni\nobbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita\u0027 sanitaria\nitaliana, lesioni o infermita\u0027, dalle quali sia derivata una\nmenomazione permanente della integrita\u0027 psico-fisica (art. 1, comma\n1), stabilisce che «Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono\ncorrisposti dal Ministero della Sanita\u0027» (art. 8, comma 1); - in base\nal vigente quadro normativo (art. 1, comma 586, legge n. 208/2015:\n«Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,\nsomministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25\nfebbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati\nalle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme\ndovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto»), le\nrisorse necessarie per il pagamento degli indennizzi sono state\nanticipate per diversi anni dalle regioni, per il tramite delle ASL,\nal fine di garantire il diritto riconosciuto dalla legge n. 210/1992;\n- sino al 2018 le regioni hanno ricevuto trasferimenti specifici da\nparte dello Stato destinati al pagamento dei medesimi indennizzi,\nsuccessivamente, lo Stato non ha piu\u0027 provveduto alla restituzione\ndelle risorse alle regioni che le hanno anticipate; - l\u0027art. 1, comma\n821, della legge n. 178/2020 ha previsto un finanziamento statale\nparziale ... Tale fondo e\u0027 stato da ultimo incrementato (euro 50 mln)\nper il 2023 (art. 9, comma 11, del decreto-legge 18.10.2023, n. 145,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15.12.2023, n. 191): il\nriparto, effettuato con decreto MEF del 22 dicembre 2023, ha\ncomportato per la Regione Puglia il riconoscimento di un contributo\npari a poco piu\u0027 di euro 6,4 mln; tali risorse sono insufficienti,\nposto che la necessita\u0027 di copertura quantificata dai competenti\nuffici del Dipartimento Promozione della salute e\u0027 pari a circa euro\n22 mln annui. La regione ha cosi\u0027 concluso: «Tanto premesso, pur con\nogni riserva di legittima rivalsa nei confronti dello Stato delle\nsomme dovute, l\u0027ente valutera\u0027, in via esclusivamente prudenziale e\nnei limiti delle risorse disponibili, di accantonare nel risultato di\namministrazione dei futuri esercizi somme destinate a far fronte ai\nrischi di mancata restituzione da parte dello Stato delle suddette\nsomme anticipate dalle regioni \"in attesa del trasferimento dello\nStato delle somme dovute\" come espressamente previsto dall\u0027art. 1,\ncomma 586, della legge n. 208/2015\". La Sezione prende atto di tale\nmanifestazione di disponibilita\u0027, invitando la regione a tenere nella\ndebita considerazione i rilievi sul punto dei Tavoli...». \n Tanto comprova ulteriormente l\u0027estrema difficolta\u0027 della Regione\nPuglia nel reperire le risorse che lo Stato, pur dovendo, non\ncorrisponde, con crescente affanno nel mantenere il proprio\nequilibrio finanziario. \nLa legge 30 dicembre 2024 n. 207. \n La legge 30 dicembre 2024 n. 207, con cui e\u0027 stato approvato il\nbilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, non ha previsto ne\u0027\nil rimborso ne\u0027 alcun contributo, se non in minima parte e, comunque,\nin misura assolutamente incerta ed insufficiente (come si spieghera\u0027\nmeglio infra) per il finanziamento della medesima funzione per gli\nesercizi finanziari 2025-2027, non prevedendosi il reintegro, neppure\nparziale, del richiamato Fondo: posto che il mancato trasferimento di\ntali importi, anche parziali, aggrava ulteriormente le ben note\ncriticita\u0027 del disavanzo sanitario (si rammenta che la Regione Puglia\ne\u0027 in piano di rientro, come ben noto a codesta on. le Corte),\nrendendo concreto il rischio che tali indennizzi non possano piu\u0027\nessere anticipati dalle ASL, e\u0027 evidente che tale omessa previsione\nsi appalesa del tutto illegittima, in quanto contrastante con le\nnorme costituzionali individuate infra. \n L\u0027art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento del\nfabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in uno\nai commi da 784 a 794, disciplinanti la contribuzione a carico degli\nenti non statali, non recano alcun cenno al ristoro degli indennizzi\ngia\u0027 versati ne\u0027 tanto meno recano alcuna assegnazione sufficiente e\ncerta per il triennio 2025-2027. \n Non solo, l\u0027art. 3 della legge n. 207/2024 autorizza l\u0027impegno e\nil pagamento delle spese del Ministero dell\u0027economia e delle finanze,\nper l\u0027anno finanziario 2025, in conformita\u0027 all\u0027annesso stato di\nprevisione (Tabella 2); all\u0027interno della Tabella 2, e in particolare\nnella Missione «2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali\n(3)» (e, nell\u0027ambito della medesima, nel Programma «2.1 Erogazioni a\nenti territoriali per interventi di settore (3.1)», ovvero Programma\n«2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria\n(3.6)» o Programma «2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali\n(3.7)»), non e\u0027 previsto alcun trasferimento specifico alle regioni\nin relazione alle risorse relative all\u0027erogazione degli indennizzi di\ncui alla legge n. 210/1992, nonche\u0027 in relazione alla restituzione\ndelle risorse anticipate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 586, legge n.\n208/2015. \n Parimenti non e\u0027 previsto uno specifico stanziamento per la\nmedesima finalita\u0027 in altre Missioni della stessa Tabella, con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «14 - Diritti\nsociali, politiche sociali e famiglia (24) (e, all\u0027interno della\nstessa, nel Programma «14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini\n(24.6)») e alla Missione indicata come «15 - Politiche previdenziali\n(25)» (e, all\u0027interno di essa, nell\u0027ambito del Programma «15.1\nPrevidenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale -\nTrasferimenti agli enti e organismi interessati (25.2)»), che\nsarebbero potute essere le articolazioni di spesa atte a\ncontabilizzare i trasferimenti in favore delle regioni (nell\u0027ipotesi\nin cui si riconoscesse la natura previdenziale e/o genericamente\nassistenziale dei medesimi indennizzi). \n Circostanza ancor piu\u0027 significativa (che, peraltro, depone in\nfavore della natura sanitaria di siffatta spesa, come de facto\nqualificata nello stesso dossier di monitoraggio della spesa\nsanitaria da parte del MEF, includendola per l\u0027appunto in tale spesa\n- cfr. infra), l\u0027art. 16 (Stato di previsione del Ministero della\nsalute e disposizioni relative) con annessa Tabella 15, con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «1 - Tutela della\nsalute (20)», autorizza l\u0027impegno e il pagamento delle spese del\nMinistero della salute, per l\u0027anno finanziario 2025, in conformita\u0027\nall\u0027annesso stato di previsione: in particolare, all\u0027interno della\nmedesima Tabella n. 15 e specificatamente nella Missione «1 - Tutela\ndella salute (20)», Programma «1.1 Prevenzione e promozione della\nsalute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed\naeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione «Indennizzi e\nrisarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e\nvaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali», pur essendo\nprevisto uno stanziamento di competenza e cassa pari a euro\n533.192.889 per l\u0027esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per\nl\u0027esercizio finanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2027, non e\u0027 prevista la restituzione alle regioni delle\nsomme anticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse delle risorse\nnecessarie per soddisfare il fabbisogno annuale relativo\nall\u0027erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Tale\nomissione si evince anche dalle note integrative redatte da ciascun\nMinistero ai sensi dell\u0027art. 21 della legge n. 196/2009, pubblicate\nsul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato (6) ,\nnonche\u0027 nei dossier parlamentari relativi all\u0027iter di approvazione\ndella legge di bilancio dello Stato (7) , contenenti tra l\u0027altro il\ncontenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni\nsottostanti e la specificazione, per ciascuna azione, delle risorse\nfinanziarie per il triennio di riferimento, con riguardo alle\ncategorie economiche di spesa, ai relativi riferimenti legislativi e\nai criteri di formulazione delle previsioni (art. 21, comma 11,\nlettera a), legge n. 196/2009). \n In particolare, dall\u0027esame della medesima nota integrativa del\nMinistero della salute (doc. 11) e specificatamente dall\u0027ivi incluso\nAllegato tecnico per azioni e capitoli (all. 11-bis), contenente il\ndettaglio dell\u0027articolazione della spesa, si evince che gli\nstanziamenti pur previsti nell\u0027ambito della Missione «1 - Tutela\ndella salute (20)», e specificatamente nel Programma «1.1 Prevenzione\ne promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale\nnavigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)», Azione\n«Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni,\nemoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali»,\nnon saranno devoluti alle regioni, che pur provvedono al pagamento\ndegli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. \n Piu\u0027 nel dettaglio, dall\u0027esame dei capitoli iscritti a valere\nsullo stanziamento della specifica azione (cfr. pure decreto di\nripartizione - doc. 12) risulta che: \n il capitolo 2401 e\u0027 destinato a «somme dovute per la\nliquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi,\ndanneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato\nazioni di risarcimento danni ( 5.3.1) ( 10.1.2)», con stanziamento di\neuro 101.049.245 per il 2025, di euro 99.149.245 per il 2026 e di\neuro 99.149.245 per il 2027: trattasi all\u0027evidenza di capitolo\nriservato allo Stato (si rammenta che il solo legittimato passivo\nnelle controversie e\u0027 il Ministero della salute, come stabilito da\nCassazione, SS.UU., sentenza n. 12538/2011), anche perche\u0027 non viene\nfatto alcun cenno alle regioni; \n solo il capitolo «2407» (foglio 10/61) e\u0027 (formalmente)\ndestinato a «somme da erogare alle regioni e province autonome»: tale\ncapitolo e\u0027 pero\u0027 finalizzato, come emerge dalla nomenclatura del\ncapitolo, esclusivamente al «pagamento degli indennizzi riconosciuti\nai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla\nvaccinazione antisarscov2, nonche\u0027 somme destinate ai pagamenti di\ncompetenza dello Stato» (enfasi aggiunta). Trattasi pertanto dello\nstanziamento relativo alla previsione di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto-legge n. 4/2022 (che ha introdotto il comma 1-bis nell\u0027art. 1\ndella legge n. 210/1992) e quindi solo per gli indennizzi legati al\nCOVID: al riguardo vi e\u0027 altresi\u0027 da rilevare che, pur prevedendo\ntale norma (art. 20, decreto-legge n. 4/2022) una dotazione\nfinanziaria pari a 100 milioni «a decorrere dal 2023», il decreto di\nripartizione in capitoli dello Stato di previsione del Ministero\ndella salute prevede, per l\u0027esercizio finanziario 2025, una dotazione\nfinanziaria minore e pari a complessivi 58 milioni, prevedendosi\ninvece lo stanziamento di 100 milioni solo in relazione agli esercizi\nfinanziari 2026 e 2027. Peraltro, in tale capitolo sono ricomprese\npure le somme per i pagamenti di competenza dello Stato, quindi\nneppure queste somme saranno assegnate integralmente alle regioni ne\u0027\ne\u0027 dato comprendere in quale misura; \n gli ulteriori capitoli iscritti a valere sulla medesima\nazione, e in particolare il capitolo «2409» relativo a «somme dovute\na titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da\ncomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni\nobbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» non fa\ninvece alcun riferimento ad assegnazione alle regioni delle medesime\nrisorse, dovendosene pertanto dedurre che, al pari degli esercizi\nfinanziari trascorsi, le medesime risorse non saranno erogate alle\nregioni, che pur provvedono al pagamento dei medesimi indennizzi in\nluogo dello Stato. Al riguardo, si precisa altresi\u0027 che non e\u0027\nprevisto uno specifico stanziamento per la medesima finalita\u0027 in\naltre Missioni della stessa Tabella n. 15. \n Peraltro, si noti che, anche dalla lettura del «piano degli\nobiettivi» incluso nella medesima nota integrativa del Ministero\ndella salute (doc. 11), si evidenzia la competenza diretta dello\nstesso Ministero in ordine agli «indennizzi per danni a causa di\nvaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di\nemoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo\ncontenzioso», posto che tra gli «obiettivi con azioni correlate» del\nMinistero della salute figura l\u0027obiettivo denominato «Garantire il\nristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e\nassicurare le attivita\u0027 in materia di consulenza medico-legale»\n(obiettivo n. 4) correlato all\u0027azione 6 denominata «Indennizzi e\nrisarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e\nvaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali». \n Anche tale elemento conferma pertanto che, pur riconoscendo il\nmedesimo Ministero della salute la propria competenza in ordine alla\nspecifica azione, di fatto lo stesso Ministero omette di trasferire\nalle regioni le risorse dovute (e sino ad oggi dalle stesse\n«anticipate») per l\u0027erogazione degli indennizzi ai soggetti\ndanneggiati. \nLa natura della spesa ex legge 210/1992. \n Si premette che un peculiare aspetto oggetto di discussione\nnell\u0027ambito delle riunioni congiunte con il MEF e il Ministero della\nsalute nei Tavoli tecnici finalizzati alla verifica del piano di\nrientro dal disavanzo sanitario, attiene alla «natura» - e alla\nconseguente imputazione contabile - di tale spesa nei bilanci\nregionali. \n Invero, per il Ministero della salute tale spesa non potrebbe\nessere «perimetrata» quale spesa sanitaria (con imputazione nella\nMissione 13 del bilancio regionale), dovendosene invece riconoscere\nuna - non meglio precisata - natura «assistenziale», ovvero, come\npure risultante da documenti del Ministero della economia e delle\nfinanze - Dip. della Ragioneria generale dello Stato (doc. 13),\naddirittura una natura «previdenziale» (8) . \n Al riguardo, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo\ntecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato\npermanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del\n1° agosto 