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Massimo Orlando, a scioglimento della riserva \n    Ha pronunciato la seguente: \n \n                              Ordinanza \n \n  1. Premessa. \n    Il 7 marzo 2024  l\u0027avv.  Natalia  Giuliani  in  proprio  e  quale\ndifensore di Bene Antonio ha proposto opposizione ex art. 99  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 115/2002, deducendo: \n      a) di aver chiesto al Consiglio dell\u0027Ordine degli  avvocati  di\nLivorno l\u0027ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in  relazione\nal procedimento di mediazione civile  introdotto  dal  figlio  minore\nL.   B.   ; \n      b) che il COA di Livorno aveva accolto l\u0027istanza; \n      c) che pero\u0027 il COA di Livorno  ha  respinto  la  richiesta  di\nliquidazione del  compenso,  ritenendola  «in  contrasto  con  quanto\ndisposto  dall\u0027art.  15-quinquies  comma  3  decreto  legislativo  n.\n28/2010, l\u0027istante non e\u0027 un avvocato scelto tra gli  iscritti  negli\nelenchi  degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato\nistituiti presso il consiglio dell\u0027ordine di Livorno». \n    Tanto premesso,  i  ricorrenti  hanno  chiesto  di  sollevare  la\nquestione  di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.   15-quinquies\ndecreto  legislativo  n.  28/2010,  «nella  parte   in   cui   limita\nirragionevolmente  il  diritto  del  soggetto  ammesso  al  G.P.  nei\nprocedimenti di mediazione, alla nomina di un avvocato di sua fiducia\nda  scegliersi  in  via  esclusiva  tra  quelli  iscritti  presso  il\nconsiglio dell\u0027ordine ove ha sede l\u0027organismo di mediazione, nel caso\ndi specie Livorno». \n    Il Giudice con decreto del 12 marzo 2024 ha fissato  l\u0027udienza  e\ndisposto  la  notifica  all\u0027Avvocatura  distrettuale  e  al  pubblico\nministero. \n    L\u0027Avvocatura si e\u0027 costituita con memoria depositata il 28  marzo\n2024, deducendo: \n      a) la carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio, perche\u0027\nl\u0027opposizione riguarda il diniego di liquidazione  e  non  la  revoca\ndell\u0027ammissione al patrocinio; \n      b) la insussistenza del vizio di  incostituzionalita\u0027,  perche\u0027\n«il legislatore dispone ampia discrezionalita\u0027  nel  disciplinare  il\nfunzionamento ed i limiti del patrocinio a spese dello Stato nei  due\ndiversi ambiti». \n    All\u0027udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal  deposito  di  note\nscritte ex art. 127ter cpc, il Giudice si e\u0027 riservato di decidere. \n  2. Carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio \n    L\u0027eccezione di carenza di legittimazione attiva di  Bene  Antonio\ne\u0027 infondata. \n    Il   provvedimento   oggetto   della   odierna   opposizione   e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art.  15-novies  decreto  legislativo  n.  28/2010,\nperche\u0027 il Consiglio dell\u0027Ordine ha - sia pure implicitamente -  dato\natto che non  sussistevano  i  presupposti  per  l\u0027ammissione  e,  in\nparticolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma  3\ndell\u0027art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che impone che\nnel procedimento di mediazione l\u0027ammesso al patrocinio a spese  dello\nStato puo\u0027 avvalersi dell\u0027assistenza solo  di  un  avvocato  iscritto\nnell\u0027elenco  tenuto  dal  Consiglio  dell\u0027Ordine  presso  il  giudice\nterritorialmente competente. \n    La questione tuttavia ha  scarsa  utilita\u0027  pratica,  atteso  che\nl\u0027opposizione e\u0027 stata proposta dall\u0027avv. Natalia Giuliani  anche  in\nproprio, soggetto ricorrente nei cui confronti  l\u0027Avvocatura  non  ha\nsollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva. \n  3. Dubbio di legittimita\u0027 costituzionale \n    Il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  15-quinquies,\ncomma 3, decreto legislativo n. 28/2100,  appare  non  manifestamente\ninfondato. \n    3.1 Rilevanza \n    Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che il Consiglio\ndell\u0027Ordine degli  Avvocati  di  Livorno  con  provvedimento  del  13\ndicembre 2023 ha ammesso Bene Antonio al  patrocinio  a  spese  dello\nStato per la sua partecipazione  al  procedimento  di  mediazione  da\nintrodursi davanti «all\u0027Organismo  di  mediazione  media  Conciliatio\nS.r.l.». \n    L\u0027istanza e\u0027 stata compilata dall\u0027avv. Natalia Giuliani del  foro\ndi Pisa. \n    Il 26 gennaio  2024  l\u0027avv.  Giuliani  ha  chiesto  al  Consiglio\ndell\u0027Ordine degli Avvocati di Livorno la liquidazione  del  compenso,\nesponendo e allegando che le parti si erano conciliate. \n    Il 19 febbraio 2024 il Consiglio dell\u0027Ordine  degli  Avvocati  di\nLivorno ha  respinto  l\u0027istanza  perche\u0027  «in  contrasto  con  quanto\ndisposto dall\u0027art.  15  quinquies  comma  3  decreto  legislativo  n.