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\n    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon  il  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214   e   successive\nmodificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo del 28  agosto\n2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile; \n    Visto l\u0027art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale  n.\n1/2012 (Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella\nCarta  costituzionale)  e  l\u0027art.  20  della  legge  n.  243  l  2012\n(Disposizioni per l\u0027attuazione del principio del pareggio di bilancio\nai sensi dell\u0027art. 81, sesto comma, della Costituzione),  concernente\nfunzioni di  controllo  della  Corte  dei  conti  sui  bilanci  delle\namministrazioni pubbliche; \n    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e  successive\nmodificazioni   ed   integrazioni   (Disposizioni   in   materia   di\narmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle\nRegioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli\narticoli 1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  nonche\u0027  i\nregolamenti (UE) n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020; \n    Visto il decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni\nurgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali\nnonche\u0027 ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel\nmaggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213;  Vista\nla nota  prot.  regionale  n.  2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  del  21\ngiugno 2024 acquisito il 24 giugno 2024 al  prot.  della  Sezione  n.\n4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n    Vista l\u0027ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024,  di\nconvocazione della audizione  istruttoria  collegiale  con  la  quale\nvenivano trasmesse le relazioni istruttorie  conclusive  redatte  dai\nMagistrati  relatori  e  in  particolare  tra  queste,  la  relazione\nafferente alla gestione della spesa sanitaria ivi compresa  l\u0027analisi\ndel perimetro sanitario e del  finanziamento  dell\u0027Agenzia  regionale\nper la protezione dell\u0027ambiente (di seguito anche A.R.P.A.C.); \n    Sentiti, all\u0027udienza istruttoria collegiale del 21 novembre 2024,\ni  rappresentanti  della  Regione,  alla  presenza   della   Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a  mezzo  p.e.c.,  in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al  prot.\nC.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n    Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22  novembre  2024,  di\nconvocazione dell\u0027udienza pubblica; \n    Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225,  del  26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione  n.\n9007); \n    Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla  Regione  con  la\nnota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite\nin pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); \n    Visti i documenti e le memorie in atti; \n    Uditi nella pubblica udienza del 29  novembre  i  relatori  Primo\nreferendario Ilaria Cirillo e Primo referendario Stefania Calcari; \n    Udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del\nProcuratore regionale nell\u0027udienza pubblica del 29 novembre 2024; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. L\u0027odierno giudizio ha ad oggetto il  rendiconto  generale  per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi  degli\narticoli 18 e 63 del decreto legislativo  n.  118/2011,  trasmesso  a\nquesta Sezione in  data  21  giugno  2024  prot.  regionale  n.  2024\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB  acquisito  il  24  giugno  al  prot.  della\nSezione n. 4011. \n    Con  la  relazione  di  deferimento  dell\u00278  novembre,   allegata\nall\u0027ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito  il  thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e  conclusioni\nformulate   dall\u0027Amministrazione   regionale,   emerse   nel    corso\ndell\u0027istruttoria e della  discussione  in  sede  di  udienza  cd.  di\n«preparifica». \n    In  particolare,  la  Regione  Campania  ha  inviato  le  proprie\nmemorie, a mezzo Pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024,  acquisita\nal prot. C.d.c. n.  8782  del  20  novembre  2024  e  successivamente\nintegrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre\n2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in  pari;  mentre  la\nProcura erariale ha trasmesso le  proprie  conclusioni  con  la  nota\nprot. n.  225  del  26  novembre  2024  acquisita  in  pari  data  al\nprotocollo della Sezione n. 9007; \n    Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n    Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre  2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per  la  discussione  finale  sul\nprogetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n    All\u0027odierna pubblica udienza, le Parti hanno esposto  le  proprie\ntesi, confermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n    1.1. Con specifico riferimento ai profili di dubbia  legittimita\u0027\ncostituzionale emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le  questioni  sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice,  sia  nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica  del  21  novembre\n2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi\ndell\u0027art. 101 c.p.c. \n    1.2.  In  particolare,  il  Procuratore  regionale  ha   concluso\nchiedendo di procedere alla  parziale  parificazione  del  rendiconto\nregionale dell\u0027esercizio 2023, con le precisazioni e  considerazioni,\ncontenute  nella  propria  memoria,  relative   ad   alcuni   profili\nfinanziari  e  gestionali,  condividendo  i  dubbi  di   legittimita\u0027\ncostituzionale  evidenziati  dalla  Sezione   con   riferimento,   in\nparticolare, alla legge regionale n. 10/1998 relativa alle  modalita\u0027\ndi finanziamento dell\u0027A.R.P.A.C.  rimettendosi  al  Collegio  per  la\nvalutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza. \n    Piu\u0027 nello specifico,  la  Procura  regionale  ha  individuato  i\nparametri di legittimita\u0027 violati dalla normativa regionale nell\u0027art.\n117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, in materia  di\narmonizzazione dei bilanci pubblici e di determinazione  dei  livelli\nessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali\nche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di  cui\ncostituisce parametro interposto l\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n118  del  2011,  che  definisce  la  disciplina  afferente  al   c.d.\n«perimetro sanitario».  Essa  viola,  ad  avviso  della  Procura,  il\nprincipio  della  effettivita\u0027  del  finanziamento  dei  livelli   di\nassistenza sanitaria e allo stesso tempo anche gli articoli 81, sesto\ncomma, 97, primo  comma,  e  119,  primo  comma,  della  Costituzione\ndisciplinanti il principio dell\u0027equilibrio dei bilanci  pubblici,  in\nquanto attraverso la norma  della  cui  legittimita\u0027  si  dubita,  la\nRegione drena risorse destinate al finanziamento dei LEA, realizzando\nper contro un  ampliamento  della  capacita\u0027  di  spesa  nel  settore\n«ordinario» del bilancio  regionale,  che  viene  alleggerito,  nella\nsostanza, dalle spese relative al  funzionamento  dell\u0027A.R.P.A.C.  la\nnorma regionale si pone altresi\u0027 in contrasto con  l\u0027art  117,  terzo\ncomma, della Costituzione per l\u0027impiego del FSN per il  finanziamento\ndi attivita\u0027 extra-LEA precluse a regioni in piano di rientro come la\nCampania. \n    1.3.  La  Regione  dal  proprio  canto  ha  ribadito   la   piena\nlegittimita\u0027 costituzionale del proprio finanziamento all\u0027 A.R.P.A.C.\nsuffragata  dalla  ricostruzione  ex  post  delle  attivita\u0027   svolte\ndall\u0027Agenzia. come riconducibili ai LEA e contenuta nelle memorie. In\nparticolare,  la  Regione  avvalendosi  di  una   relazione   redatta\ndirettamente dalla propria Agenzia  ha  affermato  che  le  attivita\u0027\nriconducibili ai LEA, sebbene soddisfatte attraverso la sinergia  tra\nl\u0027A.R.P.A.C.  e  i  Dipartimenti  di  prevenzione,  sono  sessantasei\nprestazioni agenziali (pari all\u002783% del totale) in quanto  riferibili\nalla prevenzione  collettiva  e  sanita\u0027  pubblica,  nell\u0027ambito  del\n«programma per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  degli\nambienti aperti e confinati» del decreto ministeriale del 12  gennaio\n2017. Al contrario, solo quattordici prestazioni - pari  a  circa  il\n17%, non sarebbero correlati ai  LEA.  Tale  dato,  come  evidenziato\ndall\u0027Agenzia e riportato  dalla  Regione  «non  deve  sorprendere  in\nquanto coerente con gli effetti che la modifica normativa, successiva\nal referendum, ha comportato,  avendo  determinato  il  trasferimento\nalle  agenzie  proprio  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione\ncollettiva e tutela della salute e sicurezza degli ambienti  aperti».\nLa Regione ha quindi affermato che i costi sostenuti nel 2023  per  i\nLEA da parte dell\u0027A.R.P.A.C. «ammontano ad euro 65.421.388,96 pari al\n94,91% del totale dei costi quantificati  in  euro  68.929.575,90»  e\nquindi «di gran lunga superiori rispetto al finanziamento per il 2023\nposto  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  pari  ad  euro\n58.056.710,00 che pertanto non  coprirebbero  nemmeno  per  intero  i\ncosti  sostenuti  dall\u0027Agenzia  per  le  attivita\u0027  istituzionali   a\nsostegno dei LEA». In ragione di  cio\u0027  ad  avviso  della  Regione  e\ndell\u0027ARPAC «non appare affetto irragionevole che circa l\u002784  %  delle\nrisorse dell\u0027ARPAC provengano dal fondo sanitario destinato per legge\na finanziare i livelli essenziali delle  prestazioni  sanitarie».  