2024, trasmesso in data 13 novembre u.s. (doc. 14), si\nlegge che: «I Tavoli (...) ricordano che l\u0027onere di tale funzione,\nestranea all\u0027erogazione dei LEA, non e\u0027 del Servizio sanitario che,\nin disparte qualunque questione insorta nel merito tra Stato e\nregioni, non puo\u0027 farsi carico di un costo di natura assistenziale,\nnon proprio, neppure anticipando risorse (che dunque vengono\nsottratte all\u0027erogazione dei LEA) come avviene quando la regione\ncomunque provvede a coprire le conseguenti perdite di bilancio. Il\nbilancio regionale, non stanziando risorse a copertura di tali costi,\nsottrae risorse destinate al finanziamento annuale dei LEA. I Tavoli\nraccomandano al bilancio regionale di provvedere ad inizio di ogni\nanno alle apposite coperture, con cio\u0027 ribadendo quanto trattato piu\u0027\nvolte nei precedenti verbali» (enfasi aggiunta). \n I Tavoli interministeriali MEF-Ministero della salute per gli\nesami dei bilanci regionali delle regioni «in piano di rientro» hanno\ninvero evidenziato l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027inclusione di tali spese a\ncarico del Fondo sanitario, nulla disponendo pero\u0027 in ordine a fonti\ndi coperture alternative a carico dello Stato. E\u0027 evidente che tale\naspetto non assume un rilievo marginale, in quanto la pretesa del\nMinistero della salute (e del MEF) sembra volta ad escludere\ncompletamente tali costi dal bilancio sanitario, addossandone\nesclusivamente gli oneri sul bilancio autonomo regionale. \n Tale spesa, viceversa, ben puo\u0027 essere classificata quale «spesa\nsanitaria», sia in considerazione dell\u0027erogazione degli indennizzi\ntramite ASL, sia - soprattutto - in considerazione della causa,\nfattuale e giuridica, per la quale viene riconosciuto dallo Stato il\npagamento dell\u0027indennizzo (dovuto, come detto, in conseguenza dei\ndanni alla salute derivanti da vaccinazioni obbligatorie e\nraccomandate, trasfusioni di sangue e/o plasma e somministrazioni di\nderivati infetti). \n Peraltro, lo stesso Stato annovera tale indennizzo tra la spesa\nsanitaria (e non previdenziale), come evincibile dal dossier di cui\nsupra (doc. 13), ed e\u0027 il Ministero della salute ad essere il\ntitolare della relativa prestazione (art. 8 legge 210/1992),\nprevedendo nello stato di previsione di propria competenza la\nrelativa erogazione, inquadrata, come dianzi riportato, nell\u0027ambito\ndella Missione 1 «Tutela della salute». \n La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e\u0027 rinvenibile\nanche nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte costituzionale (v.\nda ultimo, sentenze Corte costituzionale n. 35/2023 e n. 181/2023). \n La materia, a sommesso avviso di questa difesa, interseca\ndifferenti ambiti: quello della profilassi internazionale, riservata\nalla esclusiva competenza legislativa statale ex art. 117, II co.,\nlettera q), Cost. e quella oggetto di competenza concorrente della\ntutela della salute ex art. 117, comma III, Cost. \n Tuttavia, «per individuare la materia cui ricondurre la norma\nimpugnata occorre tenere conto della sua ratio, della finalita\u0027 che\npersegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e\ngli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente\nl\u0027interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza\n(tra tante, sentenze n. 6 del 2023, n. 267, n. 193 e n. 70 del 2022)»\n(sent. 124/2023). \n Si ritiene, pertanto, che, in base alle coordinate ermeneutiche\nindicate da codesta on. le Corte afferenti al criterio della\nprevalenza, la materia debba ritenersi riconducibile alla tutela\ndella salute, posto che l\u0027indennizzo de quo trova la sua base, come\ninnanzi meglio argomentato, nel diritto normato dall\u0027art. 32 Cost.,\nquale diritto sociale fondamentale, tutelato in stretta connessione\ncon l\u0027art. 2 Cost. e intimamente connesso al valore della dignita\u0027\numana (diritto ad un\u0027esistenza degna), di cui all\u0027art 3 Cost. \n Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 32, 2 e 3\nCost., puo\u0027, dunque, dedursi che il diritto alla salute possieda una\nvalenza erga omnes, quale situazione soggettiva assoluta che comporta\nuna pretesa positiva nei confronti dello Stato (estesa anche alle\nregioni, dopo la modifica del titolo V della Costituzione), chiamato\na predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad assicurare una\ncondizione di salute ottimale alla singola persona, nonche\u0027 ad\nattuare una efficace politica di prevenzione, cura e intervento sulle\npossibili cause di turbativa dell\u0027equilibrio psico-fisico della\npopolazione in generale. \n La tutela della salute «implica anche il dovere dell\u0027individuo di\nnon ledere ne\u0027 porre a rischio con il proprio comportamento la salute\naltrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di\nciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell\u0027eguale\nprotezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche\nposizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi\nessenziali della comunita\u0027, che possono richiedere la sottoposizione\ndella persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere\nanche nell\u0027interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione\ndi essa ad oneri particolari» (sentenza n. 218 del 1994)\" (sent.\n15/2023). \n Tanto, per quieta giurisprudenza di codesta on. le Corte, puo\u0027\nessere preteso solo se via sia, tra le altre condizioni, anche la\nprevisione di un ristoro per i danni sopportati dal singolo\nnell\u0027interesse della collettivita\u0027, come dianzi esaminato. \n Di conseguenza, non puo\u0027 ritenersi di attribuire a tale ristoro\nnatura «previdenziale» (come individuata dal MEF nel dossier dianzi\nillustrato sul monitoraggio della spesa sanitaria), posto che tanto\nla dottrina quanto la giurisprudenza costituzionale hanno evidenziato\ncome le prestazioni previdenziali siano garantite ai lavoratori e\nfacciano riferimento a diverse forme di solidarieta\u0027 che vigono\nall\u0027interno delle singole categorie di lavoratori, consentendo anche\nuna gradualita\u0027 della tutela, sulla base della differente posizione\nsocioeconomica nel contesto lavorativo e rimarcando la posizione\nprivilegiata di cui godono i lavoratori, dovuta al «contributo di\nbenessere offerto alla collettivita\u0027 oltreche\u0027 delle contribuzioni\nprevidenziali prestate» (sent. n. 31 del 1986): \n Al riguardo, si distingue tra il primo comma dell\u0027art. 38 Cost.\nche garantisce «ai cittadini il minimo esistenziale, i mezzi\nnecessari per vivere» e il secondo comma, che «garantisce non\nsoltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura\n\"sussistenza\" materiale bensi\u0027 anche il soddisfacimento di ulteriori\nesigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (sent. n. 31 del\n1986). In siffatta sentenza Codesta Ecc.ma Corte ha tracciato una\nnetta demarcazione tra assistenza e previdenza con riferimento a tre\nspecifici profili: i soggetti presi in considerazione («cittadini» da\nuna parte e «lavoratori» dall\u0027altra); i fatti giuridici dai quali\nsorgono i relativi rapporti (inabilita\u0027 al lavoro e mancanza di mezzi\nnecessari per vivere, da un lato, e «infortunio, malattia,\ninvalidita\u0027 e vecchiaia, disoccupazione involontaria», dall\u0027altro);\nil «contenuto finalistico delle due prestazioni». A quest\u0027ultimo\nproposito, conseguentemente, l\u0027art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai\ncittadini «il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere»,\nmentre al comma 2 assicura ai lavoratori «non soltanto la\nsoddisfazione dei bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale\nbensi\u0027 anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al\ntenore di vita dei lavoratori». \n Del pari, non puo\u0027 essere affermata la natura «assistenziale»\ndella prestazione, se non in senso lato: invero, Stato, regioni e\ncomuni garantiscono e finanziano un sistema di assistenza, che\nassicura un complesso di prestazioni economiche e di servizi alla\npersona, a cui si aggiungono le risorse dell\u0027Unione europea. In\nquesto complesso sistema si intrecciano, si sovrappongono, e talvolta\nconfliggono, competenze, meccanismi di finanziamento e diritti dei\nsingoli. \n Il diritto all\u0027assistenza sociale e\u0027 menzionato nel solo art. 38,\ncomma 1, Cost. per il quale «ogni cittadino inabile al lavoro e\nsprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento\ne all\u0027assistenza sociale». Tuttavia, nonostante questo esplicito\nriferimento nel titolo III della Costituzione, l\u0027assistenza sociale\nnon e\u0027 menzionata nel titolo V, dedicato all\u0027ordinamento\nistituzionale (art. 117), a differenza della tutela della salute, a\ncui spesso e\u0027 accomunata, che e\u0027 invece esplicitamente attribuita\nalla competenza concorrente di Stato e regioni. L\u0027assistenza sociale\nrientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate», che\nuna ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito in\nvia residuale (art. 117, comma 4) alle regioni. (9) \n Codesta on.le Corte ritiene che la necessita\u0027 di alleviare una\nsituazione di estremo bisogno e di difficolta\u0027 «non compresa tra\nquelle assicurate dal sistema previdenziale ne\u0027 da quello sanitario,\n... costituisce un intervento di politica sociale attinente\nall\u0027ambito materiale dell\u0027assistenza dei servizi sociali, oggetto di\nuna competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del\n2013). L\u0027intervento assistenziale «non risponde quindi a criteri\nautomatici e non e\u0027 prevista in favore indifferenziato (...)\nrichiede, al contrario, l\u0027esistenza di alcune precise condizioni, fra\nle quali, anzitutto, l\u0027esistenza di una situazione economica\ncaratterizzata da un basso reddito familiare». Deve sussistere un\n«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di\nintervento e la rimozione o il superamento della situazione di\nsvantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e\npsichico della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del quale\nla prestazione rientra nell\u0027area previdenziale. \n Pertanto Codesta Ecc.ma Corte individua nella condizione\nsoggettiva del singolo, destinatario delle provvidenze, e la\nsituazione di bisogno, gli elementi caratterizzanti la prestazione\nsociale e per questo si ritiene che l\u0027indennizzo in disamina non\npossa avere una matrice propriamente assistenziale, in quanto erogato\na prescindere dalle condizioni economiche del danneggiato, come\nevincibile dalla stessa legge n. 210/1992. \n Codesta Ecc.ma Corte ha delimitato anche il perimetro esterno\ndell\u0027assistenza sociale rispetto a materie contigue, di competenza\nconcorrente o esclusiva dello Stato quali previdenza, sanita\u0027 ed\nimmigrazione, e rispetto a materie trasversali, come i livelli\nessenziali concernenti i diritti civili e sociali o materie frutto di\nelaborazione giurisprudenziale della stessa Corte, come l\u0027edilizia\nabitativa residenziale. \n Una volta definiti i contenuti della materia e il suo perimetro,\ne\u0027 tuttavia opportuno considerare come gli interventi di assistenza\nsociale possano ricadere in un ambito ove il legislatore si trova a\n«disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi,\nrispetto ai quali si delinea \"una fitta trama di relazioni, nella\nquale ben difficilmente sara\u0027 possibile isolare un singolo interesse\"\nquanto piuttosto interessi distinti\" che ben possono ripartirsi lungo\nl\u0027asse delle competenze normative di Stato e regioni\" (sent. n. 278\ndel 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte» (Sent. n.\n94 del 2007). \n Per questo, utilizzando il primario criterio della prevalenza, si\nritiene che la prestazione vada inquadrata nell\u0027ambito della materia\n«tutela della salute», ricorrendo tutti i connotati caratterizzanti\nsiffatto ambito. \n Difatti, nella recente sentenza n. 35/2023 si afferma che «la\nmancata previsione del diritto all\u0027indennizzo in caso di patologie\nirreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si\nrisolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le\nesigenze di solidarieta\u0027 sociale e di tutela della salute del singolo\nrichiedono che sia la collettivita\u0027 ad accollarsi l\u0027onere del\npregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano\ni singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche\ncollettivo. In tali casi, l\u0027estensione dell\u0027indennizzo alle\nvaccinazioni raccomandate completa il \"patto di solidarieta\u0027\" tra\nindividuo e collettivita\u0027 in tema di tutela della salute e rende piu\u0027\nserio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei\ntrattamenti vaccinali, al fine della piu\u0027 ampia copertura della\npopolazione». \n La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della\nCorte di cassazione precisano altresi\u0027 che, ove si ritenesse che tale\nspesa non possa essere qualificata come spesa prettamente\n«sanitaria», la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa\n«previdenziale», di competenza legislativa esclusiva statale, in\nconsiderazione dell\u0027«analogo fondamento costituzionale delle due\nerogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria -\nentrambe fondate sugli obblighi di solidarieta\u0027 sociale» (Considerato\nin diritto, par. 1.1; allegato n. 4). \n In ordine al mancato riconoscimento delle medesime risorse, e\u0027\nperaltro evidente il «paradosso» delle richieste del Ministero della\nsalute nei confronti della Regione Puglia: invero, da un lato il\nMinistero ritiene che la regione, versando in piano operativo, non\npossa destinare risorse del bilancio autonomo a spese sanitarie non\nLEA, e d\u0027altro lato richiede che la regione provveda, nell\u0027ambito del\nproprio bilancio autonomo, a reperire le ingenti risorse necessarie\nper il pagamento di tali indennizzi di spettanza, come detto, dello\nstesso Ministero della salute, pur non rientrando nei LEA. \n Al riguardo, appare opportuna un\u0027ultima considerazione: ove\ndovesse non condividersi la natura sanitaria della correlata spesa\n(con conseguente onere a carico del Fondo sanitario regionale o con\ntrasferimenti dedicati da parte dello Stato, come nella ipotesi di\ncui all\u0027art. 