\n28/2010. L\u0027istante non e\u0027 un avvocato scelto tra gli  iscritti  negli\nelenchi degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,\nistituiti presso il Consiglio dell\u0027Ordine di Livorno». \n    Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il provvedimento oggetto  della  odierna\nopposizione e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 15-novies  decreto  legislativo\nn.  28/2010,  perche\u0027  il  Consiglio  dell\u0027Ordine  ha  -   sia   pure\nimplicitamente - dato atto che non  sussistevano  i  presupposti  per\nl\u0027ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma\ndi cui al comma  3  dell\u0027art.  15-quinquies  decreto  legislativo  n.\n28/2010. \n    3.2 Non manifesta infondatezza \n    Le disposizioni relative al patrocinio a spese  dello  Stato  nel\nprocedimento di mediazione sono contenute nel capo II-bis del decreto\nlegislativo n. 28/2010, introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre\n2022, n. 149. \n    L\u0027iniziativa legislativa e\u0027 stata adottata immediatamente dopo la\npronuncia della sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, con cui la  Corte\ncostituzionale  ha  dichiarato  illegittimi,  «per  violazione  degli\narticoli 3, primo e secondo comma, e  24,  terzo  comma,  Cost.,  gli\narticoli 74, comma 2, e 75, comma 1, testo unico spese di  giustizia,\nnella parte in cui non prevedono che  il  patrocinio  a  spese  dello\nStato  sia   applicabile   anche   all\u0027attivita\u0027   difensiva   svolta\nnell\u0027ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria,  quando  nel\ncorso degli stessi e\u0027 stato raggiunto un accordo, nonche\u0027 l\u0027art.  83,\ncomma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non  prevede  che,  in\ntali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore  provveda\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria che sarebbe stata competente  a  decidere  la\ncontroversia». \n    L\u0027art.  15-bis  decreto  legislativo  n.  28/2010  riconosce   al\nsoggetto che intende munirsi  dell\u0027assistenza  di  un  avvocato,  per\npartecipare a un  procedimento  di  mediazione,  la  possibilita\u0027  di\navvalersi del patrocinio a spese  dello  Stato,  se  ha  i  requisiti\nreddituali previsti dall\u0027art. 15-ter. \n    In questa  sede  rileva  l\u0027art.  15-quinquies,  che  prevede  che\nl\u0027istanza di ammissione sia proposta al Consiglio  dell\u0027Ordine  degli\nAvvocati  «del  luogo  dove  ha  sede   l\u0027organismo   di   mediazione\ncompetente», cioe\u0027 - ai sensi dell\u0027art. 4, comma 1 -  il  «luogo  del\ngiudice territorialmente competente per la controversia». \n    La norma relativa al patrocinio nel  procedimento  di  mediazione\nreplica, in gran parte, le  disposizioni  previste  dal  decreto  del\nPresidente  della  Repubblica  n.  115/2002  per   l\u0027ammissione   nel\nprocedimento civile. \n    Infatti: \n      a) quanto alle fattispecie escluse dal patrocinio, in  entrambi\ni procedimenti (civile contenzioso e procedimento di  mediazione)  il\nlegislatore ha escluso le «cause per cessione di  crediti  e  ragioni\naltrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente\nfatta  in  pagamento  di  crediti  o  ragioni  preesistenti»   (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 124 decreto del Presidente  della  Repubblica\nn.  115/2002  e  l\u0027art.  15-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n.\n28/2010); \n      b)  in  entrambi  i  casi,  l\u0027istante   deve   illustrare   «le\nenunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non  manifesta\ninfondatezza  della  pretesa  che  si  intende  far  valere»   (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 122 decreto del Presidente  della  Repubblica\nn. 115/2002 e l\u0027art.  15-quater,  comma  2,  decreto  legislativo  n.\n28/2010); \n      c) la competenza a provvedere  sull\u0027istanza  di  ammissione  e\u0027\nattribuita, in entrambi  i  casi,  «al  consiglio  dell\u0027ordine  degli\navvocati del luogo dove ha sede l\u0027organismo di mediazione  competente\nindividuato   in   conformita\u0027   all\u0027art.   4,   comma   1»    (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 124, comma 1, decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n.  115/2002  e  l\u0027art.  15-quinquies,  comma  1,  decreto\nlegislativo n. 28/2010). \n    L\u0027unico elemento differenziale che caratterizza la disciplina del\npatrocinio a  spese  dello  Stato  nel  procedimento  di  mediazione,\nrispetto alle disposizioni relative al processo civile ordinario,  e\u0027\ncontenuto nel comma 3 dell\u0027art. 15-quinquies decreto  legislativo  n.