La\nRegione ha quindi conclusivamente ribadito «di  aver  sempre  operato\nnel  pieno  rispetto  dei  principi  costituzionali,  atteso  che  il\nfinanziamento  di  ARPAC  proveniente  dal  FSN,  e\u0027  destinato  alla\ncopertura di attivita\u0027 riferibili ai LEA, e dunque  non  si  puo\u0027  in\nalcun modo configurare la paventata elusione dei vincoli di  utilizzo\ndel FSN per il finanziamento di  attivita\u0027  extra-sanitarie  precluse\nalle regioni in Piano di Rientro». \n    2. Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito\nla decisione n. 250/2024/PARI depositata in data  30  dicembre  2024,\nquesta Sezione ha accertato la sottostima del fondo crediti di dubbia\nesigibilita\u0027 provvedendo a non parificare in parte qua  il  conto  di\nbilancio e ha disposto la sospensione del giudizio  limitatamente  ad\nalcuni capitoli di spesa - che saranno oggetto di separate ordinanze,\ntra cui  il  n.  U07020,  per  sollevare  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale oggetto  della  presente  ordinanza,  in  ordine  alle\ndisposizioni di cui all\u0027art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma\ndella legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 per le spese destinate\nal   finanziamento   dell\u0027Agenzia   regionale   per   la   protezione\ndell\u0027ambiente a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale. \n \n                       Considerato in diritto \n \n1.  Sulla  legittimazione  della  remittente  Sezione  regionale   di\ncontrollo \n    La legittimazione delle  Sezioni  regionali  di  controllo  della\nCorte dei conti a sollevare questioni di legittimita\u0027  costituzionale\ne\u0027 riconosciuta tutte le volte in cui e\u0027 accertato lo svolgimento  di\nuna  funzione  sostanzialmente   giurisdizionale.   In   tali   casi,\nanalogamente a qualsiasi altro giudice  (ordinario  o  speciale),  il\nGiudice contabile, terzo e imparziale, e\u0027 chiamato a  «raffrontare  i\nfatti e  gli  atti  dei  quali  deve  giudicare  alle  leggi  che  li\nconcernono»   (Corte   costituzionale,   sentenza    n.    226/1976),\nenunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti,\ncostituiranno la regola del caso concreto. \n    Il giudizio di parificazione, in particolare, si  svolge  con  le\nformalita\u0027 della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione\ndel procuratore contabile in  contraddittorio  con  i  rappresentanti\ndell\u0027amministrazione e si conclude  con  una  pronunzia  adottata  in\nesito a pubblica udienza. \n    Per questi motivi,  la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica  del\nrendiconto  dello  Stato  e  delle  Regioni  ad  autonomia   speciale\n(sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968,  n.  244/1995  e  n.\n213/2008), da tempo riconosce «alla  Corte  dei  conti,  in  sede  di\ngiudizio  di  parificazione  del  bilancio,   la   legittimazione   a\npromuovere, in riferimento all\u0027art. 81 della Costituzione,  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni  di\nlegge che determinino  effetti  modificativi  dell\u0027articolazione  del\nbilancio per il fatto stesso di incidere,  in  senso  globale,  sulle\nunita\u0027 elementari, vale a  dire  sui  capitoli,  con  riflessi  sugli\nequilibri  di  gestione,  disegnati  con  il  sistema  dei  risultati\ndifferenziali» (sentenza n. 213/2008). \n    Piu\u0027  recentemente,  tali  conclusioni  sono   state   confermate\nriconoscendo  anche  alle  Sezioni   regionali   di   controllo,   la\nlegittimazione a sollevare questioni di  legittimita\u0027  costituzionale\nin sede di parifica dei rendiconti regionali,  ritenendo  «analoga  a\nquella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario  o  speciale),\nallorche\u0027 procede a raffrontare i fatti e gli  atti  dei  quali  deve\ngiudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). \n    Pertanto, pur non  essendo  un  procedimento  giurisdizionale  in\nsenso  stretto,  «ai  limitati   fini   dell\u0027art.   1   della   legge\ncostituzionale n. 1 del 1948 e dell\u0027art. 23 della  legge  n.  87  del\n1953, la [parifica  della]  Corte  dei  conti  e\u0027,  sotto  molteplici\naspetti,  analoga  alla  funzione  giurisdizionale,   piuttosto   che\nassimilabile a quella amministrativa, risolvendosi  nel  valutare  la\nconformita\u0027 degli atti che ne formano oggetto alle norme del  diritto\noggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che  non  sia  di\nordine strettamente giuridico. Il controllo  effettuato  dalla  Corte\ndei  conti  e\u0027  un  controllo  esterno,  rigorosamente   neutrale   e\ndisinteressato, volto unicamente a garantire la legalita\u0027 degli  atti\nad  essa  sottoposti,  e  cioe\u0027  preordinato  a  tutela  del  diritto\noggettivo» (sentenze nn. 181 del 2015 e 89 del 2017). \n    La Consulta ha inoltre rimarcato (sentenze n. 196 del 2018  e  n.\n181 del 2015) che «nell\u0027esercizio di una tale ben  definita  funzione\ngiurisdizionale, le Sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei\nconti  sono  legittimate  a  sollevare  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale  avverso  tutte   le   disposizioni   di   legge   che\ndeterminano, nell\u0027articolazione e nella gestione del bilancio stesso,\neffetti non consentiti dai principi posti a  tutela  degli  equilibri\neconomico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti  costituzionali,\nche custodiscono la sana gestione finanziaria» (ex plurimis, sentenze\nn. 213 del 2008 e n. 244 del 1995) e che il  riconoscimento  di  tale\nlegittimazione soddisfa altresi\u0027 la fondamentale «esigenza di  fugare\nzone d\u0027ombra nel controllo di costituzionalita\u0027, affermata da  questa\nCorte   quale   tratto   costitutivo   del   sistema   di   giustizia\ncostituzionale,  con  particolare  riguardo  alla  specificita\u0027   dei\ncompiti assegnati alla Corte  dei  conti  nel  quadro  della  finanza\npubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui  rilevanza  «e\u0027  tale  da\nriflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui  si  discute,\nsui criteri di valutazione  dei  requisiti  di  ammissibilita\u0027  delle\nquestioni». \n    Non a caso, proprio con riferimento alle  questioni  connesse  al\ncontrollo della spesa pubblica,  la  Corte  costituzionale  aveva  da\ntempo auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che  quando  l\u0027accesso  al\nsuo sindacato risulti poco  agevole,  come  accade  in  relazione  ai\nprofili attinenti all\u0027osservanza di norme poste a tutela  della  sana\ngestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore\neffettivita\u0027. E l\u0027esercizio delle competenze della  Corte  dei  conti\ncostituisce  la  sede  piu\u0027  adatta  alla  devoluzione  al  sindacato\ncostituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in  ragione\ndel  ruolo  assegnato  dalla  Costituzione  al   giudice   contabile,\nfinalizzato  alla  verifica  della  gestione  secundum  legem   delle\nrisorse. Il giudizio di parificazione, allo stato della  legislazione\nvigente,   costituisce   pertanto,   l\u0027unica   possibilita\u0027   offerta\ndall\u0027ordinamento per sottoporre a scrutinio di  costituzionalita\u0027  in\nvia incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia\ndi finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e  regionali\nin contrasto con la corretta articolazione del bilancio e  idonee  ad\nalterarne gli equilibri complessivi. In conclusione,  ritiene  questa\nSezione  di  controllo  per  la  Campania  di  essere  legittimata  a\nsollevare questioni di  legittimita\u0027  costituzionale  per  violazione\ndegli  articoli  81,  97,  primo  comma  e  119,  primo  comma  della\nCostituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117,  comma\n2, lettere e) e m) e comma 3 della Costituzione e degli articoli 32 e\n3 Costituzione, considerato il loro legame teleologico-funzionale con\ni primi, per i profili nel prosieguo evidenziati. \n2. La rilevanza della questione nel giudizio di parifica \n    La rilevanza della esaminanda questione di  costituzionalita\u0027  e\u0027\nstrettamente  connessa  all\u0027attuale  conformazione  del  giudizio  di\nparifica che trova fondamento nella rinnovata  funzione  ascritta  al\nbilancio pubblico.  Infatti,  diversamente  dal  passato  in  cui  il\nbilancio veniva inteso come mero strumento  descrittivo  di  fenomeni\nfinanziari, con la riforma introdotta dalla legge  costituzionale  20\naprile 2012, n. 1, al bilancio e\u0027 stata  riconosciuta  la  natura  di\n«bene pubblico nel senso che e\u0027 funzionale a sintetizzare  e  rendere\ncerte   le   scelte   dell\u0027ente   territoriale,   sia    in    ordine\nall\u0027acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli\ninterventi attuativi delle politiche  pubbliche»  (ex  multis,  Corte\ncostituzionale, sentenza n. 184/2022). \n    Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio  svolge  un  ruolo  di\nirrinunziabile   presidio   procedurale,   funzionale    a    rendere\nresponsabili,  nonche\u0027  fondate  su   basi   cognitive   complete   e\ncontrollabili, le scelte prioritarie di politica di bilancio (entrate\ne spese) da parte del legislatore anche regionale, da assumere avendo\ncura di preservare (o se  del  caso,  di  ristabilire)  l\u0027equilibrio,\ntenendo conto degli effetti  delle  decisioni  di  allocazione  delle\nrisorse. In tale rinnovato quadro costituzionale anche il giudizio di\nparificazione  ha  assunto  connotazioni  differenti.  