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 210/1992), la\nstessa se ritenuta spesa afferente alla funzione di previdenza\nsociale, e\u0027, ai sensi dell\u0027art. 38 Cost., assolutamente estranea alle\nfunzioni e al bilancio regionale, rientrante nella competenza\nesclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera o); se venisse\nprivilegiato l\u0027aspetto assistenziale, la violazione dei doveri\nimposti dalla normativa statale piu\u0027 volte richiamata del 1992 e del\n2015 incide sulla competenza residuale regionale, che oltretutto si\ntrova limitata, se non impedita, ad esercitare regolarmente le\nproprie funzioni in materia qua, anche a mente del decreto\nlegislativo n. 112/98, alla luce della disciplina statale che impone\na carico delle regioni l\u0027obbligo di erogazione di indennizzi\ncorrelati a trattamenti sanitari previsti dalla normativa statale, in\nvirtu\u0027 delle notevoli difficolta\u0027 di provvista finanziaria dianzi\nindicate, come meglio si illustrera\u0027 infra. \n Pertanto, e\u0027 evidente che o venga rivendicata la natura sanitaria\no quella assistenziale/previdenziale, l\u0027onere per i medesimi\nindennizzi non possa essere in ogni caso addossato al bilancio\nregionale. \n Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all\u0027attenzione della\necc.ma Corte la questione di legittimita\u0027 costituzionale della intera\nlegge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello\nstato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il\ntriennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie\ngenerale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43,\nnonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 273 a 384,\ndisciplinanti il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale\nstandard cui concorre lo Stato, nella parte in cui nulla viene\ndisposto, nei termini suindicati, per il pagamento degli indennizzi\nex legge n. 210/92 disposti dal Ministero della salute; \n art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata\ne di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), commi da 784 a 794,\nnella parte in cui, prevedendosi (comma 784) che le regioni a statuto\nordinario assicurano, secondo le modalita\u0027 previste dai commi da 785\na 794, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a\nquello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro\nper l\u0027anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal\n2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l\u0027anno 2029 (comma 786),\nnon si tiene conto, anche ai fini della valutazione della\nsostenibilita\u0027 dei relativi costi, degli ulteriori contributi e/o\ntagli e/o anticipazioni di risorse gia\u0027 effettuate ed effettuande a\ncarico del comparto regionale a titolo di anticipazioni per\nl\u0027erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; \n art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione\n«15 - Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e\ndisposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma\n«1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle\ncure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per\nl\u0027esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l\u0027esercizio finanziario\n2027, non e\u0027 prevista la restituzione alle regioni delle somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse delle risorse necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale relativo all\u0027erogazione degli\nindennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo\n2025-2026-2027; \n art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle regioni a\ntitolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge\nn. 210/1992, per i seguenti \n \n Motivi \n \n1. Violazione degli articoli 114 e 119 Cost. nonche\u0027 dell\u0027art. 7\ndecreto legislativo n. 112/1998, dell\u0027art. 1, comma 586, della legge\n28 dicembre 2015, n. 208 e dell\u0027art. 1, comma 821 legge n. 178/2020,\nquali norme interposte. \n Le norme innanzi censurate risultano lesive, in primo luogo,\ndegli articoli 114 e 119 della Costituzione atteso che, non\nprevedendo alcun contributo in favore delle regioni per la causale in\ndisamina, de facto ingessano la loro capacita\u0027 di spesa, caricandole\ndi un onere che per legge non compete loro se non a titolo, per\nl\u0027appunto, di anticipazione. Tanto comporta una violazione\ndell\u0027autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti\nregionali, impattando incisivamente sulla possibilita\u0027 di questi\nultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo\npolitico-amministrativo. \n Tali disposizioni infrangono, per altro verso, l\u0027insegnamento\nreso da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale relativamente al\nprincipio del parallelismo tra responsabilita\u0027 di disciplina e\nresponsabilita\u0027 finanziaria o principio di corrispondenza tra le\nentrate e le funzioni, dopo la riforma del titolo V della parte\nseconda della Costituzione, costantemente ribadito a partire dalla\nsentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale sentenza\nn. 16 e n. 17 del 2004; n. 17 del 2005; e, piu\u0027 recentemente,\nsentenza n. 40 del 2022), giacche\u0027 la dimensione quantitativa delle\nentrate regionali e\u0027 predisposta in correlazione con l\u0027ampiezza delle\nfunzioni proprie della stessa regione. \n Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che qui rileva: «In\nbase all\u0027art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il sistema\ndi finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su \"tributi ed\nentrate propri\", \"compartecipazioni al gettito di tributi erariali\nriferibile al loro territorio\", quote di \"un fondo perequativo, senza\nvincoli di destinazione, per i territori con minore capacita\u0027\nfiscale\". Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere\nsufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a tali\nenti «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro\nattribuite\"...» (enfasi aggiunta). \n E\u0027 la stessa norma statale (art. 1, comma 586, della legge 28\ndicembre 2015, n. 208) a prevedere testualmente che «Gli indennizzi\ndovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di\nemoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n.\n210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in\nattesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono\nanticipati da ogni regione agli aventi diritto» (enfasi aggiunta),\nsicche\u0027 la disciplina impugnata si appalesa lesiva di tale norma\ninterposta, come pure anche della disciplina interposta di cui alla\nlegge del 2020 (n. 178, art. 1 comma 821), istitutiva del relativo\nfondo, avendo lo Stato solo in parte provveduto (per il 2021 e per il\n2023), a corrispondere alle regioni quanto dalle stesse erogato,\nnonostante l\u0027obbligo imposto dalle norme suindicate di provvedere\nalle risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento di\nsiffatti indennizzi, assicurando alle amministrazioni territoriali\nforme di ristoro, come espressamente previsto dalla citata normativa\nstatale in maniera autovincolante, con la conseguenza che l\u0027omissione\ncensurata si appalesa lesiva anche di queste norme interposte. \n La violazione e\u0027 ancor piu\u0027 manifesta se sol si consideri l\u0027art.\n7 decreto legislativo n. 112/98, segnatamente la lettera b), secondo\ncui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota\ndelle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi\ne nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri\nderivanti dall\u0027esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel\nrispetto dell\u0027autonomia politica e di programmazione degli enti», del\npari attinto dalla carenza denunziata. \n Invero, la lesione dell\u0027art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione\nappare indubbia laddove le disposizioni censurate, aggravando\nulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola secondo la\nquale il sistema delle entrate degli enti territoriali, come\nstrutturato dalla pertinente disposizione costituzionale, deve\nconsentire l\u0027assolvimento del normale esercizio delle funzioni ad\nessi attribuite. \n Si ribadisce, a tale riguardo, come sia del tutto intuitivo\nl\u0027effetto che le norme di bilancio carenti dell\u0027auspicata\nassegnazione produrranno in termini di riduzione di servizi in una\nregione gia\u0027 ingessata dal Programma operativo per il disavanzo\nsanitario ancora in atto. \n Difatti, la continua sottrazione di risorse che si viene a\ngenerare per effetto delle norme censurate, dilatandola\ndrammaticamente anche per gli anni a venire contrasta con il\nprincipio di autonomia finanziaria degli enti locali, imponendo alle\nregioni che subiscono di anno in anno gli effetti negativi del\nmancato rimborso di rivedere, in peius, i propri servizi ai\ncittadini, in palese spregio ad ogni buona regola di decentramento,\ndi leale collaborazione (come si dira\u0027 meglio infra), nonche\u0027 al\ncanone di responsabilita\u0027 del mandato politico degli amministratori,\ncostretti non solo a «subire» l\u0027anticipo degli indennizzi per\nfinalita\u0027 solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma\nanche a disporre di minori risorse per l\u0027esercizio della loro azione.\nI commi 1 e 4 dell\u0027art. 119 della Costituzione risultano, in\nparticolare, ulteriormente violati dalla disposizione impugnata\nperche\u0027, in assenza di qualsivoglia valutazione di impatto, la\nmancata previsione delle risorse necessarie a neutralizzare gli\neffetti negativi dell\u0027anticipazione degli indennizzi mette a rischio\nla possibilita\u0027 per le amministrazioni locali di provvedere\nall\u0027esercizio normale delle loro funzioni. \n Vero che non esiste una garanzia di carattere quantitativo e che,\ncon riferimento al rapporto tra funzioni da finanziare e risorse, la\nCorte ha sostenuto che la riassegnazione di queste ultime «e\u0027 priva\ndi qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalita\u0027,\nall\u0027entita\u0027 e ai tempi, rimesse al legislatore statale» (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 83 del 2019). \n Altrettanto vero, tuttavia, e\u0027 il fatto che grava\nindiscutibilmente sullo Stato l\u0027obbligo e la responsabilita\u0027 di\nassicurare che le risorse messe a disposizione delle regioni siano\nsufficienti a garantire l\u0027esercizio delle funzioni (tanto piu\u0027 che lo\nStato medesimo, con propria legge, ha definito la natura di\nanticipazione di siffatta erogazione) e che, secondo la consolidata\ngiurisprudenza della Corte costituzionale, non sono ammissibili sic\net simpliciter tagli lineari di carattere permanente, quali si\nrivelano de facto le omesse assegnazioni perpetrate negli anni. \n E\u0027 stato affermato, in tal senso, che «norme statali che fissano\nlimiti alla spesa delle regioni e degli enti locali possono\nqualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza\npubblica alla condizione, tra l\u0027altro, che si limitino a prevedere un\ncontenimento complessivo della spesa corrente dal carattere\ntransitorio (ex multis, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n.\n218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014,\nn. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182\ndel 2011). Non e\u0027 in discussione il potere del legislatore statale di\nprogrammare risparmi anche di lungo periodo relativi al complesso\ndella spesa pubblica aggregata. E questa Corte ha, anzi, gia\u0027\nchiarito che «una censura che lamenta il presunto carattere\npermanente dello specifico contributo non e\u0027 provata dalla\ncircostanza che essa si aggiunga agli effetti delle precedenti\nmanovre di finanza pubblica» (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le\nsingole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare\nil carattere della temporaneita\u0027, al fine di definire in modo\nappropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli\ndi bilancio e piu\u0027 in generale della situazione economica del Paese,\n«il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli\nenti locali, evitando la sostanziale estensione dell\u0027ambito temporale\ndi precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto\nparlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di\nqueste ultime in un periodo piu\u0027 lungo» (sentenza n. 169 del 2017)»\n(Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018). \n E ancora: «la riduzione sproporzionata delle risorse, non\ncorredata da adeguate misure compensative, e\u0027 infatti in grado di\ndeterminare un grave vulnus all\u0027espletamento ... delle funzioni\nespressamente conferite dalla legge (...). Dunque la forte riduzione\ndelle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di\ncontinuita\u0027 ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta\nmanifestamente irragionevole proprio per l\u0027assenza di proporzionate\nmisure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento\n(su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015)» (Corte\ncostituzionale, sentenza 10 del 2016). \n Per giunta, al fine di valutare appieno la consistenza e gli\neffetti irreversibili della disposizione impugnata, occorre compiere\nquella necessaria valutazione di contesto che porta ad escludere che,\nper altro verso, sia data la possibilita\u0027 agli enti locali di\nriassorbire le risorse venute meno, tali e tante sono le criticita\u0027\ndell\u0027attuale sistema e la sua conclamata incapacita\u0027, anche per\neffetto della sottoposizione della Regione Puglia al Piano di rientro\nda parecchi anni. \n Proprio sulla scorta dell\u0027esperienza verificatasi con la\nsoppressione delle province e consequenziale trasferimento di\ncompetenze e funzioni, Codesta On. le Corte ha insegnato che in\nsiffatte fattispecie «L\u0027omissione del legislatore statale lede\nl\u0027autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,\nCost.), perche\u0027 la necessita\u0027 di trovare risorse per le nuove\nfunzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle\nfunzioni preesistenti, e si pone altresi\u0027 in contrasto con il\nprincipio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile\ndall\u0027art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016, n. 188\ndel 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del\n1999, n. 381 del 1990), perche\u0027 all\u0027assegnazione delle funzioni non\ncorrisponde l\u0027attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto\nrichiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). \n Come rammentato anche piu\u0027 di recente (sent. n. 73/2023), «L\u0027art.