\n28/2010, che come  gia\u0027  riportato  -  prevede  che  la  parte  possa\nscegliere solo un avvocato  iscritto  negli  elenchi  del  patrocinio\n«istituiti presso i consigli  dell\u0027ordine  del  luogo  dove  ha  sede\nl\u0027organismo di mediazione  competente».  In  sostanza,  l\u0027interessato\npuo\u0027  avvalersi  esclusivamente  di  un  professionista  appartenente\nall\u0027Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (art. 4, comma\n1, decreto legislativo n. 28/2010). \n    Va premesso che la questione  di  legittimita\u0027  non  puo\u0027  essere\nevitata mediante la ricerca, sempre doverosa per il giudice a quo, di\nun\u0027opzione interpretativa della norma che  ne  consenta  una  lettura\ncompatibile con i  principi  costituzionali.  Infatti,  una  siffatta\ninterpretazione  «di  salvaguardia»  risulta   esclusa   dal   tenore\nletterale della disposizione censurata,  che  non  lascia  spazio  ad\nalcuna opzione interpretativa alternativa. \n    Cio\u0027  posto,  la   limitazione   del   potere   di   scelta   del\nprofessionista da cui farsi assistere nel procedimento di  mediazione\nappare  in  contrasto  sia  con  il   principio   costituzionale   di\nuguaglianza (art. 3 Cost.) che con quello che assicura il diritto  di\ndifesa (art. 24 Cost.). \n    E\u0027 noto che con sentenza n. 394  del  28  luglio  2000  la  Corte\ncostituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217,  nella\nparte in cui imponeva agli imputati  non  abbienti  di  scegliere  il\nproprio  difensore  fra  i  professionisti  iscritti  agli  albi  del\ndistretto di Corte d\u0027Appello in cui ha sede  il  giudice  davanti  al\nquale pende il procedimento. La Corte ha infatti  affermato  che  «il\nlegislatore,  nella  sua  discrezionalita\u0027,  puo\u0027  stabilire  criteri\nrelativi all\u0027ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a\ntutela non solo della funzionalita\u0027 dell\u0027organizzazione  giudiziaria,\nma anche di altri interessi meritevoli di  protezione,  tra  cui  non\npossono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato». \n    Va tuttavia osservato che, successivamente alla citata  pronuncia\ndella  Corte  costituzionale,  e\u0027  stato  emanato  il   decreto   del\nPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che  ha  abrogato\nla legge n. 217/1990 e ha introdotto una disciplina affatto  diversa,\nprevedendo, per l\u0027appunto, che la parte ammessa al  patrocinio  possa\nscegliere di farsi difendere, nei  procedimenti  giurisdizionali,  da\nqualsiasi avvocato iscritto negli appositi elenchi. \n    L\u0027esigenza  di  tutela  della  stabilita\u0027  finanziaria  e\u0027  stata\nsoddisfatta prevedendo, all\u0027art.  82,  comma  3,  dpr  115/2002,  che\nl\u0027avvocato extra districtum non ha diritto al rimborso delle spese  e\nindennita\u0027 di trasferta. \n    Orbene, questo essendo l\u0027attuale quadro normativo, il  dubbio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale sorge dal  fatto  che  il  ripristino  di\nquesta limitazione nella scelta del difensore e\u0027 stato  operato  solo\ncon riferimento al procedimento di mediazione. \n    Per quanto riguarda il principio di  uguaglianza,  e\u0027  noto  che,\nsecondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore  dispone  di\nun\u0027ampia  discrezionalita\u0027   nella   conformazione   degli   istituti\nprocessuali,  con  il  limite  della  manifesta  irragionevolezza   o\narbitrarieta\u0027  delle   scelte   compiute   (tra   le   altre,   Corte\ncostituzionale nn. 97/2019, 58/2020 e 222/2023). Ma  proprio  perche\u0027\nle  disposizioni  in   materia   di   patrocinio   sono   esattamente\nsovrapponibili,  indipendentemente  dal  fatto  che   riguardino   il\nprocesso civile o il procedimento  di  mediazione,  appare  privo  di\nragionevolezza  l\u0027obbligo  della  parte  di  scegliere  un   avvocato\niscritto al  Consiglio  dell\u0027ordine  (rectius,  iscritto  nell\u0027elenco\ntenuto dal detto COA)  del  luogo  in  cui  ha  sede  l\u0027organismo  di\nmediazione. \n    Con l\u0027ulteriore, paradossale, conseguenza che se il  procedimento\ndi mediazione fallisce, per la difesa nel successivo processo  civile\nla parte puo\u0027 scegliere qualsiasi avvocato iscritto negli elenchi dei\ndifensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti da  qualsiasi\nConsiglio dell\u0027Ordine, senza alcuna limitazione territoriale.  Questa\ndispersione   di   conoscenza   rende   ancor   piu\u0027   evidente    la\nirragionevolezza della disposizione  di  cui  al  comma  3  dell\u0027art.