Infatti,  tale\ngiudizio assicura non  solo  la  verifica  delle  riscossioni  e  dei\npagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto,  la\nverifica, a consuntivo, degli  equilibri,  sulla  base  del  bilancio\npreventivo e di tutte quelle  disposizioni  che  hanno  inciso  sulla\nstruttura  del  bilancio  stesso,  sintetizzati  dal   risultato   di\namministrazione, la cui esatta determinazione costituisce,  pertanto,\nl\u0027oggetto principale del procedimento. In tal modo,  il  giudizio  di\nparificazione  si  appalesa  naturalmente  strumentale  al  ruolo  di\ngarante imparziale dell\u0027equilibrio economico-finanziario del  settore\npubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti. \n    Sul piano dei contenuti, l\u0027art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214\ndel 1934 chiarisce che, nell\u0027ambito della «decisione», la  Corte  dei\nconti deve effettuare un esame di conformita\u0027 articolato in due fasi: \n      la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione  del\nfatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto  per  le  entrate,\nquanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio»)\ne  soddisfa  l\u0027esigenza  di  accertare  la   regolare   e   veritiera\nrappresentazione, nel rendiconto, della  reale  situazione  contabile\nsia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale; \n      la seconda attivita\u0027 consiste in una «verificazione» («La Corte\nverifica   il    rendiconto    generale»),    occorrendo    procedere\nall\u0027accertamento    della    conformita\u0027    al    «diritto»     della\nrappresentazione e del calcolo come sopra effettuato  e  riscontrato.\nIn questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari,\nadespoti, orientati al pieno funzionamento e alla  continuita\u0027  delle\nistituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal  pubblico\nministero contabile. \n    Dall\u0027esigenza di verificare la correttezza e  la  sincerita\u0027  del\nsaldo del risultato di amministrazione segue  la  necessita\u0027  che  le\nscritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza,  veridicita\u0027\ne  trasparenza  perche\u0027  un  risultato  di  amministrazione  infedele\npregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e,  quindi,  le\nstesse  politiche  di  risanamento  pluriennali  e  il  conseguimento\ndell\u0027equilibrio, come ripetutamente  precisato  dalla  giurisprudenza\ncostituzionale (v. sentenze nn. 181 del 2015, 89 del  2017,  274  del\n2017 e 49 del 2018). In questa  prospettiva,  tale  accertamento  non\npuo\u0027 non interessare incidentalmente la legittimita\u0027 del  titolo  che\nha generato la posta di spesa. \n    Nel caso in esame, infatti, ove questa  Sezione  procedesse  alla\nparifica applicando le  norme  rivenienti  dal  quadro  ordinamentale\nvigente, con particolare riferimento all\u0027art 22, primo  comma,  lett.\na)  e  secondo  comma  della  legge  regionale  n.  10/1998,  che  ha\nconsentito di impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il\nfinanziamento  delle  attivita\u0027  dell\u0027A.R.P.A.C.  in  mancanza  della\ndefinizione preventiva del fabbisogno esclusivamente  collegato  alle\n«attivita\u0027 LEA» e  in  assenza  di  meccanismi  di  registrazione  di\ncontabilita\u0027 analitica, al fine di rilevare  esclusivamente  i  costi\nassociati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu\nintesa  -  finirebbe  inammissibilmente   per   validare   risultanze\ncontabili (in primis,  il  risultato  di  amministrazione)  derivanti\ndall\u0027indebito impiego di risorse vincolate e dall\u0027allargamento  degli\nspazi di spesa della parte  «ordinaria»  del  bilancio  «alleggerita»\ndall\u0027assenza degli oneri relativi al finanziamento dell\u0027A.R.P.A.C. \n    In  tal   senso,   l\u0027esito   del   giudizio   di   compatibilita\u0027\ncostituzionale della  disposizione  di  legge  regionale  indubbiata,\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione  della  Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n    Infatti,  qualora  le  norme  sospettate  di  incostituzionalita\u0027\ndovessero essere espunte dall\u0027ordinamento giuridico ne  conseguirebbe\nl\u0027illegittimita\u0027   delle   spese   concernenti    il    finanziamento\ndell\u0027Agenzia  nell\u0027anno  2023  (registrate  sul  capitolo  di   spesa\nU07020), con la  contestuale  esclusione,  dalle  poste  passive  del\nperimetro sanitario dell\u0027esercizio, quantomeno della  parte  di  esse\nnon effettivamente correlate all\u0027erogazione di prestazioni  afferenti\nai LEA, e la conseguente rideterminazione del  totale  delle  entrate\nvincolate rispetto al  totale  delle  spese  legittimamente  in  esso\ncomputabili, con la conseguente necessita\u0027 di ricalcolare in  aumento\nla  parte  vincolata  del  risultato  di  amministrazione,  ai  sensi\ndell\u0027art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118  del  2011  (v.\nCorte costituzionale,  sentenza  n.  233  del  2022,  punto  4.1  del\nconsiderato in diritto) per la necessita\u0027 di prevedere a carico della\nparte «ordinaria» del bilancio, l\u0027obbligo di restituzione  in  favore\ndel perimetro  sanitario  delle  risorse  sanitarie  illegittimamente\nimpiegate per finalita\u0027 non LEA. \n    Per questi motivi, la Sezione ritiene la questione «rilevante» ai\nsensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n  87  del\n1953. \n3. Il  quadro  normativo  di  riferimento  in  cui  si  inserisce  la\nquestione \n    Le agenzie regionali per la protezione dell\u0027ambiente  sono  state\nistituite a seguito  del  referendum  del  18  aprile  1993,  che  ha\nabrogato alcune disposizioni della legge 23  dicembre  1978,  n.  833\n(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),   eliminando   le\ncompetenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio\nsanitario nazionale, esercitate  tramite  i  presidi  multizonali  di\nprevenzione delle Unita\u0027 sanitarie locali. Tali competenze, a seguito\ndella legge 21  gennaio  1994,  n.  61  (conversione  in  legge,  con\nmodificazioni, del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  recante\ndisposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali\ne   istituzione   dell\u0027Agenzia   nazionale    per    la    protezione\ndell\u0027ambiente), sono state affidate alle  agenzie  regionali  per  la\nprotezione  dell\u0027ambiente  (ARPA),  appositamente  istituite  assieme\nall\u0027Agenzia  nazionale  per  la  protezione   dell\u0027ambiente   (ANPA),\ndivenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell\u0027Istituto superiore per la\nprotezione e la ricerca ambientale (ISPRA). \n    In particolare, l\u0027art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto\nl\u0027attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale,  dei\nbeni  mobili  e  immobili,  delle  attrezzature  e  della   dotazione\nfinanziaria  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione,  nonche\u0027  il\npersonale, l\u0027attrezzatura e  la  dotazione  finanziaria  dei  servizi\ndelle   unita\u0027    sanitarie    locali    adibiti    alle    attivita\u0027\ntecnico-scientifiche  per  la  protezione  ambientale.  L\u0027istituzione\ndelle agenzie, peraltro, non ha comportato la  sottrazione  alle  ASL\ndelle funzioni in materia di prevenzione collettiva ma solo di quelle\nin materia ambientale affidate ora alle A.R.P.A.  L\u0027art.  7-quinquies\ndel decreto legislativo n. 502/1992,  in  particolare,  ha  demandato\n«alle  regioni  l\u0027individuazione   di   strumenti   per   l\u0027esercizio\ncoordinato delle politiche sanitarie con quelle ambientali attraverso\nla stipula  di  accordi  di  programma  tra  le  arpa  e  le  aziende\nsanitarie». \n    In modo coerente il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei  livelli\nessenziali di assistenza», all\u0027allegato 1 ha previsto che «il livello\ndella Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica include le  attivita\u0027\ne le prestazioni volte a tutelare la  salute  e  la  sicurezza  della\ncomunita\u0027 da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni  di\nlavoro, correlati agli stili di vita». L\u0027area  di  intervento  appena\ndescritta e\u0027 indicata con la B «Tutela della salute e della sicurezza\ndegli ambienti aperti e confinati» e per la  stessa  il  decreto  del\nPresidente del Consiglio dei ministri prevede  espressamente  che  «I\nprogrammi inclusi nell\u0027area di intervento B e le relative prestazioni\nsono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e  agenzie  per\nla protezione ambientale, in accordo  con  le  indicazioni  normative\nregionali nel rispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto  legislativo\nn. 502/1992». \n    Da tale ordito normativo  emerge  con  nitore  che  l\u0027istituzione\ndelle  Agenzie,  in  coerenza  con  le  risultanze  referendarie,  ha\ncomportato il passaggio delle sole competenze in  materia  ambientale\ndalle  aziende  sanitarie  (gia\u0027  UU.SS.LL.)  alle  predette  agenzie\nregionali  per  la  protezione  dell\u0027ambiente,  ma  non  anche  delle\nfunzioni relative alla prevenzione collettiva,  rientranti  nei  LEA,\nche restano comunque affidate alle  ASL  sebbene  le  stesse  debbano\nessere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in  materia\nambientale. \n    Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione  del  Sistema\nnazionale  a  rete  per  la  protezione  dell\u0027ambiente  e  disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),\nil Legislatore statale e\u0027  intervenuto  a  definire  il  ruolo  e  le\nfunzioni delle agenzie regionali nell\u0027ambito del sistema nazionale  a\nrete, pur affidando alla regolazione regionale la  definizione  della\nstruttura, del finanziamento e della programmazione  delle  attivita\u0027\n(cfr. art. 7, legge n. 132 del 28 giugno 2016). \n    Le agenzie regionali in quanto parte  del  «Sistema  nazionale  a\nrete per la protezione dell\u0027ambiente» unitamente all\u0027ISPRA, ai  sensi\ndel comma 2, dell\u0027art. 1 della legge n. 132 del 2016  concorrono  «al\nperseguimento  degli  obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile,  della\nriduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione\ndella qualita\u0027 dell\u0027ambiente e della tutela delle risorse naturali  e\ndella piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche  in\nrelazione agli obiettivi nazionali e regionali  di  promozione  della\nsalute   umana,   mediante    lo    svolgimento    delle    attivita\u0027\ntecnico-scientifiche di cui alla presente legge». \n    In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le  attivita\u0027\nistituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a\ngarantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza\ndei livelli essenziali delle prestazioni tecniche  ambientali  (ccdd.