\n119 Cost. \"impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse,\ncostringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire\ni fondi necessari nell\u0027ambito del proprio bilancio, adeguato alle\nfunzioni preesistenti. L\u0027omissione del legislatore statale lede\nl\u0027autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,\nCost.), perche\u0027 la necessita\u0027 di trovare risorse per le nuove\nfunzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle\nfunzioni preesistenti, e si pone altresi\u0027 in contrasto con il\nprincipio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile\ndall\u0027art. 119, quarto comma, Cost.». \n Codesta on. le Corte (sentenza n. 71/2023) ha puntualizzato che\n«in base all\u0027art. 119 Cost., \"le risorse ... devono essere\nsufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare\nintegralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119,\nsecondo, terzo e quarto comma), ... Percio\u0027, ai sensi dell\u0027art. 119,\nquarto comma, Cost., \"le funzioni degli enti territoriali devono\nessere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi\ntre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio\nperequativo trasparente e ostensibile\", in attuazione dei principi\nfissati dall\u0027art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009\n(sentenza n. 220 del 2021)». \n2. Violazione dell\u0027art. 117, comma III, Cost. nella materia di\ncoordinamento della finanza pubblica e dell\u0027art. 119 Cost. \n Risultano altresi\u0027 lese le succitate disposizioni primarie, posto\nche lo schema normativo utilizzato dal Legislatore statale (che non\nopera direttamente un «taglio» di risorse, ne\u0027 riconosce\nespressamente un ulteriore contributo a carico delle regioni, ma si\nlimita a demandare alle stesse, sin dall\u0027anno 2015, l\u0027«anticipazione»\ndei pagamenti degli indennizzi in favore dei cittadini «in attesa del\ntrasferimento dallo Stato delle somme dovute»), e\u0027 ancora piu\u0027\ninsidioso in quanto si traduce, di fatto, in un ulteriore contributo\nalla finanza pubblica «occulto» o «mascherato», concretizzandosi tale\ndictum in un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio\nautonomo delle regioni, senza peraltro la previsione di alcun termine\nfinale (e di qui la censura in particolare dei commi da 784 a 794). \n Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale e\u0027 costante\nnell\u0027affermare che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle\nregioni e degli enti locali possono qualificarsi principi\nfondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione,\ntra l\u0027altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della\nmedesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento\ncomplessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex multis,\ntra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del\n2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229\ndel 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011)\"\n(sentenza Corte costituzionale n. 141 2016). \n Anche di recente, codesto on.le Giudicante ha ribadito che\n«Questa Corte (...) ha in piu\u0027 occasioni sottolineato che lo Stato\npuo\u0027 imporre limitazioni all\u0027autonomia di spesa degli enti\nterritoriali, purche\u0027 abbiano, entro i limiti di cui si dira\u0027,\nportata transitoria (si vedano: sentenze n. 103 del 2018, n. 169 del\n2017, n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del 2014, n. 236 del\n2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 36 del\n2004). Tale orientamento, pur essendosi affermato in relazione a\ninterventi statali riconducibili alla materia del coordinamento della\nfinanza pubblica, esprime un principio generale applicabile anche\nnell\u0027odierna fattispecie in cui lo Stato, nell\u0027esercizio di una\npropria competenza legislativa, incide sulla capacita\u0027 di spesa degli\nenti territoriali» (sentenza n. 63/2024). Da ultimo, anche nella\nrecente sentenza n. 195/2024, e\u0027 stata confermata la necessita\u0027 che\nle previsioni normative dei contributi alla finanza pubblica\nrichiesti agli enti territoriali rispettino il requisito della\n«temporaneita\u0027» e della «transitorieta\u0027», ricordando che «questa\nCorte ha stigmatizzato la prassi della \"sostanziale estensione\ndell\u0027ambito temporale di precedenti manovre\", perche\u0027 questa\n\"potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli\neffetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu\u0027\nlungo\" (sentenze n. 103 del 2018 e n. 169 del 2017, nonche\u0027, nello\nstesso senso, sentenza n. 154 del 2017)». \n Peraltro, nella medesima sentenza n. 195/2024, e\u0027 stato\nevidenziato che l\u0027illegittimita\u0027 delle continue proroghe e, per cosi\u0027\ndire, dell\u0027imposizione da parte dello Stato di vincoli «sine die»\nalle autonomie territoriali, discende anche dall\u0027obbligo per lo\nStato, in quanto «custode della finanza pubblica allargata», di\n«acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilita\u0027\ndell\u0027importo del contributo da parte degli enti ai quali viene\nrichiesto». \n Sul punto l\u0027on.le Corte evidenzia che «tale valutazione e\u0027 dunque\nfunzionale a scongiurare l\u0027adozione di \"tagli al buio\", i quali oltre\na poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, con\nimprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non\nconsentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede\nparlamentare», rimarcando peraltro, sul punto «la necessita\u0027 di un\nossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale\ncollaborazione» e sollecitando il legislatore, nella predetta fase\nistruttoria, «a non trascurare» il coinvolgimento delle sedi\nistituzionali gia\u0027 appositamente contemplate e deputate al confronto\ntra il Governo e le autonomie territoriali. \n Anche alla luce di tale pronuncia, e\u0027 evidente che, nella\nfattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di addossare\nai bilanci autonomi regionali i costi relativi agli indennizzi\nriconosciuti dalla legge n. 210/1992 sia assolutamente illegittima,\nvuoi perche\u0027 non supportata da alcun elemento normativo (posto che la\nnorma vigente riconosce in capo allo Stato l\u0027obbligo della\nrestituzione delle risorse meramente anticipate dalle regioni), vuoi\nperche\u0027 non avallata da alcuna «istruttoria» da parte dello Stato,\ntesa a valutare la (in)sostenibilita\u0027 di tali costi da parte delle\nregioni e, in particolare, della Regione Puglia (anche per i vincoli\nfinanziari cui la stessa e\u0027 sottoposta e per la notevole dimensione\nquantitativa degli indennizzi corrisposti e da corrispondere) per il\ntramite delle ASL. Al riguardo si ribadisce che le regioni hanno piu\u0027\nvolte, nel corso degli anni, evidenziato in sede di Conferenza\nUnificata (organo peraltro riconosciuto nella medesima sentenza n.\n195/2024 quale sede competente al fine della verifica della dovuta\nistruttoria sulla sostenibilita\u0027 dei tagli) l\u0027insostenibilita\u0027 di\ntali costi sul bilancio autonomo regionale (come evidenziato nelle\nosservazioni rese in sede di Conferenza, dianzi illustrate). Invero,\nnello sviluppo normativo della problematica degli indennizzi previsti\ndalla legge n. 210/1992, pur risultando evidente dal dato normativo\nche le regioni solo transitoriamente e provvisoriamente avrebbero\ndovuto farsi carico dei suddetti oneri, di fatto lo Stato ha\ncontinuato ad addossare alle regioni tali costi, riconoscendo alle\nstesse per alcuni anni (2021 e 2023) solo esigui ristori (art. 1,\ncomma 821, legge n. 178/2020; art. 9, comma 11, decreto-legge n.\n145/2023 conv. in legge 191/2023) e, a partire dall\u0027anno 2024,\nomettendo qualsiasi contributo per l\u0027erogazione dei medesimi\nindennizzi, pur nell\u0027invarianza della previsione normativa. \n L\u0027inerzia legislativa nel trasferire alle regioni le somme dovute\ne\u0027, come detto, assolutamente illegittima e ingiustificata, anche in\nconsiderazione della diretta erogazione da parte del Ministero della\nsalute di indennizzi correlati a fattispecie assolutamente simili,\nquali gli indennizzi previsti in favore dei soggetti danneggiati da\nvaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e\nin favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui alla\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244. \n Pertanto, pur non volendo la regione sottrarsi al ruolo di\nausilio allo Stato che puo\u0027 essere ravvisato nella erogazione in\nconto anticipazioni dei medesimi indennizzi tramite le Aziende\nsanitarie locali (come peraltro ha sinora fatto), la stessa, per\nl\u0027anno 2025 e ancora di piu\u0027 per il 2026 e il 2027 e, in chiave\nprospettica, almeno sino al 2029, in considerazione degli importi\ncrescenti imposti dalla normativa statale a titolo di concorso alla\nfinanza pubblica, non e\u0027 in grado di assicurare, in assenza dei\ndovuti trasferimenti da parte dello Stato, l\u0027anticipazione nella\nerogazione ai cittadini dei medesimi indennizzi di spettanza, occorre\nribadirlo, dello Stato. \n Peraltro Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato in piu\u0027 occasioni\nche «l\u0027esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge\ndetermina la necessita\u0027 dell\u0027indicazione dei mezzi finanziari per\nfarvi fronte. Verrebbe altrimenti \"disatteso un obbligo\ncostituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche\nregionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo\u0027 sottrarsi,\nogni qual volta esso preveda attivita\u0027 che non possano realizzarsi se\nnon per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4\ndel 2014), (sent. n. 10/2016). Al riguardo si osserva innanzitutto\nche la Regione Puglia versa in piano di rientro e che pertanto non\npuo\u0027 sostenere spesa sanitaria ulteriore tramite risorse del bilancio\nautonomo (sul punto, si ribadisce che la qualificazione dei medesimi\nindennizzi quale \"spesa sanitaria\" e\u0027 assolutamente inequivocabile\nanche alla luce della citata sentenza n. 35/2023, rinviando sul punto\nalle osservazioni gia\u0027 formulate supra). \n Negli ultimi tre esercizi finanziari (ovvero in relazione ai\nrendiconti per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023), la Regione\nPuglia ha peraltro coperto il maggior disavanzo delle aziende\nsanitarie ricorrendo all\u0027istituto eccezionale dello svincolo di quote\ndel proprio avanzo vincolato di amministrazione (cfr. deliberazione\ndella Giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022, per complessivi euro\n118 milioni; deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28\naprile 2023, per complessivi euro 149 milioni e deliberazione della\nGiunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024, per complessivi euro 39\nmilioni; doc 15-16-17). \n Il rischio concreto e\u0027 che tali costi, in assenza degli adeguati\ntrasferimenti da parte dello Stato e della restituzione degli\narretrati, non possano essere anticipati dalle ASL nell\u0027esercizio\nfinanziario in corso e nei successivi, con evidente gravissimo\npregiudizio che si configurerebbe in danno di soggetti che hanno\nsubito complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni -\nrese obbligatorie o fortemente raccomandate dallo Stato/Ministero\ndella salute -, trasfusioni di sacche di sangue e/o plasma e/o\nsomministrazione di emoderivati infetti ed erroneamente non testati\nper la presenza dei virus delle epatiti virali e dell\u0027HIV. \n3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 119 Costituzione. \n Le norme censurate si pongono in frontale contrasto, altresi\u0027,\ncon il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost.,\nsempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.. \n Codesta on.le Corte costituzionale, negli interventi successivi\nalla riforma del Titolo V, nel solco della propria giurisprudenza in\nmateria (sent. n. 19 e 242 del 1997), ha assicurato la portata\ngenerale del principio di leale collaborazione evincibile dalle\nsuindicate norme, principio che, come nell\u0027assetto precedente, non\npuo\u0027 che «operare su tutto l\u0027arco delle relazioni» fra Stato e\nautonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003). \n Invero, con il nuovo titolo V della Costituzione si ha un\ndefinitivo superamento della concezione Statocentrica-gerarchica che\naveva pervaso il periodo precedente, in favore di un assetto dei\nrapporti in cui «gli enti costitutivi della Repubblica» (art. 114\nCost.), dotati di pari dignita\u0027 istituzionale, sono chiamati ad agire\nnon per competenze separate ma interagenti e spesso interdipendenti.\nE\u0027 proprio per tali ordini di motivi che, in questo nuovo assetto,\ngli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare i\nprincipali strumenti attraverso cui garantire il concreto\nfunzionamento della Repubblica delle autonomie. \n Segnatamente, il sistema delle Conferenze ha visto\nprogressivamente accrescere sempre di piu\u0027 la sua centralita\u0027\nnell\u0027ambito dell\u0027ordinamento fino a diventare, di fatto, la «via»\nattraverso cui si e\u0027 cercato di dare attuazione al nuovo titolo V\ndella Costituzione. \n Orbene, giova riportare le prime osservazioni alla legge di\nbilancio qui censurata, rese in conferenza regioni e province\nautonome (doc. 2) del 18 dicembre 2024 (parere reso ai sensi\ndell\u0027art. 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28\nagosto 1997, n. 281), che lamentano l\u0027atteggiamento del tutto silente\ndello Stato sul punto: «... destano preoccupazione l\u0027importanza, la\nsignificativita\u0027 e la progressione pluriennale del contributo alla\nfinanza pubblica previsto dal Ddl Bilancio dello Stato 2025...