\n15-quinquies, decreto  legislativo  n.  28/2010),  perche\u0027  il  nuovo\ndifensore e\u0027  all\u0027oscuro  di  tutto  cio\u0027  che  ha  fatto  parte  del\nprocedimento di mediazione. \n    Per quanto riguarda,  poi,  la  non  manifesta  infondatezza  del\ncontrasto della suddetta norma con il  principio  costituzionale  che\ngarantisce il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la  limitazione  del\npotere di scelta del difensore di fiducia comporta una ingiustificata\ncompressione del diritto di difesa. Il  carattere  di  inviolabilita\u0027\nche l\u0027art. 24 Cost espressamente attribuisce al  diritto  di  difesa,\ninfatti,  comporta  che  esso  non   possa   essere   compromesso   o\ncondizionato da alcuna imposizione, se non e\u0027 strettamente funzionale\na garantire il soggetto che rifiuti  di  avvalersi  di  tale  diritto\n(come nel caso della difesa d\u0027ufficio: cfr. Corte  costituzionale  n.\n498/1989). \n    In caso di declaratoria di illegittimita\u0027 del comma  3  dell\u0027art.\n15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, si porrebbe il  problema\ndi stabilire se al difensore, che assiste la parte  nel  procedimento\ndi mediazione, e iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto\ndi corte d\u0027appello diverso da  quello  in  cui  ha  sede  l\u0027organismo\nterritorialmente competente, possano essere riconosciute le  spese  e\nle indennita\u0027 di trasferta previste, per l\u0027attivita\u0027  stragiudiziale,\ndall\u0027art. 27 del decreto del Ministro della giustizia n.  55  del  10\nmarzo 2014. \n    Siffatto rimborso e\u0027 escluso a favore dell\u0027avvocato  che  difende\nin un procedimento giurisdizionale la parte ammessa al  patrocinio  a\nspese dello Stato (art. 82, comma 3,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002). \n    L\u0027eventuale accoglimento della presente questione di legittimita\u0027\ncostituzionale comporterebbe per  gli  interpreti  la  necessita\u0027  di\nstabilire se estendere o applicare  analogicamente  al  patrocinio  a\nspese dello Stato  nel  procedimento  di  mediazione  la  limitazione\ncontenuta nel citato comma 3  dell\u0027art.  82  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 e, quindi, se al difensore si possano  o\nmeno rimborsare le spese e l\u0027indennita\u0027 di trasferta. \n    La risposta  affermativa  a  questo  interrogativo  comporterebbe\nindubbie  ricadute  in  termini  finanziari,  alle  quali  pero\u0027   il\nlegislatore puo\u0027 agevolmente ed efficacemente  rimediare,  estendendo\nl\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art 82, comma 3, decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 115/2002 anche al procedimento di mediazione. \n    Ad ogni modo, questo indubbio risvolto  problematico  non  sembra\npossa avere alcuna  influenza  sulla  decisione  della  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale,  perche\u0027  -  come  si  rinviene   nella\ngiurisprudenza di  codesta  Corte  -  «e\u0027  la  garanzia  dei  diritti\nincomprimibili ad incidere sul bilancio e non l\u0027equilibri di questo a\ncondizionarne la doverosa erogazione»  (sentenze  nr.  169/2017;  nr.\n275/2016; nr. 10/2022. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  15-quinquies,  comma  3,  del\ndecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli\n3 e 24 Cost., nella parte in cui  prevede  che  «chi  e\u0027  ammesso  al\npatrocinio puo\u0027 nominare un avvocato scelto tra  gli  iscritti  negli\nelenchi degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato,\nistituiti presso i  consigli  dell\u0027ordine  del  luogo  dove  ha  sede\nl\u0027organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita\u0027\nall\u0027art. 4, comma 1.». \n    Sospende il procedimento in corso; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, il  presente  provvedimento\nsia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei  ministri,\nalle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due  Camere  del\nParlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a\ntutti  gli  atti  del  procedimento  e  alla  prova  delle   suddette\nnotificazioni e comunicazioni. \n      Livorno, 22 aprile2024 \n \n                        Il Giudice: Orlando","elencoNorme":[{"id":"63381","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2010","data_nir":"2010-03-04","numero_legge":"28","descrizionenesso":"","legge_articolo":"15","specificaz_art":"quinquies","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art15"}],"elencoParametri":[{"id":"79678","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79679","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54761","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Natalia Giuliani","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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