\nLEPTA), che costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 del Sistema nazionale (v.  art.\n3 della legge n. 132/2016) che quest\u0027ultimo  e\u0027  tenuto  a  garantire\n«anche ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  prevenzione\ncollettiva previsti dai livelli essenziali di  assistenza  sanitaria»\n(v. art. 9, della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e  dei\ncriteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e\u0027  stata\ndemandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  da\nadottarsi entro un anno dalla entrata in vigore  della  legge  e  che\ntuttavia, allo stato, non e\u0027 stato ancora approvato. \n4. La norma oggetto della questione di legittimita\u0027 costituzionale \n    La Regione Campania ha dato seguito alla  riorganizzazione  delle\nfunzioni adottando la legge n. 10 del 29 luglio  1998  che,  per  gli\naspetti qui di interesse, ha istituito all\u0027art. 4, l\u0027A.R.P.A.C. quale\n«Ente strumentale della Regione  Campania,  [dotato  di  personalita\u0027\ngiuridica pubblica, nonche\u0027 di autonomia gestionale,  amministrativa,\ncontabile e tecnica] preposto all\u0027esercizio delle  funzioni  tecniche\nper la prevenzione collettiva e per i controlli  ambientali,  nonche\u0027\nall\u0027erogazione di prestazioni analitiche di rilievo,  sia  ambientale\nche sanitario, di cui al successivo art. 5, ed e\u0027 parte  del  Sistema\nnazionale a rete per la protezione dell\u0027ambiente di cui alla legge n.\n132/2016». \n    L\u0027art. 5  della  legge  regionale  in  esame  prevede  un  elenco\ndettagliato e variegato delle funzioni attribuite all\u0027A.R.P.A.C.  che\ne\u0027 chiamata altresi\u0027 a  collaborare  con  le  Aziende  sanitarie  per\nl\u0027esercizio integrato e coordinato delle  funzioni  ed  attivita\u0027  di\ncontrollo ambientale e di prevenzione collettiva «tenuto conto  delle\nfunzioni assegnate  ai  Dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende\nsanitarie ex art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e  successive\nmodificazioni ed  integrazioni»  (v.  comma  3,  dell\u0027art.  5,  legge\nregionale n. 10/1998). \n    Il finanziamento  della  predetta  Agenzia  regionale,  oltre  le\nipotesi di specifici stanziamenti per progetti e  proventi  derivanti\ndalla sottoscrizione di convenzioni (v. art. 22, comma 1, lett. b)  e\nss.) e sulle quali si tornera\u0027 nel prosieguo, e\u0027  affidato  dall\u0027art.\n22 della legge regionale n.  10/1998  ad  una  «a)  quota  del  fondo\nsanitario regionale da definirsi sulla base della  spesa  storica  di\npersonale e di attivita\u0027 delle funzioni trasferite all\u0027A.R.P.A.C., di\ncui  all\u0027art.  17  della  presente  legge,  nonche\u0027  delle  attivita\u0027\npreviste dai piani di lavoro». \n    4.1 Il richiamato  art.  17,  tuttavia,  non  ha  fornito  alcuna\nprecisa definizione delle funzioni «trasferite» ne\u0027 dei parametri per\nla definizione delle risorse da impiegare per le  attivita\u0027  previste\nnei piani di lavoro, limitandosi a  stabilire  che  entro  centoventi\ngiorni  dall\u0027entrata  in  vigore  della   legge   regionale   dovesse\nprocedersi alla devoluzione in favore dell\u0027A.R.P.A.C.: \n      a)  delle  funzioni,  beni  mobili  e  immobili,  attrezzature,\ndotazione organica e dotazione finanziaria delle seguenti  strutture:\n«1) il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L.  NA1;\n2) i Presidi Multizonali di  Prevenzione  (P.M.P.  ex  Laboratori  di\nigiene e profilassi delle AA.SS.LL: della  Campania);  3)  il  P.M.P.\ndella A.S.L. NA1, di cui alla legge regionale 6 maggio 1985,  n.  36;\n4) le reti di monitoraggio ambientale regionali e provinciali; 5)  il\ncentro regionale di radioattivita\u0027 della  A.S.L.  SA2;  6)  eventuali\naltre strutture inerenti ad attivita\u0027  svolte  dalla  Regione,  dalle\nProvince e  dai  Comuni,  da  trasferire  all\u0027A.R.P.A.C.,  in  quanto\nprevisto nell\u0027art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; \n      b) le funzioni, le attrezzature, la  dotazione  organica  e  la\ndotazione finanziaria dei servizi delle AA.SS.LL., limitatamente alle\nattivita\u0027 di cui all\u0027art. 5, commi 1 e 2 della presente legge; \n      c)  i  fondi  destinati  alle  AA.SS.LL.,  relativamente   alle\nfunzioni ed ai compiti di cui alla presente  legge  e  non  impegnati\ndalle stesse AA.SS.LL.; \n      d) i fondi non impegnati dei bilanci dell\u0027anno in corso per  la\ngestione delle strutture di cui alla lettera a)  e  b)  del  presente\narticolo; \n      e) i fondi per le spese del personale di cui al successivo art.\n18. \n    Dalla lettura della norma, invero, emerge che in coerenza con  le\nrisultanze referendarie,  all\u0027A.R.P.A.C.  sono  state  trasferite  le\nfunzioni in  materia  ambientale  prima  esercitate  dalle  strutture\nfacenti capo alle ex UU.SS.LL. e indicate dallo stesso art.  17.  Nel\nsenso teste\u0027 indicato depone anche il contenuto dell\u0027art. 5, commi  1\ne 2 richiamati dallo stesso art. 17, comma 1, lett. b). \n    Infatti, l\u0027art. 5  nel  definire  le  «funzioni  dell\u0027A.R.P.A.C.»\nelenca   essenzialmente   attivita\u0027   riconducibili   alla    materia\nambientale, come quelle relative alla cooperazione  con  l\u0027I.S.P.R.A.\n(cfr. lett. a); alle azioni istituzionali  tecniche  e  di  controllo\nnecessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA di cui all\u0027art.  9\ndelle legge n. 132/2016 (cfr. lett.  a-bis);  a  quelle  di  supporto\nall\u0027elaborazione  di  atti  di  pianificazione  e  programmazione  di\ninterventi destinati alla tutela e al  recupero  dell\u0027ambiente  (cfr.\nlett. b); alla formulazione  alla  Regione  e  agli  enti  locali  di\nproposte e  pareri  concernenti  i  limiti  di  tollerabilita\u0027  delle\nsostanze inquinanti e degli standard  di  qualita\u0027  dell\u0027aria,  delle\nrisorse idriche e del suolo per le materie  di  competenza  regionale\n(cfr. lett. c); nonche\u0027 ai pareri sulle richieste  di  autorizzazione\n(cfr. lett. e); ai sistemi di monitoraggio dello stato dell\u0027ambiente,\ndei fenomeni dell\u0027inquinamento e dei fattori di rischio  (cfr.  lett.\nd); al compimento di sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti\ne in generale di accertamento in loco e di  analisi  ed  elaborazione\ndei materiali campionati (cfr. lett. f e g); al controllo  «di  fatto\nfisici, chimici e biologici  rilevanti  ai  fini  della  prevenzione,\nnonche\u0027 della riduzione od  eliminazione  dell\u0027inquinamento  acustico\ndell\u0027aria, delle acque  e  del  suolo  e  controllo  sulle  attivita\u0027\nconnesse all\u0027uso pacifico dell\u0027energia  nucleare  ed  in  materia  di\nradio  protezione»  (cfr.  lett.  h);   alla   vigilanza,   controllo\ntecnico-scientifico  sulla  prevenzione  dei  rischi   di   incidenti\nconnessi alle attivita\u0027  produttive  e  all\u0027igiene  nell\u0027ambiente  di\nlavoro, al supporto tecnico-scientifico alla V.I.A., A.I.A. e  A.U.A.\n(cfr. lett. l e m e comma 2), alle attivita\u0027 di ricerca per la tutela\ndegli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse  naturali  (cfr.