\noccorre ricordare anche i precedenti contributi alla finanza\npubblica, definiti come tagli ai trasferimenti a partire dal 2011 che\nsono ormai consolidati nei risparmi di spesa tendenziale dello Stato\nma che gravano tutt\u0027ora sui bilanci regionali ad es. i tagli per 4,5\nmld ex lege n. 59/1997 effettuati con il DL 78/2010 come pure il\ncontributo del passaggio dal patto di stabilita\u0027 al pareggio di\nbilancio. In particolare, a mero titolo esempio riguardo ai tagli ex\nlege 59/1997, c\u0027e\u0027 il tema del mancato finanziamento della funzione\nsugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di\ntipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni\ne somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,\nn. 210, per cui le competenze sono state attribuite alle regioni\nsenza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210\ne successive modificazioni ed integrazioni prevede all\u0027art. 8 che\n«gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal\nMinistero della sanita\u0027». L\u0027art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre\n2015, n. 208 ha precisato che «gli indennizzi dovuti alle persone\ndanneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o\nvaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,\nriconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in\nattesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono\nanticipati dalla regione agli aventi diritto». Il decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 che aveva\nindividuato le funzioni da trasferire alle regioni in tema di salute\numana e veterinaria, all\u0027art. 6 ha previsto che tali risorse fossero\niscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del\nMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica\nper essere successivamente ripartite tra le regioni. La stessa norma\nprevede altresi\u0027, nel successivo comma 3, che «Il Ministero del\ntesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede\nannualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta\ndei criteri di cui al comma 1, fino all\u0027entrata in vigore delle\ndisposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all\u0027art. 10\ndella legge 13 maggio 1999, n. 133»(la tabella B, quantifica in\n167.714.032 l\u0027onere complessivo per tale funzione per gli esercizi\n2000 e successivi). La matrice «sanitaria» dei suddetti indennizzi e\u0027\nstata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte costituzionale n.\n181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente sentenza n.\n35/2023 la Corte afferma che «la mancata previsione del diritto\nall\u0027indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da\ndeterminate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli\narticoli 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarieta\u0027\nsociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la\ncollettivita\u0027 ad accollarsi l\u0027onere del pregiudizio individuale\nmentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a\nsopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi,\nl\u0027estensione dell\u0027indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa\nil «patto di solidarieta\u0027» tra individuo e collettivita\u0027 in tema di\ntutela della salute e rende piu\u0027 serio e affidabile ogni programma\nsanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine\ndella piu\u0027 ampia copertura della popolazione» (massima n. 45368). La\nmedesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte\ndi cassazione precisano altresi\u0027 che, ove si ritenesse che tale spesa\nnon possa essere qualificata come spesa prettamente «sanitaria», la\nstessa non potrebbe che essere intesa come spesa «previdenziale», di\ncompetenza legislativa esclusiva statale, in considerazione\ndell\u0027«analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni\npubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe\nfondate sugli obblighi di solidarieta\u0027 sociale» (Considerato in\ndiritto, par. 1.1). E\u0027 necessario quindi che il Governo provveda a\nfinanziare tale funzione stabilmente in quanto diritto civile e\nsociale, anche alla luce delle disposizioni previste da ultimo dalla\nlegge n. 111/2023 legge di delega per la riforma fiscale - art. 2\ncomma 1 - che prevede che nell\u0027esercizio della delega il Governo\nosserva tra i principi e criteri direttivi generali anche il\nseguente: \n «lett. g) assicurare la piena applicazione dei principi di\nautonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5\nmaggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e\nagli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le\nProvince autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: (...) 3)\nall\u0027attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza\npubblica, dell\u0027art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del\n2011;». Si ricorda che l\u0027art. 39 comma 1 del decreto legislativo n.\n68/2011, prevede che in sede di attuazione dell\u0027art. 8 della legge 5\nmaggio 2009, n. 42, - fiscalizzazione trasferimenti - non si tiene\nconto dei tagli secondo quanto previsto dall\u0027art. 14 comma 2, secondo\nperiodo, del decreto-legge n. 78/2010, \"compatibilmente con gli\nobiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche\u0027, in\napplicazione del codice di condotta per l\u0027aggiornamento del Patto di\nstabilita\u0027 e crescita, con il leale e responsabile concorso dei\ndiversi livelli di Governo per il loro conseguimento anno per anno\".\nIl contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni e\u0027 ancora\npiu\u0027 rilevante alla luce delle sentenze della Corte costituzionale\n(da ultimo la sentenza n. 103/2018) che hanno chiarito che i tagli\nagli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di\ntemporaneita\u0027 e transitorieta\u0027 delle misure di contenimento della\nspesa pubblica. Le singole misure di contenimento della spesa\npubblica devono presentare il carattere della temporaneita\u0027 e\nrichiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le\nordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro\norganico delle relazioni finanziarie con le regioni e gli enti\nlocali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione\ndegli effetti complessivi e sistematici delle singole manovre di\nfinanza pubblica. (...) Questo contributo alla finanza pubblica si\ncolloca all\u0027interno della \"cornice\" dell\u0027art. 119 Cost che non\nprevede la possibilita\u0027 di debito per gli enti territoriali se non\nper investimenti ma l\u0027obbligo del pareggio di bilancio. Pertanto,\nogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una\nriduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA\novvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla\nresponsabilita\u0027 regionale». \n Lo Stato non ha tenuto in alcun conto le gravi preoccupazioni\nespresse dalle regioni, in una materia quale quella sanitaria\n(comunque si voglia definire la natura della spesa, trattasi di un\ncosto comunque a carico delle ASL) in cui «Pertanto, \"[l]a presenza\ndi due livelli di Governo rende necessaria la definizione di un\nsistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione\",\npur nel rispetto delle reciproche competenze, \"al fine di realizzare\nuna gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di\nrispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di\nbilancio\" (ancora sentenza n. 190 del 2022)» (sent. n. 87/2024). \n La Regione Puglia, al fine di non venir meno ai doveri\nsolidaristici imposti dalla Costituzione e non far gravare sui\ncittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad accollarsi\nl\u0027onere finanziario in disamina, pur in mancanza di ogni forma di\nristoro, ma siffatta protratta situazione rende sempre piu\u0027\ninsostenibile il peso finanziario sopportato (e accumulatosi),\nperaltro pure in assenza di qualunque prospettiva futura di\nassegnazione, portando alla grave compromissione del rispetto\ndell\u0027assolvimento delle proprie funzioni. Secondo il magistero di\nCodesta Ecc.ma Corte, la regola della leale collaborazione, nel\nquadro di un sistema di decentramento politico e amministrativo\nfondato sul modello della coesione e della solidarieta\u0027, nonche\u0027\nsulla pari dignita\u0027 istituzionale di tutti i livelli di Governo che\ncompongono la Repubblica, costituisce «un principio guida\nnell\u0027evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio\ntra materie e competenze» (Corte costituzionale, sentenza n. 251 del\n2016). \n E ancora: «il principio di leale cooperazione deve governare il\nrapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e in relazione\nalle attivita\u0027 in cui le rispettive competenze concorrano o si\nintersechino, imponendo un contemperamento dei relativi interessi.\nTale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale\nper cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita\u0027, riconosce\ne promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e\ni metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di\nla\u0027 del mero riparto costituzionale delle competenze per materia e\nopera dunque su tutto l\u0027arco delle relazioni istituzionali fra Stato\ne regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997; sentenza\nn. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179 del 2021;\nsentenza n. 39 del 2013). \n4. Violazione degli articoli 2, 3, 97 Cost. nonche\u0027 dell\u0027art. 8 legge\nn. 210/1992, quale norma interposta, in relazione all\u0027art. 119 della\nCostituzione. \n Non solo, le norme censurate violano l\u0027art. 2, l\u0027art. 3, l\u0027art.\n97 Cost, in quanto l\u0027omessa previsione dell\u0027assegnazione delle\nrisorse risulta del tutto contrastante con i doveri di solidarieta\u0027\nsociale che lo Stato, nella sua unitaria composizione, e\u0027 chiamato ad\nassolvere oltre che essere del tutto priva di proporzionalita\u0027 e\nragionevolezza, lesioni che ridondano, per quanto detto, sul corretto\ne regolare espletamento delle competenze e funzioni regionali, attesa\nla correlata compromissione della sua autonomia finanziaria. Insegna\nCodesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alla legge n. 210/1992,\nche la lesione dell\u0027art. 2 Cost. si consuma con la violazione del\n«principio di solidarieta\u0027 che impone alla collettivita\u0027 di essere,\nper l\u0027appunto, \"solidale\" con il singolo che subisce un danno per\nessersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorita\u0027\na tutela dell\u0027interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268\ndel 2017 e n. 107 del 2012)» (sent. n. 181/023) e la omessa\nassegnazione di somme per gli indennizzi corrode la relazione\nindividuo-societa\u0027 a sfavore del primo, non tutelato dalla seconda,\nin palese lesione anche dell\u0027art. 8 legge n. 210/1992 che pone in\ncapo allo Stato (rectius: Ministero della salute), la responsabilita\u0027\neconomica degli indennizzi di che trattasi. \n Rispetto a tale scopo, si pone, come detto, anche la questione\ndel rispetto del principio di proporzionalita\u0027 e ragionevolezza\ndell\u0027intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010\ne n. 236 del 2013, in cui la Corte ha messo, in relazione con\nl\u0027obiettivo prestabilito, la necessita\u0027 del rispetto dei suddetti\nprincipi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il\ncanone generale della ragionevolezza e proporzionalita\u0027\ndell\u0027intervento normativo rispetto all\u0027obiettivo prefissato»; ma si\nveda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in assenza\ndi una previsione di ristoro riguardante la finanza regionale, la\nquestione e\u0027 inerente a quale valore costituzionale sia riconducibile\nl\u0027azione perseguita dal Legislatore statale, dal momento che la\nCostituzione si connota piuttosto per la rilevanza che essa assegna\nai diritti sociali e alla tutela della salute, alla cui stregua la\nprevisione dell\u0027indennizzo, come visto, e\u0027 connessa al dovere\ninderogabile di solidarieta\u0027 sociale, compromessa dal grave silenzio\nstatale (o quanto meno dall\u0027insufficiente ed incerta previsione\nstatale) al riguardo. \n In questi termini si ritiene che la violazione dei principi di\nproporzionalita\u0027 e ragionevolezza ex art. 3 Cost. sia da valutare\nanche alla luce del principio del buon andamento della pubblica\namministrazione di cui all\u0027art. 97 Cost., la cui violazione ridonda\nsull\u0027autonomia costituzionalmente garantita alla regione ex art. 119,\ndal momento che proprio la possibilita\u0027 di continuare a garantire\nadeguati servizi viene compromessa dai continui ingenti esborsi a\ncarico della regione, non ristorati, come doveroso, dalle\nassegnazioni statali, con una ricaduta evidente sull\u0027autonomia\nfinanziaria regionale. \n Peraltro, come gia\u0027 segnalato, l\u0027inerzia legislativa statale nel\ntrasferire alle regioni le somme dovute e\u0027, come detto, assolutamente\nillegittima e ingiustificata ex art. 3 Cost., anche in considerazione\ndella diretta erogazione da parte del Ministero della salute di\nindennizzi correlati a fattispecie assolutamente simili, quali gli\nindennizzi previsti in favore dei soggetti danneggiati da\nvaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 e\nin favore dei soggetti danneggiati da farmaco talidomide di cui alla\nlegge 24 dicembre 2007, n. 244. \n Non si possono, allora, non rammentare i precisi e ripetuti\nmoniti che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto di dover\nrivolgere al legislatore statale in situazioni analoghe, da cui\ntrarre insegnamenti e principi valevoli anche per la vicenda in\ndisamina. \n Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza\nn. 65 del 2016, che non si esime «dall\u0027avvertire che interventi\nstatali, i quali modifichino repentinamente l\u0027equilibrio del rapporto\ntra autocoordinamento regionale e supplenza statale nel delicato\nsettore dei contributi regionali alla finanza pubblica, restano\novviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se e in\nquanto investita del relativo giudizio», fino alla sentenza n. 169\ndel 2017, dove si afferma «nondimeno deve essere rinnovato al\nlegislatore l\u0027invito a corredare le iniziative legislative incidenti\nsull\u0027erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con\nun\u0027appropriata istruttoria finanziaria. Cio\u0027 soprattutto al fine di\ndefinire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni\ntemporali dei cicli di bilancio e piu\u0027 in generale della situazione\neconomica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo\nStato, le regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale\nestensione dell\u0027ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe\nsottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti\ncomplessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu\u0027 