\nlett. n) e agli interventi per la tutela, risanamento e bonifica  dei\nsiti inquinati (cfr. lett. o); nonche\u0027 a quelle di studio, ricerca  e\ncontrollo dell\u0027ambiente marino e costiero, delle aree protette  e  di\nquelle destinate alla balneazione (cfr. lett. q); alle  attivita\u0027  di\nsupporto tecnico scientifico alla Regione e agli  enti  locali  nella\npromozione dell\u0027azione di risarcimento del danno ambientale,  nonche\u0027\ndi sensibilizzazione e informazione dell\u0027opinione pubblica sui  terni\nambientali, all\u0027organizzazione e gestione del sistema informatico per\nl\u0027ambiente  e  comunque  qualsiasi  altra  attivita\u0027  collegata  alle\ncompetenze regionali in materia ambientale (v. lett. v, z). \n    Il successivo comma 2, dell\u0027art. 5 in  esame,  conferma  in  capo\nall\u0027Agenzia  le  funzioni  di  competenza  regionale  in  materia  di\nvalutazione sull\u0027impatto ambientale degli impianti per lo smaltimento\ndei rifiuti in Campania, l\u0027analisi della qualita\u0027 dei rifiuti  solidi\nurbani  e  di  quelli  speciali,  il  coordinamento  dei  sistemi  di\nrilevamento dell\u0027inquinamento  atmosferico  e  di  quello  dei  corpi\nidrici, l\u0027emissione di  pareri  e  promozione  di  studi  e  ricerche\nsull\u0027igiene del suolo e l\u0027inquinamento atmosferico, idrico, acustico,\nradioattivo, il  monitoraggio  delle  aree  a  rischio  di  calamita\u0027\nnaturali  e  delle  opere  di  difesa  realizzate  o  esistenti   sul\nterritorio. \n    Solo il comma 3 dell\u0027art. 5 in  esame,  peraltro  non  richiamato\ndall\u0027art. 17 a sua volta oggetto di  rinvio  da  parte  dell\u0027art.  22\nsopra citato-evoca l\u0027attivita\u0027 di prevenzione collettiva  allorquando\nprevede che l\u0027Agenzia e i Dipartimenti di prevenzione  delle  Aziende\nsanitarie locali  «esercitano  in  modo  integrato  e  coordinato  le\nfunzioni e le attivita\u0027 di  controllo  ambientale  e  di  prevenzione\ncollettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti  di\nprevenzione, ai sensi dell\u0027art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre\n1992, n. 502 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  di  quelle\nassegnate all\u0027A.R.P.A.C., ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente\narticolo». \n    4.2 Analogamente a quanto gia\u0027  osservato  con  riferimento  alla\nnormativa nazionale anche dalle disposizioni regionali esaminate,  ad\navviso   del   Collegio,   emerge   la    sostanziale    attribuzione\nall\u0027A.R.P.A.C.  di  funzioni  di  controllo  e  tutela   in   materia\nambientale  e  di  alcune  e   specifiche   attivita\u0027   astrattamente\nriconducibili alla  funzione  di  prevenzione  collettiva  rientrante\nnella materia della salute da svolgersi, tuttavia, in modo  integrato\ncon i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali. \n    D\u0027altra parte,  la  Corte  costituzionale,  nell\u0027escludere  dalla\nperimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all\u0027art. 19 del\ndecreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive  modificazioni   ed\nintegrazioni) l\u0027Agenzia per  la  tutela  dell\u0027ambiente  siciliana  ha\napertis verbis affermato che «le  funzioni  spettanti  all\u0027ARPA  sono\nsolo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu\ne che, anche alla luce dei principi  posti  dalla  recente  legge  28\ngiugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la\nprotezione dell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per  la\nprotezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento,  di\nqualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore\nsanitario» (v. Corte costituzionale sentenza n. 172/2018). \n    4.3 Dal quadro normativa appena delineato emerge  la  sostanziale\ndiversita\u0027 tra la protezione dell\u0027ambiente e la tutela della salute e\nal contempo la loro intima correlazione.  Eppure,  nel  richiamo  che\ngenericamente fa l\u0027art. 22 alle funzioni trasferite dall\u0027art. 17  non\nsi rinviene alcuna distinzione tra  funzioni  ambientali  e  funzioni\nsanitarie e nell\u0027ambito di  queste,  quelle  riferibili  ai  LEA.  Il\nsottilissimo confine che distingue il «bene» ambiente da quello della\n«salute» non si risolve infatti nella loro perfetta  coincidenza,  ma\nimpone un esercizio integrato  di  competenze  tra  soggetti  diversi\n(Agenzie per la protezione dell\u0027ambiente e A.S.L.) deputati alla cura\ndi tali valori essenziali. In ragione di cio\u0027 non tutte le  attivita\u0027\nattribuite all\u0027A.R.P.A.C. pur incidenti  e  strumentali  alla  tutela\ndella salute solo per questo rientrano nella materia «salute» e  sono\nriconducibili ai  LEA.  In  coerenza  con  quanto  appena  osservato,\nd\u0027altronde sia il legislatore nazionale che  quello  regionale  hanno\nprevisto la  necessita\u0027  di  forme  di  coordinamento  tra  gli  enti\nsanitari e  le  agenzie  de  quibus  nell\u0027esercizio  delle  attivita\u0027\nrientranti  nella  «prevenzione  collettiva»  come  nel  caso   degli\narticoli 7-bis, ter e quater della  legge  di  riordino  del  sistema\nsanitario (decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502)  che  ha\naffidato alle regioni il  compito  di  disciplinare  l\u0027istituzione  e\nl\u0027organizzazione del Dipartimento della prevenzione  come  «struttura\noperativa dell\u0027unita\u0027 sanitaria locale che garantisce la tutela della\nsalute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della  salute,\nprevenzione delle malattie e delle disabilita\u0027,  miglioramento  della\nqualita\u0027 della vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si  osserva\nnel  caso  della  legge  regionale  n.  10   del   1998   (istitutiva\ndell\u0027A.R.P.A.C.) che all\u0027art. 5 comma 3  ha  previsto  che  l\u0027Agenzia\ncampana ed i Dipartimenti  di  prevenzione  delle  Aziende  Sanitarie\nLocali esercitano in modo integrato e coordinato  le  funzioni  e  le\nattivita\u0027 di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, tenuto\nconto delle funzioni assegnate ai  Dipartimenti  di  prevenzione,  ai\nsensi dell\u0027art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e\nsuccessive  modifiche  ed  integrazioni   e   di   quelle   assegnate\nall\u0027A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. \n    4.4 Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto\naffermato dalla Consulta, nella gia\u0027 richiamata sentenza n. 172/2018,\nsecondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie  sono  solo  in\nminima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che\nil sistema di finanziamento e\u0027 da ritenersi «distinto da quello degli\nenti  del  settore  sanitario»,  ad  avviso  del  Collegio   non   e\u0027\nragionevole che l\u002784% del fabbisogno complessivo dell\u0027Agenzia campana\nammontante ad euro 58.056.710,00 - pari allo  0,53%  del  FSR  -  sia\nsoddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate\nderivanti dal fondo  sanitario  regionale  in  assenza  della  previa\nindividuazione puntuale delle attivita\u0027 svolte dalla stessa Agenzia e\nriconducibili ai LEA. \n    4.5 L\u0027indifferenza  della  norma  regionale  in  esame  verso  un\nmeccanismo di correlazione immediata e diretta  tra  il  quantum  del\ntrasferimento e il fabbisogno per le attivita\u0027 rientranti nei LEA  e,\nallo stesso tempo, la mancanza di  un  sistema  di  registrazione  di\ncontabilita\u0027 analitica, al fine di rilevare  esclusivamente  i  costi\nassociati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu\nintesa,  apre  al  rischio   di   un   uso   promiscuo   di   risorse\nantologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,\nper finanziare anche attivita\u0027 che non vi rientrano, in contrasto con\nl\u0027art.  20  del  decreto  legislativo  n.   118/2011   e   successive\nmodificazioni ed  integrazioni.  Quest\u0027ultima  disposizione  infatti,\ndestina  le  risorse,  rientranti   nel   perimetro   sanitario,   al\nfinanziamento  esclusivo  delle  prestazioni  afferenti  ai   livelli\nessenziali di  assistenza  da  cui  scaturisce  «l\u0027impossibilita\u0027  di\ndestinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza, Corte costituzionale n. 132/2021). \n    In assenza di tali «cautele» il  rilevato  rischio  e\u0027  piu\u0027  che\nfondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che  accanto  alle\nrisorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori  fonti  di\nfinanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia  v.  legge\nregionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12 nella  fattispecie  decisa\ndalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024) comunque  molto\nmarginali in termini quantitativi ed eventuali come quelle  collegate\na specifiche convenzioni o incarichi assegnati all\u0027Agenzia  (v.  art.\n22, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge  regionale  Campana  n.\n10/98). La presenza di ulteriori forme di  finanziamento  rispetto  a\nquelle relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha  alcun\nrilievo sul profilo normativa in esame e  dunque  non  e\u0027  pertinente\nrispetto alle questioni di legittimita\u0027 costituzionale oggetto  della\npresente   ordinanza.   Infatti,   come   chiarito   dalla   Consulta\nnell\u0027analogo caso della legge siciliana, sussiste il generale obbligo\ndelle  Regioni  di  «individuare  una  correlazione  tra  le  risorse\n[sanitarie] assegnate all\u0027ARPA e i LEA» indipendentemente  dal  fatto\nche vi sia il concorso tra piu\u0027 risorse (come  previsto  nella  legge\nregionale siciliana n. 6/2001, art. 90,  comma  9  e  12)  o  che  le\nA.R.P.A. svolgano anche funzioni di prevenzione in materia sanitaria,\nvenendo in rilievo, per  l\u0027assenza  nella  previsione  regionale  del\ndescritto meccanismo, il divieto di  utilizzare  in  modo  indistinto\nrisorse vincolate per la realizzazione di funzioni  «anche»  ma  «non\nsolo» sanitarie «essenziali». \n    4.6 L\u0027assenza di un meccanismo di correlazione nei termini  sopra\nesposti emerge anche dal secondo comma dell\u0027art. 22 che si limita  ad\naffidare alla legge di approvazione del bilancio regionale o  di  sue\nvariazioni, la quantificazione delle risorse relative alla quota  del\nfondo  sanitario   indistinto   disponendo   che   «L\u0027entita\u0027   delle\nassegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene  determinata  con\nla legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni».\nNe\u0027 peraltro alcuna reciproca connessione tra le  risorse  del  fondo\nindistinto e le attivita\u0027 dell\u0027A.R.P.A.C.  riconducibili  ai  LEA  e\u0027\ndato rinvenirsi nella legge di bilancio n. 19  del  2022  che  si  e\u0027\nlimitata  ad  approvare  per  il  2023  gli  stanziamenti  di   spesa\narticolati in missioni e programmi senza alcuna previsione  specifica\nin ordine ai criteri di determinazione del  trasferimento  in  favore\ndell\u0027Agenzia campana. \n    Il richiamato art. 22, comma 1, lett. a) e  comma  2  rappresenta\npertanto il fondamento normativo sulla scorta del  quale  la  regione\nCampania, nell\u0027esercizio 2023, ha disposto un trasferimento  di  euro\n58.056.710,00 a valere su risorse  del  fondo  sanitario  indistinto,\nvolte a sostenere, come illustrato, in via generale e indifferenziata\nlo svolgimento delle funzioni assegnate all\u0027A.R.P.A.C. \n    Ad avviso del Collegio  e\u0027  proprio  l\u0027assenza  nella  previsione\ndell\u0027art. 22 di uno specifico vincolo  di  correlazione  tra  risorse\nvincolate del FSR e LEA a non impedire e finanche a favorire  un  uso\ndisfunzionale delle risorse in  esame  come  dimostrano  le  numerose\ndeliberazioni di Giunta regionale che hanno nel tempo incrementato il\ntrasferimento di risorse sanitarie in  favore  dell\u0027A.R.P.A.C.  sulla\nscorta di plurime motivazioni, tra cui quella di adeguare il  livello\ndi finanziamento a carico del FSR determinato in altre  regioni  (con\ndeliberazione di Giunta regionale  n.  211  del  27  giugno  2014  il\nfinanziamento a carico del  fondo  sanitario  indistinto  e\u0027  passato\ndallo 0,35% allo  0,47%  del  medesimo  fondo)  o  ancora  quella  di\nsoddisfare  esigenze  di  liquidita\u0027  non  solo  dell\u0027A.R.P.A.C.   ma\nfinanche  della  sua  societa\u0027  strumentale  A.R.P.A.C.  Multiservizi\nS.r.l. Infatti, con la DGR n. 665 del  31  ottobre  2017,  la  Giunta\nregionale ha destinato ulteriori sei ulteriori di euro nell\u0027esercizio\n2017, a valere sempre sulle risorse del perimetro sanitario  in  modo\nda consentire all\u0027A.R.P.A.C.  di  rispettare  un  piano  di  rateizzo\nconcordato  con  Equitalia  ai  sensi  dell\u0027art.  6,  comma  3,   del\ndecreto-legge  n.  193/2016  (convertito  con  legge  n.  225/2016  e\nsuccessive  modifiche  e  integrazioni),  mentre  con  la  successiva\ndeliberazione n. 410 del  26  giugno  2018  la  Giunta  regionale  ha\nautorizzato  l\u0027incremento  di  euro   6.000.000   del   finanziamento\n«ordinariamente» previsto a carico del FSR a favore  dell\u0027A.R.P.A.C.,\nper rendere possibile il pagamento delle ultime due rate di un  piano\ndi rateizzo di  debiti  erariali  e  previdenziali  concordato  dalla\npartecipata ARPAC Multiservizi S.r.l. con Equitalia, sempre ai  sensi\ndel  richiamato  decreto-legge  23  ottobre  2016,   n.   193,   come\nconvertito. \n    4.7 Pertanto in ragione dell\u0027assenza nelle disposizioni regionali\nesaminate di un meccanismo di sicuro ancoraggio tra risorse vincolate\ndel FSR e funzioni dell\u0027Agenzia riconducibili ai  livelli  essenziali\nassistenziali in  materia  di  salute  (decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 2017) -  ne  e\u0027  scaturito  un  meccanismo  di\nfinanziamento dell\u0027A.R.P.A.C. essenzialmente affidato al  sistematico\ntrasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per  sostenere\nindistintamente e genericamente le funzioni  trasferite  alla  stessa\nAgenzia, di cui all\u0027art. 17 della legge  regionale  e  all\u0027occorrenza\nesigenze del tutto contingibili e  difficilmente  riconducibili  alla\ncompetenza della stessa Agenzia (v. deliberazione G.R. 410 del 2017 e\n410 del 2018) determinando un concreto sviamento dell\u0027uso di  risorse\nvincolate per legge a presidio del bene incomprimibile  salute,  come\ndimostrato  dalle  delibere  di  Giunta  regionale  sopra  riportate.\nInfatti, in forza delle disposizioni del sopra  richiamato  art.  22,\nprimo comma lett.  a)  e  secondo  comma,  la  Regione  Campania  per\nl\u0027esercizio 2023 ha destinato, con stanziamenti di bilancio approvati\ncon la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 19 (Legge di Bilancio  per\ngli e.f. 2023-2025), una parte  delle  risorse  del  fondo  sanitario\nindistinto, accertate sul capitolo d\u0027entrata E00166 e rientranti  nel\ncd. «perimetro sanitario», al finanziamento  della  predetta  Agenzia\nper euro 52.560.000,00 e successivamente portato  a  euro  58.056.710\n(v.  D.G.R.C.  n.  760  del  18  dicembre  2023,  avente  ad  oggetto\n«Variazioni al  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  al  DTA  ed  al\nBilancio Gestionale 2023-2025») con imputazione al capitolo di  spesa\nU07020 denominato «Fondi delle  AA.SS.LL.  trasferiti  all\u0027A.R.P.A.C.\n(art.  22,  legge  regionale  29  luglio  1998  n.  10  e  successive\nmodificazioni ed integrazioni). \n5. La non manifesta infondatezza della questione \n    Con la sentenza 4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale-nel\ndichiarare l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 90, comma 10, L.R. siciliana n.\n6/2001, come sostituito dall\u0027art. 58, comma 2, L.R.  n.  9/2015,  che\nprevedeva che le spese  per  il  funzionamento  dell\u0027Agenzia  per  la\nprotezione  ambientale  potessero  trovare  copertura,   in   maniera\nindistinta,  nel  fondo  sanitario  regionale  -   ha   ritenuto   la\ndisposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di\narmonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  in  relazione   alla   norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del\n2011, ribadendo al contempo che quest\u0027ultima disposizione impone alle\nregioni di garantire, nell\u0027ambito del bilancio, una chiara e separata\nevidenza  contabile  delle  entrate  e  delle  spese   destinate   al\nfinanziamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e  alla  loro\nerogazione  al  fine  di  evitare  opacita\u0027  contabili   e   indebite\ndistrazioni dei fondi a cio\u0027 destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). \n    Proprio  al  fine  di  garantire  l\u0027effettivita\u0027  di  tutela   ed\nerogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non  e\u0027  sufficiente\nseparare la gestione ordinaria da quella sanitaria,  ma,  all\u0027interno\ndi   quest\u0027ultima,   e\u0027   fondamentale   garantire    una    costante\nidentificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i  LEA  e\nle altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio  di\ndestinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio  per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza n. 132 del 2021). In questo senso, la separazione  contabile\nprevista dall\u0027art.  20  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011\nrappresenta «il presidio contabile al punto di  equilibrio  raggiunto\nsulla  definizione  e  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle\nprestazioni, che in ragione del principio di  priorita\u0027  della  spesa\ncostituzionalmente necessaria, deve essere assicurato con  prevalenza\nrispetto  alla  spesa  e  gestione  ordinaria»  (sono  richiamate  le\nsentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017). \n    Per  realizzare  tale  nucleo  incomprimibile   di   diritti   e\u0027\nstrumentale  la  trasparenza  dei  bilanci   pubblici   mediante   la\ncontabilizzazione separata delle  risorse  impiegate  e  delle  spese\nsostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. artt.  19\ne  20  del  decreto  legislativo  n.   118/2011),   in   quanto   «la\nsostenibilita\u0027 della spesa non  puo\u0027  essere  verificata  all\u0027interno\ndelle  risorse  promiscuamente   stanziate   attraverso   complessivi\nriferimenti numerici» (v. Corte costituzionale, sentenza n.  275/16).\nE\u0027 dunque necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra\nstrutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti  solo  cosi\u0027  si\npuo\u0027 verificare la legittimita\u0027 delle scelte compiute. \n    Analogamente alla legge siciliana, anche l\u0027art.  22  della  legge\nregionale campana n. 10/1998 non distingue  tra  spese  necessarie  a\ngarantire le prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle  destinate  a\nprestazioni di natura  non  sanitaria,  come  tali  non  finanziabili\nattraverso il fondo sanitario regionale. Conseguentemente, ritiene il\nCollegio che proprio come per la norma siciliana,  anche  l\u0027art.  22,\ndella legge campana si ponga in contrasto  con  l\u0027art.  117,  secondo\ncomma, lettera  e),  della  Costituzione,  in  relazione  alla  norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del\n2011, in via sopravvenuta, essendo il testo normativa antecedente non\nsolo al decreto  legislativo  n.  118/2011,  ma  anche  alla  riforma\ncostituzionale del 2001; la norma regionale, invero,  non  introduce,\nne\u0027 avrebbe potuto, quando fu adottata, alcuna  correlazione  tra  il\ntrasferimento  all\u0027A.R.P.A.C.  di  risorse  del  fondo  sanitario   e\nl\u0027erogazione di servizi afferenti  ai  LEA  e,  pertanto,  altera  la\nstruttura del perimetro sanitario  prescritto  dal  citato  art.  20,\nvanificando in tal modo gli obiettivi di armonizzazione  contabile  e\ndi effettivita\u0027 del diritto alla salute che la disposizione normativa\nstatale persegue, inverando il parametro costituzionale. \n    Peraltro,  la  regione  Campania  pur  essendo   intervenuta   ad\naggiornare la legge n. 10 del 1998 al fine di renderla  coerente  con\nil rinnovato impianto normativa della legge n. 132 del 28 giugno 2016\nnon ne ha modificato, per quanto qui  di  interesse,  il  sistema  di\nfinanziamento (v. leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38,  31  marzo\n2017, n. 10, 8  agosto  2018,  n.  28  e  4  dicembre  2019,  n.  26)\nadeguandolo ai parametri descritti. \n    5.1 A garanzia dell\u0027effettivita\u0027 del finanziamento dei livelli di\nassistenza sanitaria, l\u0027art.  1,  comma  5,  decreto  legislativo  n.