lungo»\n(sentenza n. 154 del 2017). \n A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con\nsentenza n. 205 del 2016, Codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere\nun vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con riguardo\nalle funzioni prima provinciali di cui si sono fatte carico, vincolo\nignorato dal legislatore statale, principio che puo\u0027 pacificamente\nessere esteso anche alla fattispecie in disamina, dove, a maggior\nragione, ricorre un obbligo espressamente previsto dalla normativa\nstatale. \n Si tratta quindi, nell\u0027insieme, di una situazione concretamente\ndimostrata proprio dalle prese di posizione di Codesta On. le Corte\ncostituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore\ndimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie, a porre\nla denunciata violazione degli articoli 3, 97 e 119 Cost. su un piano\nche prescinde dall\u0027allegazione da parte della regione della\ndimostrazione (che assumerebbe il carattere di una vera e propria\nprobatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro, pretesa nei\nristretti tempi in cui nel termine di sessanta giorni previsto\ndall\u0027art. 127 Cost.) di un vulnus tale da rendere impossibile lo\nsvolgimento delle proprie funzioni. \n Quello che la Regione Puglia e\u0027 invece in grado di documentare e\u0027\nl\u0027esborso costante ed ingente effettuato nel corso degli anni, solo\nin minima parte rimborsato, che finisce col costituire una forma\nocculta di contribuzione alle finanze dello Stato, come meglio si\nillustrera\u0027 infra, tanto consumando il difetto di proporzionalita\u0027,\nperaltro confermato anche in considerazione della reiterata omissione\ndella previsione legislativa di assegnazione delle risorse. Non va\ntralasciato che Codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 154 del 2017,\ncon principio applicabile a contrario anche al caso che occupa, ha\nstigmatizzato il procrastinarsi di misure all\u0027apparenza temporanee,\nrichiamando il Legislatore a desistere da queste forme di\n«transitorieta\u0027 permanente», che incidono sulla autonomia delle\nregioni e ha rinnovato, per la seconda volta, «l\u0027invito al\nlegislatore ad evitare iniziative le quali, anziche\u0027 \"ridefinire e\nrinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali\ndei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo\nStato, le regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti\nsopravvenuti nella situazione economica del Paese\", si limitino ad\nestendere, di volta in volta, l\u0027ambito temporale di precedenti\nmanovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione\ndegli effetti complessivi di queste ultime». \n5. Violazione degli articoli 32 e 117, III co., Cost. nonche\u0027\ndell\u0027art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e\ndell\u0027art. 1, comma 821 legge n. 178/2020, quali norme interposte, in\nrelazione all\u0027art. 119 Cost. \n Le disposizioni censurate contravvengono altresi\u0027 all\u0027art. 32\nCost., la cui lesione ridonda sulla competenza legislativa\nconcorrente regionale in materia di tutela della salute ex art. 117,\nIII co., Cost., oltre che sull\u0027equilibrio finanziario ex art. 119\nCost., poiche\u0027 non prevedendo adeguate risorse a ristoro delle\nanticipazioni effettuate ed effettuande dalla Regione Puglia (oltre\nche dalle altre regioni) rischia di privare di idonea e tempestiva\ntutela «il diritto alla salute di chi si e\u0027 sottoposto ai vaccini\n(anche) nell\u0027interesse della collettivita\u0027 (cosi\u0027 sentenze n. 15 del\n2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)» (sent. n.\n187 cit.), oltre chi ha subito lesioni alla salute da emotrasfusioni. \n Tanto comporta anche il concreto rischio che la Regione Puglia\npossa trovarsi nella condizione di non poter assolvere agli obblighi\ndi corresponsione in via anticipata degli indennizzi, cosi\u0027 come\nprevisti dalla succitata normativa del 2015, a causa della omessa\nprevisione qui censurata, che non consente di alimentare il fondo\nistituito ex art. 1, comma 821, legge n. 178/2020, con la conseguenza\nche anche siffatte norme interposte risultano, pertanto, del pari\nattinte dalla disciplina impugnata. \n Non solo, lo squilibrio finanziario sin qui illustrato determina\nl\u0027ulteriore concreto rischio di far subire all\u0027ente pugliese pure\nazioni esecutive da parte degli aventi diritto, tanto aggravando\nsignificativamente gli oneri a carico del bilancio regionale. \n Il tutto, in spregio all\u0027insegnamento di Codesta On.le Corte,\nsecondo cui «alle spese destinate a fornire prestazioni inerenti ai\ndiritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche\u0027 alla\ntutela della salute, viene riconosciuta una preferenza qualitativa,\nidonea a distinguerle da quelle rilevanti ai fini del riparto del\ncontributo. Tale norma si pone in linea con la giurisprudenza di\nquesta Corte che, in reazione ad una prassi legislativa troppo\nincline a effettuare pesanti \"tagli lineari\" (sentenze n. 63 del 2024\ne n. 220 del 2021) anche sulla sanita\u0027 (sentenza n. 154 del 2017,\npunto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto a partire\ndalla sentenza n. 169 del 2017, la nozione di «spesa\ncostituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del\n2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del 2018), funzionale a evidenziare\nche, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di\ncontenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro\nunitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese\nindistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a\ngarantire il \"fondamentale\" diritto alla salute di cui all\u0027art. 32\nCost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche\ndelle fasce piu\u0027 deboli della popolazione, non in grado di accedere\nalla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of\npocket» (Sent. n. 195/2024). \n6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e VI co., 118 Cost.\nnonche\u0027 dell\u0027art. 144 decreto legislativo n. 112/1998 quale norma\ninterposta, in relazione all\u0027art. 119 della Costituzione. \n Non solo, le norme che si censurano si prestano a rilievi di\nillegittimita\u0027 costituzionale altresi\u0027 con riguardo all\u0027art. 81,\nultimo comma, della Costituzione sotto il profilo della garanzia\ndegli equilibri di bilancio, cui sono tenute a concorrere anche le\npubbliche amministrazioni. \n Infatti, il suddetto mancato ristoro finalizzato a reintegrare le\ncasse regionali (depauperate non piu\u0027 in via transitoria in relazione\na responsabilita\u0027 non ascrivibili) compromette, com\u0027e\u0027 di tutta\nevidenza, il raggiungimento dell\u0027equilibrio finanziario del bilancio\nregionale che si trova a far fronte ad una minore disponibilita\u0027, con\nconseguente violazione del summenzionato art. 81, ultimo comma, della\nCostituzione. \n Le disposizioni oggi gravate ledono anche l\u0027art. 117, III e IV\nco, nonche\u0027 l\u0027art. 118 Cost., in quanto l\u0027omissione piu\u0027 volte\ndenunziata compromette anche il regolare esercizio delle funzioni\nlegislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio\nfinanziario ex art. 119 Cost. viene compromesso dai mancati ristori\ndelle ingenti somme spettanti, tenuto conto delle ridotte\ndisponibilita\u0027 economiche che limitano (se non impediscono)\noggettivamente la possibilita\u0027 di esercitare regolarmente le proprie\ncompetenze sia legislative che amministrative, ivi compresa anche\nquella di provvedere al ristoro di cui alla legge n. 210/1992, con\ndiscendente violazione anche dello stesso art. 1, comma 586, legge n.\n208/2015, quale norma interposta. \n Segnatamente, risultano lese le previsioni di cui all\u0027art. 117\nCost., III e IV co., che affidano alle regioni la potesta\u0027\nlegislativa nelle materie di competenza concorrente nonche\u0027 nelle\nmaterie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato,\nnonche\u0027 quelle di cui al comma VI, sulla potesta\u0027 regolamentare delle\nregioni e degli enti locali infraregionali. \n Tale autonomia legislativa e regolamentare risulta lesa dal\nLegislatore statale nel caso di specie in quanto, omettendo di\ndestinare risorse sufficienti alle regioni per gli indennizzi de\nquibus, di fatto lede il principio di leale collaborazione\nistituzionale nonche\u0027 l\u0027autonomia finanziaria e la stessa capacita\u0027\norganizzativa delle regioni e degli enti locali infraregionali, sui\nquali pure si riflette la compromissione dell\u0027equilibrio finanziario\nregionale. Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo\ndi intervento della regione, in quanto la necessita\u0027 di reperire\nrisorse non dovute non puo\u0027 che comportare la sottrazione di tali\nrisorse da altri ambiti, con discendente incrinatura della\npossibilita\u0027 di azione nelle materie di competenza (concorrente e\nresiduale) regionale. \n Sul punto, circa la prova del pregiudizio (dianzi illustrato), si\nritiene che la sentenza n. 195/2024 di Codesta On.le Corte ponga in\ncapo allo Stato l\u0027obbligo di effettuare specifica istruttoria al fine\ndi valutare la «sostenibilita\u0027» dei costi da parte delle autonomie\nterritoriali; oltretutto, va pure evidenziata l\u0027oggettiva difficolta\u0027\ndi dimostrare il pregiudizio arrecato all\u0027autonomia finanziaria alla\nluce della mancata definizione dei livelli essenziali delle\nprestazioni da parte dello Stato. \n Invero, il perdurante ritardo nella definizione dei LEP\n(l\u0027inerzia legislativa sul punto e\u0027 stata, come ben noto, piu\u0027 volte\ncensurata pure da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale), rende\nestremamente difficile fornire una prova oggettiva e documentale in\nordine alla compromissione dell\u0027erogazione dei servizi essenziali e\ndello svolgimento delle funzioni stesse. Tanto premesso, si ribadisce\nche la regione, sino ad oggi, al solo fine di assicurare la\ntempestiva erogazione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da\ncomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni,\ntrasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e\u0027 riuscita, pur con\ndifficolta\u0027 crescenti in considerazione delle criticita\u0027 del quadro\neconomico e finanziario, a coprire tali somme anticipate dalle ASL,\ntramite risorse del bilancio autonomo, anche in relazione ai\nprovvedimenti di copertura del disavanzo sanitario, facendo\naffidamento ai sensi del richiamato comma 586 della legge n. 208/2015\nsulla restituzione delle predette risorse da parte dello Stato. \n Anche in considerazione del peggioramento del contesto economico\ne soprattutto della crescita esponenziale degli importi previsti\ndalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo di\ncontributo alla finanza pubblica, la regione non e\u0027 in grado di\nassicurare per il triennio 20252027 e, in chiave prospettica, almeno\nsino al 2029, la sostenibilita\u0027 di tali costi rivenienti dalla legge\nn. 210/1992 e il reperimento delle predette risorse sul bilancio\nautonomo. \n Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha\nsottolineato l\u0027esigenza di non considerare gli interventi legislativi\nche incidono sull\u0027assetto finanziario degli enti territoriali in\nmaniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di\ncarattere finanziario (tra le altre, sentenze n. 63 del 2024; n. 83\ndel 2019 e n. 205 del 2016). \n Sul punto, al fine di offrire dei riscontri oggettivi rispetto\nalle significative criticita\u0027 in cui e\u0027 stata approvata la manovra di\nbilancio regionale per l\u0027esercizio finanziario 2025 e per il\npluriennale 2025-2027, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2024, n.\n207 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2025 e\nbilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha previsto, all\u0027art.\n1, comma 786, per le regioni a statuto ordinario, un contributo alla\nfinanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo\nrispetto a quello gia\u0027 previsto a legislazione vigente, pari ad euro\n280 milioni per l\u0027esercizio finanziario 2025, euro 840 milioni per\nciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e ad euro 1.310 milioni per\nl\u0027esercizio 2029. Applicando le percentuali di riparto consolidate\ntra le regioni a statuto ordinario, tale contributo grava sul\nbilancio della Regione Puglia per circa euro 22,8 milioni per il solo\nesercizio finanziario 2025, per poi crescere ad oltre euro 68 milioni\nnel biennio 2026-2027 e addirittura ad euro 106,8 milioni per l\u0027anno\n2029. Il medesimo contributo, come detto, e\u0027 peraltro aggiuntivo\nrispetto agli ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica\ngia\u0027 previsti a legislazione vigente a carico del comparto regionale:\nal riguardo si rammenta che, ai sensi dell\u0027art. 1, commi 850 e 851,\ndella legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello\nStato per l\u0027anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il\ntriennio 2021-2023), la Regione Puglia e\u0027 tenuta a riversare\ndirettamente allo Stato, ancora per l\u0027esercizio finanziario 2025,\nl\u0027importo di euro 14.263.569,42; mentre, ai sensi dell\u0027art. 1, commi\n527 e ss., della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di\nprevisione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2024 e bilancio\npluriennale per il triennio 2024-2026) la regione e\u0027 tenuta a\nriversare, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, l\u0027importo di\neuro 28.525.000,00. In termini complessivi, il peso della finanza\npubblica sul bilancio regionale ammonta, per il solo esercizio\nfinanziario 2025, ad euro 65,6 milioni, e cresce sino ad euro 96\nmilioni negli esercizi finanziari 2026 e 2027 e, addirittura, ad euro\n106,8 milioni per l\u0027anno 2029 (si consideri che, per l\u0027esercizio\nfinanziario 2024, l\u0027onere imposto alla Regione Puglia e\u0027 stato pari a\ncirca 39 milioni): in un contesto di risorse scarse o comunque\ndefinite, e\u0027 evidente che alla crescita esponenziale degli importi\nrichiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia correlata\nla contestuale riduzione di spazi di flessibilita\u0027 sul bilancio\nautonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante\nl\u0027importanza, la significativita\u0027 e la progressione pluriennale del\ncontributo