\n118/2011 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ha  disposto\ninoltre, che le entrate e le spese del cd. perimetro sanitario  siano\naccertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal  «Titolo  II»\ndel decreto delegato  che  in  deroga  alla  regola  dell\u0027imputazione\nsecondo  «esigibilita\u0027»  ha  previsto  quella  della  «contestualita\u0027\nautomatica» dell\u0027accertamento e  dell\u0027impegno  di  cui  all\u0027art.  20,\ncomma 2, del decreto legislativo n. 118/2011. \n    L\u0027inserimento nel perimetro  sanitario  del  finanziamento  delle\nfunzioni dell\u0027A.R.P.A.C. - consentito come visto dall\u0027art  22,  primo\ncomma, lett. a) e secondo comma, della legge regionale n.  10/98,  ad\navviso del Collegio determina, a prescindere dall\u0027inerenza ai LEA, un\ntrattamento contabile derogatorio del principio  generale  della  cd.\n«competenza   finanziaria   potenziata»   e    quindi    un\u0027immediata\ndisponibilita\u0027 di risorse indipendentemente dalla  loro  esigibilita\u0027\nnell\u0027esercizio considerato, con un evidente beneficio  per  l\u0027Agenzia\ndi poter contare su certezza ed immediata disponibilita\u0027  di  risorse\nfinanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA. \n    Ne\u0027  il  Collegio   ha   ritenuto   persuasive   le   pur   ampie\nargomentazioni   fornite   dall\u0027Amministrazione   regionale,    anche\nattraverso il diretto coinvolgimento  dell\u0027A.R.P.A.C.  nella  stesura\ndelle  memorie  difensive,  volte  a   dimostrare   una   sostanziale\ncoincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA -  peraltro,\nallo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza\ndel Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016), e\nla realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni\ndi prevenzione della salute collettiva  che  le  A.R.P.A.  si  vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione  delle  risorse  del\nFSR. \n    La  Regione,  nel  confermare  che  il  principale  strumento  di\nfinanziamento sia stato quello delle risorse del perimetro sanitario,\nha sostenuto di aver in concreto sempre finalizzato il  finanziamento\na valere sul FSR ad esigenze riconducibili ai LEA e che il fabbisogno\na carico del fondo  sanitario,  a  ben  vedere,  sarebbe  addirittura\nsottostimato svolgendo l\u0027Agenzia per oltre il 90% funzioni sanitarie. \n    Questo  Collegio  non  intende  negare  che  l\u0027A.R.P.A.C.   possa\nsvolgere anche  attivita\u0027  sanitarie  afferenti  ai  LEA,  rientranti\nnell\u0027ambito della «Prevenzione Collettiva e Sanita\u0027 Pubblica» di  cui\nall\u0027allegato B al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri\n12 gennaio 2017 ma, al contempo ritiene non revocabile in dubbio  che\nla garanzia delle  predette  attivita\u0027  di  prevenzione  rimanga  pur\nsempre compito del  Servizio  sanitario  nazionale,  come  d\u0027altronde\nchiaramente indicato dal gia\u0027 richiamato decreto del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017  e,  ancor  prima,  desumibile\ndagli articoli 7-bis e  ss.  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,\nanch\u0027essi gia\u0027 ampiamente richiamati, che non a caso prevedono  forme\ndi coordinamento tra le A.R.P.A. e i  servizi  di  prevenzione  delle\nAA.SS.LL. (v. art.  7-quinquies)  per  l\u0027integrazione  tra  politiche\nsanitarie  e  politiche  ambientali,  proprio  con  riferimento  agli\ninterventi di tutela della salute e della  sicurezza  degli  ambienti\naperti e confinati. \n    Conseguentemente, ritiene il  Collegio  che  tale  pur  possibile\ncoinvolgimento nelle funzioni di prevenzione rientranti nei LEA,  nei\ntermini sopra riferiti, non sia tale da  pervadere  tutto  il  lavoro\ndell\u0027Agenzia, al punto da  legittimare  un  indistinto  finanziamento\ndelle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA,  comprendendo\nanche quelle attivita\u0027 non riferibili ai medesimi.  Infatti,  secondo\nl\u0027insegnamento della Corte costituzionale l\u0027assegnazione all\u0027ARPA  di\nfunzioni non riferibili esclusivamente alla protezione  dell\u0027ambiente\ne riguardanti anche  l\u0027ambito  sanitario  non  puo\u0027  giustificare  il\nmancato rispetto  della  citata  disciplina  statale  sul  «perimetro\nsanitario»,  che  impone  di  individuare  puntualmente  le   risorse\ndestinate a garantire i LEA, a  pena  di  violazione  dell\u0027art.  117,\nsecondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  in  materia   di\narmonizzazione dei bilanci pubblici (v. sentenza n. 1 del  2024,  4.6\nconsiderato in diritto). \n    5.2  Al  sopra  descritto  profilo  di   non   conformita\u0027   alla\nCostituzione della norma di finanziamento  dell\u0027A.R.P.A.C.,  che  pur\npotrebbe, di per se\u0027 solo, assorbire ogni valutazione in ordine  alla\nnon manifesta infondatezza dei dubbi di  costituzionalita\u0027  sorti  al\nCollegio rimettente, in quanto gia\u0027  positivamente  scrutinato  dalla\nCorte costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata,  per\nuna fattispecie che  si  ritiene  sostanzialmente  coincidente  -  si\naffiancano,  a  giudizio  della   Sezione,   ulteriori   censure   di\nincostituzionalita\u0027,  intrinsecamente  connesse  alle  considerazioni\ngia\u0027 esposte, in una lettura d\u0027insieme delle norme  costituzionali  e\ninterposte che sostanziano la tutela e la garanzia del  diritto  alla\nsalute ed il principio di equilibrio di bilancio. Profili altrettanto\nsegnalati in sede  di  rimessione  da  parte  delle  Sezioni  riunite\nsiciliane (v. ordinanza n. 2/2023),  delle  questioni  esitate  nella\npiu\u0027 volte richiamata pronuncia n.  1/2024  e  considerate  assorbite\ndalla Consulta e che qui pero\u0027  si  intende  comunque  valorizzare  e\nriproporre a corredo degli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n    Ad avviso del Collegio infatti, l\u0027art. 22 della  legge  regionale\nin esame integra al contempo,  per  il  tramite  della  stessa  norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20, anche la violazione  della  lett.  m),\nsecondo comma, dell\u0027art. 117,  che  attribuisce  esclusivamente  allo\nStato  la  definizione  del  «livello  essenziale  delle  prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali», tra i quali rientra anche il\ndiritto alla salute, presidiato dall\u0027art. 32  della  Costituzione  da\nassicurarsi   su   tutto   il   territorio   nazionale   a   garanzia\ndell\u0027eguaglianza   sostanziale   dei   cittadini   (art.   3    della\nCostituzione). \n    5.3  La  norma  regionale,  della  cui  costituzionalita\u0027  questa\nSezione dubita, autorizzando la destinazione di risorse  vincolate  a\ngenerico favore del funzionamento dell\u0027A.R.P.A.C. espande l\u0027area  del\nperimetro sanitario,  incidendo,  sulle  modalita\u0027  e  quantita\u0027  del\nfinanziamento  dei  Livelli  essenziali  di  assistenza,  aprendo  al\nrischio di pregiudicare  l\u0027effettiva  erogazione  dei  LEA  e  quindi\nminando la stessa tutela del diritto  fondamentale  alla  salute  (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri fini\nrisorse  destinate  alla  sua  garanzia  e  con  cio\u0027  integrando  la\nviolazione dell\u0027art. 32 e dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    5.4 Il Collegio ritiene integrata altresi\u0027  la  violazione  degli\narticoli 81, 97 primo comma e 119 primo  comma,  della  Costituzione,\nposti a garanzia dell\u0027equilibrio di bilancio e  della  sostenibilita\u0027\ndella spesa, avendo la Regione destinato risorse riservate ai LEA per\nfinalita\u0027 ad essi estranee e con cio\u0027 determinato l\u0027ampliamento della\ncapacita\u0027 di spesa ordinaria del bilancio sul  quale  non  vengono  a\ngravare gli oneri delle spese derivanti dalle  funzioni  «trasferite»\nall\u0027Agenzia stessa ai sensi dell\u0027art. 17  della  legge  regionale  n.\n10/1998. \n    Peraltro, trattando alla  stregua  di  spese  per  i  LEA  quelle\nrelative alle funzioni dell\u0027A.R.P.A.C. sottrae le stesse dalla previa\ne  necessaria  verifica  di  sostenibilita\u0027  cui   sarebbero   invece\nsottoposte, al pari delle altre spese  «ordinarie»,  estendendovi  il\nregime previsto per le  spese  «costituzionalmente  necessarie»  che,\ndestinate alla tutela di  beni  primari,  sono  invece  sottratte  al\nprevio giudizio di sostenibilita\u0027 perche\u0027 incomprimibili (v. sentenze\nnn. 275 del 2016, 169 del 2017). \n    5.5 Le disposizioni dell\u0027art. 22 in esame, infine, ad avviso  del\nCollegio si pongono in contrasto con il  principio  di  coordinamento\ndella  finanza  pubblica  rientrante  nella  competenza   concorrente\nStato-Regioni di cui all\u0027art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione\nper essere la regione Campania sottoposta ai  vincoli  del  piano  di\nrientro dal disavanzo sanitario pregresso. \n    Come  ripetutamente  affermato  dalla  Corte  costituzionale,  le\nRegioni in piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  non  possono\n«erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a  quelli  previsti\ndalla normativa statale»  e  nel  caso  di  violazione  del  predetto\ndivieto sono tenute a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a\nnon adottarne di nuovi che siano di ostacolo  alla  piena  attuazione\ndel piano di rientro (v. sentenze nn. 20 del 2023, 14 del  2017,  266\ndel 2016, 278 del 2014). \n    In  particolare,  la  Consulta  ha  affermato   che   i   vincoli\ndiscendenti dai piani di rientro sanitari  (v.  sentenza  n.  20  del\n2023) sono funzionali al  mantenimento  della  spesa  pubblica  entro\nconfini  certi  e  predeterminati  e,  al  tempo  stesso,  consentono\ncomunque l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza in  favore\ndegli utenti del servizio sanitario; conseguentemente  la  disciplina\ndei piani di rientro  e\u0027  da  ricondursi  a  «un  duplice  ambito  di\npotesta\u0027 legislativa  concorrente,  ai  sensi  dell\u0027art.  117,  terzo\ncomma,  della  Costituzione  quello  della  tutela  della  salute   e\ncoordinamento della finanza pubblica» (ex plurimis, v.  sentenze  nn.