alla finanza pubblica, nonche\u0027 in considerazione\ndell\u0027impossibilita\u0027 per gli enti territoriali di contrarre debito per\nspesa corrente (possibilita\u0027 che e\u0027 invece contemplata per lo Stato),\nla Regione Puglia verosimilmente non sara\u0027 in grado di assicurare,\nper gli esercizi 2025-2027 e in chiave prospettica, sino al 2029,\nl\u0027anticipazione di somme di spettanza dello Stato: invero i dati di\nbilancio dimostrano che la capacita\u0027 di spesa regionale non puo\u0027\nessere ulteriormente ridotta se non a scapito dei servizi essenziali\ne delle funzioni istituzionali. Al riguardo si ritiene che il mero\nraffronto tra le previsioni di competenza complessive (comprensive\ndel bilancio autonomo e del bilancio vincolato), come risultanti in\nmaniera definitiva per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 dalle\nrispettive leggi di rendiconto e i correlati dati approvati nel\nbilancio di previsione 2025-2027 (dati previsioni di competenza\ndefinitive per l\u0027esercizio finanziario 2024 e previsioni di\ncompetenza per gli esercizi finanziari dal 2025 al 2027), evidenzino\nla crescente sofferenza del bilancio regionale, che rende di fatto\nimpossibile rinvenire nel bilancio autonomo regionale stanziamenti\nannuali per circa 22 milioni di euro (come effettuato sino al 2024)\nal fine di assicurare ai cittadini gli indennizzi riconosciuti a\ncarico del Ministero della salute dalla legge n. 210/1992. Il\nprospetto di seguito rappresentato espone, con riferimento alla\nMissione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), alla\nMissione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita\u0027) e alla Missione 15\n(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), ovvero alle\nprincipali Missioni di spesa correlate a diritti civili e sociali dei\ncittadini - i dati relativi ai rendiconti e bilanci regionali dagli\nanni 2020 al 2027 (docc. 18-22): \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025031925C000510003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n Tali dati, pur riferiti come detto a stanziamenti complessivi del\nbilancio autonomo e del bilancio vincolato e pur trattandosi, per gli\nesercizi dal 2020 al 2024, di dati consuntivi e dunque comprensivi\ndelle applicazioni di avanzo effettuate nel corso dell\u0027esercizio,\ndimostrano, con riferimento alle missioni di spesa ove e\u0027\nmaggiormente evidente la correlazione con i LEP (assistenza sociale,\nistruzione e trasporto pubblico locale), la costante e continua\nerosione delle risorse del bilancio autonomo, che assume una\ndecrescita importante per gli anni 2025-2027, anche in considerazione\ndella necessita\u0027 di assicurare al bilancio statale il contributo alla\nfinanza pubblica imposto alle regioni. Da tali dati si evince\nagevolmente che la regione, pur non potendo -in assenza della\npreventiva definizione da parte dello Stato dei LEP-dare oggettiva e\ndocumentale prova della compromissione irreversibile dell\u0027erogazione\ndei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati\na tutti i cittadini sul territorio nazionale, sia in estrema\ndifficolta\u0027 nel rinvenire nel bilancio autonomo regionale spazi di\nspesa di parte corrente per circa 22 milioni di euro annui, al fine\ndi assicurare l\u0027erogazione anticipata dei medesimi indennizzi. \n Al riguardo si rappresenta inoltre che, nel bilancio di\nprevisione per l\u0027esercizio finanziario 2025 e per il pluriennale\n2025-2027, approvato con legge regionale n. 43 del 31 dicembre 2024,\nnon sussistono specifici stanziamenti per l\u0027erogazione dei medesimi\nindennizzi (si allega la deliberazione della giunta regionale 20\ngennaio 2025, n. 26, con il relativo allegato unico, con cui e\u0027 stato\napprovato il bilancio gestionale della regione, contenente il\ndettaglio dei singoli capitoli di spesa, pubblicata sul BURP -\nBollettino n. 8, Supplemento del 27 gennaio 2025 - doc. 23 e 23-bis),\nrendendosi pertanto concreto e evidente il rischio che, in assenza di\nspecifici trasferimenti da parte dello Stato, la regione non sia in\ngrado di assicurare la «anticipazione» dei medesimi indennizzi a\nsoggetti pur gravemente danneggiati da condotte riferibili allo Stato\ne specificatamente al Ministero della salute. \n Al fine di fornire ulteriori riscontri rispetto a tali\naffermazioni, si ribadisce quanto piu\u0027 volte sostenuto nelle sedi\nistituzionali in ordine alla crescente rigidita\u0027 strutturale dei\nbilanci degli enti territoriali, in particolare modo dei bilanci di\nparte corrente. \n In particolare, con riferimento ai dati del bilancio della\nregione per il triennio 20252027, si rileva che sul bilancio autonomo\nregionale gravano spese obbligatorie, di natura strutturale e non\ncomprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota\nobbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi comunitari;\ngli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in generale,\nle spese di funzionamento e le spese per il personale. \n Al fine di offrire una rappresentazione di tali dati sul bilancio\nregionale 2025-2027, la tabella allegata (doc. 24), gia\u0027 inserita\nnella Relazione tecnica assessorile allegata al disegno di legge\nregionale n. 258 del 05 dicembre 2024 (Bilancio di previsione della\nRegione Puglia per l\u0027esercizio finanziario 2025 e pluriennale\n2025-2027), evidenzia la percentuale di ripartizione delle spese del\nbilancio autonomo regionale, rappresentando altresi\u0027 l\u0027incidenza\ndelle singole Missioni e relativi Programmi di spesa sul totale\ncomplessivo delle risorse del bilancio autonomo (comprensivo del\nfondo sanitario regionale), per ciascuno degli esercizi finanziari\n2025, 2026 e 2027. Come noto, le Missioni rappresentano le funzioni\nprincipali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa\nregionale; ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o\npiu\u0027 Programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attivita\u0027 che\nsi e\u0027 programmato di realizzare al fine di perseguire specifici\nobiettivi definiti nell\u0027ambito delle finalita\u0027 istituzionali. \n Dall\u0027analisi dei dati esposti nella tabella, si evince\nagevolmente come la Missione 13 -Tutela della salute assorba in\nmedia, nel triennio di riferimento, circa il 70% del complesso delle\nrisorse del bilancio autonomo regionale; oltre il 3,70% per ciascun\nesercizio finanziario e\u0027 invece destinato alla copertura degli oneri\nrelativi al debito pubblico (Missione 50) mentre circa il 2% e\u0027\niscritto nella Missione 20 per Fondi e accantonamenti; le risorse\ndisponibili devono inoltre essere nettizzate rispetto alle risorse\niscritte per servizi per conto terzi (che gravano per oltre il 13%).\nLa parte «residua» del bilancio autonomo regionale, pari a circa il\n12% delle risorse astrattamente disponibili, e\u0027 destinata alla\nrealizzazione delle politiche di competenza propriamente regionali,\nprincipalmente correlate al mantenimento dei diritti civili e sociali\ndei cittadini: tra di esse, le spese in materia socio-assistenziale;\nspese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico; spese\nfinalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche\u0027\npolitiche autonome in materia di sviluppo dell\u0027agricoltura, le\npolitiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo del turismo,\noltre che, come detto, spese incomprimibili di funzionamento, spese\nper il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai\nprogrammi comunitari. \n I dati impietosi del bilancio regionale, in particolare per il\ntriennio 2025-2027, e in maniera prospettica almeno sino al 2029, in\nconsiderazione del contributo ingente e crescente di finanza\npubblica, dimostrano che non vi e\u0027 capienza nel bilancio regionale,\nin assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato o quantomeno\ndella restituzione del pregresso, per continuare ad «anticipare» tali\nsomme che la legge pone a carico del Ministero della salute: e\u0027\nevidente pertanto il pregiudizio irrimediabile e gravissimo che\nl\u0027omesso trasferimento delle somme dovute alle regioni arrecherebbe\nalla collettivita\u0027, potenzialmente idoneo ad incidere su diritti\nfondamentali della persona, quali il diritto alla salute. \n Il rischio che la Regione Puglia vuole ad ogni costo evitare,\ndisinnescando il meccanismo posto in essere dallo Stato sin dal 2015\ne perpetrato negli anni, e\u0027 che tali indennizzi non possano piu\u0027\nessere erogati dalle ASL ai cittadini che hanno subito complicanze di\ntipo irreversibile. \n Al riguardo si evidenzia peraltro che la gia\u0027 citata sentenza n.\n195/2024 ha ribadito il fondamentale principio in base al quale le\nspese sanitarie devono ritenersi «incomprimibili»: tale principio\ngenerale vale nei confronti di tutti gli enti, incluso lo Stato e i\nvari Ministeri. \n In particolare, nei rapporti tra lo Stato e la regione, tale\nprincipio opera in senso bidirezionale, non solo nei confronti delle\nregioni ma anche obbligando lo Stato ad assicurare alle regioni le\nsomme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili e\nsociali dei cittadini, ove spettanti allo Stato stesso. Si evidenzia\nche il rischio della mancata capienza per i suddetti indennizzi non\nsorge peraltro ove lo Stato se ne facesse legittimamente carico,\nanche perche\u0027, in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata\nl\u0027incapienza degli stanziamenti iscritti in bilancio, l\u0027ordinamento\ncostituzionale ravvisa la possibilita\u0027 per lo Stato di contrarre\ndebito anche per spesa di natura corrente: ipotesi, come detto,\npreclusa ai soli enti territoriali in considerazione del disposto\ndell\u0027art. 119, comma 6, della Costituzione. \n7. Violazione degli articoli 38, 97, 117, II, III e IV comma, 118 e\n119 Cost., nonche\u0027 dell\u0027art. 8 legge n. 210/1992, dell\u0027art. 7 decreto\nlegislativo n. 112/1998, dell\u0027art. 1, comma 586, della legge 28\ndicembre 2015, n. 208 e dell\u0027art. 1, comma 821 legge n. 178/2020,\nquali norme interposte. \n Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa la\nnatura di spesa sanitaria degli indennizzi di che trattasi, nel senso\ndi non ritenerla riconducibile alla materia della tutela della\nsalute, ritenendosi di attribuire alla stessa natura «previdenziale»,\nsi rileva la lesione dell\u0027art. 38, II e IV co, e dell\u0027art. 117 comma\nII lettera o) Cost. che ridonda sulle competenze regionali nella\nmisura in cui tali violazioni, consistenti nell\u0027omesso finanziamento\ndegli indennizzi, in elusione ad un preciso obbligo di legge che pone\nin capo al Ministero della salute la titolarita\u0027 della prestazione\noltre che il suo finanziamento (come previsto dalle succitate norme\ninterposte), non consentono alla regione ricorrente di provvedere sia\nall\u0027esercizio delle funzioni attribuite in materia qua dal decreto\nlegislativo 112/1998, anche a mente dell\u0027art. 118 e dell\u0027art. 119\nCost., sia a quelle proprie istituzionalmente riservate dagli\narticoli 117 e 118, per correlata violazione dell\u0027art. 119 Cost. \n Invero, l\u0027abdicazione statale ai propri doveri istituzionali di\nrifusione degli oneri sostenuti e sostenuti dalla Regione Puglia\nlimita, se non impedisce, quest\u0027ultima nell\u0027adempimento delle proprie\nfunzioni, per le motivazioni piu\u0027 volte dianzi ribadite e a cui si\nrinvia. \n Del pari, qualora volesse inquadrarsi la spesa de qua di natura\nassistenziale, allora si denuncia la violazione dell\u0027art. 38, comma\n1, Cost. e dell\u0027art. 117, IV co, Cost., sempre in relazione agli\narticoli 118 e 119 Cost. \n Invero, Stato, regioni e comuni garantiscono e finanziano un\nsistema di assistenza, che assicura un complesso di prestazioni\neconomiche e di servizi alla persona, a cui si aggiungono le risorse\ndell\u0027Unione europea. In questo complesso sistema si intrecciano, si\nsovrappongono, e talvolta confliggono, competenze, meccanismi di\nfinanziamento e diritti dei singoli. \n Il diritto all\u0027assistenza sociale e\u0027 menzionato nel solo art. 38,\ncomma 1, Cost. per il quale «ogni cittadino inabile al lavoro e\nsprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento\ne all\u0027assistenza sociale». Tuttavia, nonostante questo esplicito\nriferimento nel titolo III della Costituzione, l\u0027assistenza sociale\nnon e\u0027 menzionata nel titolo V, dedicato all\u0027ordinamento\nistituzionale (art. 117), a differenza della tutela della salute, a\ncui spesso e\u0027 accomunata, che e\u0027 invece esplicitamente attribuita\nalla competenza concorrente di Stato e regioni. L\u0027assistenza sociale\nrientra pertanto nel novero di quelle materie c.d. «innominate», che\nuna ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ha attribuito in\nvia residuale (art. 117, comma 4) alle regioni (10) . \n Codesta Ecc.ma Corte ritiene che la necessita\u0027 di alleviare una\nsituazione di estremo bisogno e di difficolta\u0027 «non compresa tra\nquelle assicurate dal sistema previdenziale ne\u0027 da quello sanitario,\n... costituisce un intervento di politica sociale attinente\nall\u0027ambito materiale dell\u0027assistenza dei servizi sociali, oggetto di\nuna competenza residuale regionale» (sent. n. 10 del 2010 e n. 62 del\n2013). \n L\u0027intervento assistenziale «non risponde quindi a criteri\nautomatici e non e\u0027 prevista in favore indifferenziato (...)