\n197 del 2024 e 278 del 2014). \n    Gli unici esborsi consentiti alla regione  in  piano  di  rientro\nsono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei  LEA  entro\nla cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di\nrientro (v. sentenze nn. 197 del 2024 e 172 del  2018).  Ne  discende\nche poiche\u0027 con riferimento alla spesa sanitaria,  le  regioni  «sono\nchiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole  punto  di\nequilibrio tra l\u0027esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali\ndi assistenza e quella di garantire una piu\u0027 efficiente  ed  efficace\nspesa pubblica, anch\u0027essa funzionale al perseguimento  dell\u0027interesse\npubblico del settore» (v. sentenza n. 76 del 2023),  le  regioni,  in\npiano di riequilibrio come la Campania,  non  sono  nelle  condizioni\nnemmeno di destinare  ai  sensi  dell\u0027art.  30,  primo  comma,  terzo\nperiodo del decreto legislativo n. 118/2011, eventuali risparmi delle\nrisorse del perimetro sanitario a  finalita\u0027  «extra  LEA»,  ossia  a\nprestazioni  sanitarie  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste  nel\ncatalogo ministeriale LEA, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017. \n    L\u0027impiego di risorse  strettamente  correlate  ai  LEA  da  parte\ndell\u0027art.  22  della  legge  regionale  n.   10/98,   per   attivita\u0027\nevidentemente anche «extra  LEA»,  determina  l\u0027assunzione  di  oneri\naggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di\nrientro, violando il principio di contenimento della  spesa  pubblica\nsanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e,\nin definitiva,  l\u0027art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  (ex\nmultis, sentenze n. 1 del 2024, n. 172 del 2018, n. 203 del 2008 e n.\n193 del 2007). \n    6.   La   carenza   dei   presupposti    per    l\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata Per le considerazioni sopra esposte,  il\nchiaro tenore letterale del precetto normativa della cui legittimita\u0027\nsi  dubita  non  consente  un\u0027interpretazione  compatibile   con   il\ntracciato quadro costituzionale di riferimento, difettando  la  norma\ndi una chiara previsione che subordini la misura  del  trasferimento,\nda un lato, ad  una  preventiva  attivita\u0027  di  programmazione  delle\nprestazioni riconducibili ai LEA che l\u0027Agenzia e\u0027 chiamata a svolgere\ndurante l\u0027esercizio e, dall\u0027altro, ad una successiva  rendicontazione\ndell\u0027effettivo impiego  delle  risorse  destinate  all\u0027erogazione  di\nservizi sanitari, fondata su criteri  di  rilevazione  analitica  dei\nfatti di gestione. \n    Pertanto, nonostante lo sforzo ermeneutico operato sin dalla fase\nistruttoria del giudizio di parificazione,  questo  Collegio  non  ha\nrinvenuto alcuna opzione ermeneutica idonea a correlare la  quota  di\nfinanziamento annuale determinata nell\u0027importo di euro  58.056.710,00\ned  iscritta  nel  capitolo  U07020  all\u0027effettivo   svolgimento   di\nprestazioni LEA, se non  manipolando  la  formulazione  letterale  ed\nunivoca  della  disposizione  che,  come  piu\u0027  volte  rimarcato,  e\u0027\nsprovvista  della  necessaria  correlazione  espressa   dal   binomio\n«risorse del perimetro sanitario-LEA». \n    Del resto, la  stessa  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di\naffermare che  l\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata  deve\nessere in ogni  caso  compatibile  con  il  portato  semantico  della\ndisposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il\nconfine, in presenza  del  quale  il  tentativo  interpretativo  deve\ncedere il passo al  sindacato  di  legittimita\u0027  costituzionale»  (v.\nsentenza n. 42/2017). \n    Conclusivamente, ad avviso  del  Collegio,  la  correlazione  tra\nrisorse destinate ex lege  ai  LEA  e  l\u0027impiego  coerente  con  tale\nfinalita\u0027,  nonche\u0027  la  previsione  di  strumenti   di   rilevazione\nanalitica per la verifica a  consuntivo  del  loro  corretto  impiego\nrappresenta,  un\u0027esigenza  ineludibile  per  la  garanzia  del   bene\nprimario «salute» e si impone anche alle Agenzie  per  la  protezione\ndell\u0027ambiente  che,  come  rimarcato  dalla   Corte   costituzionale,\nsvolgono attivita\u0027 «solo in minima  parte  riconducibili  a  funzioni\nsanitarie   stricto   sensu   [e   cioe\u0027   «essenziali»   e    quindi\n«indefettibili»] e che, anche alla  luce  dei  principi  posti  dalla\nrecente  legge  28  giugno  2016,  n.  132  (...)   il   sistema   di\nfinanziamento,  di  qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie\nambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti\ndel settore sanitario (v. Corte costituzionale, sentenze  nn.  1  del\n2024 e 172 del 2018). \n    La riferita esigenza risulta ancor  piu\u0027  avvisata  nel  caso  di\nspecie in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti che\nsi collocano  fuori  dal  perimetro  degli  enti  sanitari  (definito\ndall\u0027art. 19 del decreto legislativo  n.  118/2011)  e  che  svolgono\nanche attivita\u0027 non sanitarie. Tenuto conto delle considerazioni  che\nprecedono,  il  Collegio  ritiene  non  manifestamente  infondata  la\nquestione   relativa   alla   illegittimita\u0027   costituzionale   della\nprevisione di cui all\u0027art. 22, primo comma lett. a) e  secondo  comma\ndella legge regionale 10 del 29  luglio  1998  e  allo  stesso  tempo\nrilevante  nel  giudizio   in   esame,   in   quanto,   ove   accolta\ndeterminerebbe la necessita\u0027  di  prevedere  a  carico  del  bilancio\n«ordinario»  l\u0027obbligo  di  restituzione  in  favore  del   perimetro\nsanitario delle  risorse  sanitarie  illegittimamente  impiegate  per\nfinalita\u0027 non LEA. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n \n                          La Corte de conti \n           Sezione regionale di controllo per la Campania \n \n    Visti  l\u0027art.  134  della  Costituzione,  l\u0027art.  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l\u0027art.  23  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87, solleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027articolo 22, primo comma lett. a) e secondo  comma  della  legge\nregionale 29 luglio 1998, n. 10 in riferimento alle  disposizioni  di\ncui agli articoli 117 secondo comma  lett.  e),  117  secondo  comma,\nlett. m), 32 e 3, secondo comma, 117 terzo comma, 81, 97 primo  comma\ne 119, primo comma della Costituzione. \n    Sospende il giudizio di parificazione sul capitolo  di  spesa  n.\nU07020  sul  quale  sono  imputate  le  spese  per  il  finanziamento\ndell\u0027A.R.P.A.C. a valere sulle risorse  del  perimetro  sanitario,  e\nrinvia all\u0027esito, l\u0027esame in parte qua del rendiconto  della  regione\nCampania per l\u0027esercizio finanziario 2023. \n    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per\nl\u0027esame della questione; \n    che a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell\u0027art. 23,\nultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente  ordinanza\nsia notificata al Presidente della Giunta regionale della Campania  e\nal Procuratore regionale della Corte  dei  conti  presso  la  Sezione\ngiurisdizionale per la regione Campania, nella qualita\u0027 di parti  nel\ngiudizio di  parificazione,  nonche\u0027  comunicata  al  Presidente  del\nConsiglio regionale della Campania. \n    Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del  giorno  29\nnovembre 2024. \n \n                      Il Presidente: Gagliardi \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Cirillo","elencoNorme":[{"id":"62373","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero_legge":"10","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62380","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"29/07/1998","data_nir":"1998-07-29","numero_legge":"10","descrizionenesso":"","legge_articolo":"22","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"79024","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79025","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79026","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79027","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79028","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.e)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79039","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.m)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79029","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79040","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79041","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"118","data_legge":"23/06/2011","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;118~art20","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54550","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"16/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}"
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