\nrichiede, al contrario, l\u0027esistenza di alcune precise condizioni, fra\nle quali, anzitutto, l\u0027esistenza di una situazione economica\ncaratterizzata da un basso reddito familiare». Deve sussistere un\n«nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di\nintervento e la rimozione o il superamento della situazione di\nsvantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e\npsichico) della persona» (sent. n. 287 del 2004), in assenza del\nquale la prestazione rientra nell\u0027area previdenziale. \n Pertanto Codesta Ecc.ma Corte individua nella condizione\nsoggettiva del singolo, destinatario delle provvidenze, e la\nsituazione di bisogno, gli elementi caratterizzanti la prestazione\nsociale (e per questo si ritiene che l\u0027indennizzo non possa avere una\nmatrice propriamente assistenziale, in quanto erogato a prescindere\ndalle condizioni economiche de danneggiato, come previsto dalla\nstessa legge n. 210/1992). \n L\u0027assistenza sociale e\u0027, insieme alla previdenza, elemento\nfondante del sistema di sicurezza sociale universalistico e\nsolidaristico, finalizzato a garantire condizioni di vita adeguate a\ncoloro che si trovavano in situazioni di maggiore debolezza economica\ne sociale. Il complesso delle prestazioni e servizi sociali sono\nassicurati direttamente dallo Stato e dai comuni. Alle regioni\ncompete prevalentemente la programmazione e l\u0027organizzazione del\nservizio sul loro territorio. Lo Stato garantisce il diritto\nall\u0027assistenza ai cittadini, attraverso i suoi organi ed istituti, in\nbase all\u0027art. 38, commi 1 e 4, Cost., in presenza di una situazione\ndi inabilita\u0027 combinata a quella del bisogno. Sulla base di questi\npresupposti, le prestazioni erogate, genericamente qualificate come\nassistenziali, sono assicurate dall\u0027INPS. \n Codesta Ecc.ma Corte ha attribuito la materia alla competenza\nregionale, solo attraverso una ricostruzione che parte dalla\ndefinizione contenuta nell\u0027art. 128 del decreto legislativo n. 112\ndel 1998 e dalla legge quadro n. 328 del 2000, considerando il\nsistema dell\u0027assistenza sociale «profondamente modificato dalla\nriforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del\n2001, che ha conferito alle regioni competenza legislativa di tipo\nresiduale nella materia dei servizi sociali, come ribadito dalla\ncostante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che \"tutte\nle attivita\u0027, come quella in esame, \"relative alla predisposizione ed\nerogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni\neconomiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno\ne di difficolta\u0027 che la persona umana incontra nel corso della sua\nvita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e\nda quello sanitario\", rientrano nel piu\u0027 generale ambito dei servizi\nsociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle\nregioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009, e n. 287 del\n2004) (sent. n. 296 del 2012). La Corte, prosegue nel definire gli\nambiti materiali dell\u0027assistenza sociale e ne evidenzia le\ncriticita\u0027, dovute al rapido susseguirsi di interventi legislativi,\nche hanno inciso sia sulla materia che sul riparto delle competenze.\nIn primo luogo la Corte riconosce come siano mancati i tempi ed i\nmodi per l\u0027«l\u0027adozione degli strumenti di programmazione previsti\ndalla legge quadro n. 328 del 2000» e pertanto «l\u0027attribuzione della\ncompetenza legislativa residuale alle regioni nella materia qui\nconsiderata preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali\ndella materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come\nera invece previsto dalla legge n. 328 del 2000, approvata in una\nfase nella quale la materia in esame rientrava tra quelle di\ncompetenza concorrente tra Stato e regioni» (sent. n. 296 del 2012)\nLa Corte evidenzia, inoltre come, dopo la riforma costituzionale «E\u0027\nstata cosi\u0027 riformata la precedente regolamentazione prevista dalla\nlegge n. 328 del 2000, dal momento che la natura della nuova\ncompetenza regionale, di tipo residuale e non piu\u0027 concorrente,\nrisulta incompatibile con la previsione di un piano statale nazionale\ne con l\u0027indicazione da parte dello Stato dei principi e degli\nobiettivi della politica sociale» (sent. n. 296 del 2012). La Corte\nindica sempre come elemento caratterizzante l\u0027assistenza sociale la\nnecessita\u0027 di «rimuovere o superare le situazioni di bisogno o di\ndifficolta\u0027 che la persona incontra nel corso della sua vita» (sent.\nn. 50 del 2008). \n In ogni caso, laddove si privilegi l\u0027aspetto assistenziale, la\nlesione dianzi denunziata sussiste in quanto la violazione dei doveri\nimposti dalla normativa statale piu\u0027 volte richiamata del 1992 e del\n2015 si riflette sulla competenza residuale regionale che si trova\nlimitata, se non impedita, ad esercitare regolarmente le proprie\nfunzioni, anche a mente del decreto legislativo n. 112/98, in materia\nqua, in virtu\u0027 delle notevoli difficolta\u0027 di provvista finanziaria\ndianzi indicate, lesive anche del normale esercizio delle competenze\nattribuite dagli articoli 118 e 119 Cost.. \n In definitiva, anche la natura previdenziale o assistenziale\ndella spesa finisce per incidere sui parametri costituzionali dianzi\nindicati, violando pure in questo caso le norme interposte succitate\ndi cui alla legge del 2015, per inosservanza dell\u0027obbligo di\ncorrispondere alle regioni le somme anticipate, e alla legge del\n2020, per inosservanza del consequenziale obbligo di alimentare il\nfondo istituito ex legge 178/2020. \n Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, la Regione\nPuglia, come in epigrafe rappresentata e difesa, per tutto quanto\ndedotto ed eccepito e con riserva di ulteriormente argomentare e\nprecisare, \n\n(1) Si precisa altresi\u0027 che il medesimo decreto, nella successiva\n tabella B, quantifica in lire 167.714.032 l\u0027onere complessivo per\n tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi. \n\n(2) Sulla ripartizione dei suddetti tagli, v. accordo Conferenza\n Stato-regioni rep. n. 207/CSR del 18 novembre 2010. \n\n(3) Tale disposizione statuisce invero che «In sede di attuazione\n dell\u0027articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di\n federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal\n primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma». \n\n(4) Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, avrebbe dovuto essere\n istituito, entro sessanta giorni dall\u0027entrata in vigore del\n decreto, presso la Conferenza Stato-regioni, un tavolo di\n confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, al\n fine di individuare le linee guida, gli indirizzi e gli strumenti\n per assicurare l\u0027attuazione di quanto previsto dal comma 3,\n ovvero qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in\n tutto o in parte l\u0027attuazione, proporre modifiche o adeguamenti\n al fine di assicurare «la congruita\u0027 delle risorse, nonche\u0027\n l\u0027adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto\n alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei\n fondi di perequazione, e la relativa compatibilita\u0027 con i citati\n vincoli di finanza pubblica». V. anche documento Conferenza delle\n regioni del 18 dicembre 2024, prot. n. 24/157/CU05/C2 «Prime\n osservazioni al disegno di legge recante: \"Bilancio di previsione\n dello stato per l\u0027anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale\n per il triennio 2025-2027\" (C 2112)» (doc. 2). \n\n(5) Nello specifico, gli emendamenti discussi in sede di Commissione\n Affari finanziari e presentati in sede di conversione del decreto\n legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia\n economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, articolo\n 9) prevedevano l\u0027estensione del medesimo finanziamento anche \"per\n l\u0027esercizio 2024\" ovvero \"a decorrere dall\u0027anno 2023\" e sono\n visualizzabili al link\n https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58616_testi\n .htm. \n\n(6) Cfr. link:\n https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/attivita_istituzi\n onali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/b\n ilancio_finanziario/2025-2027/DLB/DLB_2025_DLB-04-AT-150-Salute.p\n df \n\n(7) Cfr. link:\n https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2112.\n 19PDL0112950.pdf \n\n(8) v. da ultimo «Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n.\n 11» pubblicato nel mese di dicembre 2024 dal Ministero della\n Economia e delle Finanze, p. 80, dove si legge «Si ricorda che\n tali contributi di natura previdenziale non possono gravare sul\n finanziamento del fabbisogno sanitario standard dedicato alla\n spesa corrente per i LEA. Le risorse del bilancio regionale\n devono garantire la copertura di quanto iscritto nella\n corrispondente voce di costo (BA1320)».). \n\n(9) (cfr., ex plurimis, sent. nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121 del\n 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006, 300\n del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). \n\n(10) (cfr., ex plurimis, sentenza nn. 296 del 2012, 61 del 2011, 121\n del 2010, 168 del 2008, 166 del 2008, 50 del 2008, 118 del 2006,\n 300 del 2005, 287 del 2004, 423 del 2004, 219, 427 del 2005). \n\n \n CHIEDE \n \n che l\u0027Ecc.ma Corte costituzionale, alla luce delle violazioni\ndenunziate nella narrativa che precede, voglia dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della intera legge 30 dicembre 2024\nn. 207 recante «Bilancio di previsione dello stato per l\u0027anno\nfinanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 20252027»,\npubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31\ndicembre 2024 - Suppl. ordinario n. 43, nelle parti in cui non sono\nstati ivi previsti, in favore delle regioni e, quindi, in favore\ndella Regione Puglia, ne\u0027 la restituzione delle risorse dalle stesse\nanticipate ai sensi di quanto disposto dall\u0027art. 1, comma 586, della\nlegge n. 208/2015, ne\u0027 i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale\nper l\u0027erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992,\nnonche\u0027, in ogni caso, delle seguenti disposizioni: \n art. 1, commi da 273 a 384, disciplinanti il finanziamento\ndel fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,\nnella parte in cui nulla viene disposto, nei termini suindicati, per\nil pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/92 disposti dal\nMinistero della salute; \n art. 1, commi da 784 a 794, nella parte in cui, prevedendosi\n(comma 784) che le regioni a statuto ordinario assicurano, secondo le\nmodalita\u0027 previste dai commi da 785 a 794, un contributo alla finanza\npubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione\nvigente, pari a 280 milioni di euro per l\u0027anno 2025, a 840 milioni di\neuro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di\neuro per l\u0027anno 2029 (comma 786), non si tiene conto, anche ai fini\ndella valutazione della sostenibilita\u0027 dei relativi costi, degli\nulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse gia\u0027\neffettuate ed effettuate a carico del comparto regionale a titolo di\nanticipazioni per l\u0027erogazione degli indennizzi ex legge n. 210/1992; \n art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell\u0027economia e\ndelle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella n. 2, con\nparticolare riferimento alla Missione indicata come «2 - Relazioni\nfinanziarie con le autonomie territoriali (3)», alla Missione «14 -\nDiritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)» e alla Missione\n«15 -Politiche previdenziali (25)», nella parte in cui non v\u0027e\u0027\nalcuna previsione di accantonamento per gli indennizzi ex legge n.\n210/92, ne\u0027 a titolo di rimborso ne\u0027 di assegnazione; \n art. 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e\ndisposizioni relative) e annessa Tabella n. 15, con particolare\nriferimento alla Missione «1 - Tutela della salute (20)», Programma\n«1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza\nsanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle\ncure (20.1)», Azione «Indennizzi e risarcimenti a soggetti\ndanneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.\nAccertamenti medico legali», nella parte in cui, pur essendo previsto\nuno stanziamento di competenza e cassa pari a euro 533.192.889 per\nl\u0027esercizio finanziario 2025; euro 531.292.889 per l\u0027esercizio\nfinanziario 2026 ed euro 531.297.639 per l\u0027esercizio finanziario\n2027, non e\u0027 prevista la restituzione alle regioni delle somme\nanticipate e/o l\u0027assegnazione alle stesse delle risorse necessarie\nper soddisfare il fabbisogno annuale relativo all\u0027erogazione degli\nindennizzi di cui alla legge n. 210/1992 per il periodo\n2025-2026-2027; \n art. 18 (Totale generale della spesa), nella parte in cui,\nprevedendo i totali generali della spesa dello Stato per il triennio\n2025-2027, negli importi ivi indicati, sia in termini di competenza\nche di cassa, non ha contemplato gli importi dovuti alle regioni a\ntitolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente,\nerogate ed erogande a titolo di pagamento degli indennizzi ex legge\nn. 210/1992. \n Si depositano, unitamente alla presente memoria di costituzione\ned allegata procura speciale, i seguenti documenti: \n A. DG.R. n. 161 del 20 febbraio 2025 di autorizzazione alla\npropsozione del ricorso e conferimento del mandato difensivo; \n1. Linee guida del 1° agosto 2002; \n2. Documento conferenza delle regioni del 18 dicembre 2024; \n3. Dossier di documentazione presso la Camera dei deputati (AC N.\n3444-A/XVII); \n4. Decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2022; \n5. Decreto ministeriale 11 agosto 2021; \n6. Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 con allegata tabella; \n7. Documento conferenza regioni e province autonome del 18 ottobre\n2021; \n8. Proposta di ripartizione elaborata in sede di conferenza regioni e\nprovince autonome nel 202; \n9. Nota prot. n. 0096297/2025 attestante l\u0027ammontare del credito\ndella Regione Puglia; \n9-bis. Nota regionale con le sottoscrizioni; \n10. Relazione Corte dei conti (estratto); \n11. Nota integrativa Ministero della salute; \n11-bis. Allegato tecnico tabella n. 15; \n12. Decreto di ripartizione in capitoli del Ministero della salute; \n13. Monitoraggio spesa sanitaria del MEF; \n14. Verbale riunione 1° agosto 2024; \n15. Deliberazione della giunta regionale n. 841 del 8 giugno 2022; \n16. Deliberazione della giunta regionale n. 573 del 28 aprile 2023; \n17. Deliberazione della giunta regionale n. 540 del 30 aprile 2024; \n18. Rendiconto spese 2020; \n19. Rendiconto spese 2021; \n20. Rendiconto spese 2022; \n21. Rendiconto spese 2023; \n22. Bilancio 2025-2027-ripeilogo spese missioni; \n23. Deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 26; \n23-bis. Allegato unico; \n24. Tabella inserita nella Relazione tecnica assessorile allegata al\ndisegno di legge regionale n. 258 del 5 dicembre 2024 contenente la\npercentuale di ripartizione delle spese del bilancio autonomo\nregionale. \nSalvis juribus. \n Bari-Roma, data del mandato \n \n L\u0027Avv.: Fornelli \n \nDepositato il 26 febbraio 2025","elencoResistenti":[{"nominativo":"Presidente del Consiglio dei 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